Articolo 1106 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Regolamento della comunione e nomina di amministratore

Dispositivo

Note

(1) La norma fa riferimento al regolamento approvato a maggioranza.Si parla, invece, di regolamentocontrattualequando sia stato predisposto dall'unico proprietario, che abbia poi alienato singole quote di comunione, e sia stato espressamente accettato nei singoli atti d'acquisto degli acquirenti.

(2) L'amministratore della comunione è unmandatario.La sua posizione giuridica si ricava dalla sostanza della delega, atto con cui viene conferito l'incarico da parte dei comunisti; se i poteri dell'amministratore superano quelli di ordinaria amministrazione, la revoca può avvenire solo con un voto a maggioranza qualificata (art. 1108 del c.c.) da parte dei partecipanti alla comunione. In tema di revoca si ritengono applicabili gli artt.1723-1725 c.c..

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 4209/2014

2Cass. civ. n. 3705/2011

3Cass. civ. n. 13632/2010

4Cass. civ. n. 2170/1995

5Cass. civ. n. 31/1977

6Cass. civ. n. 1507/1974