Articolo 1109 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impugnazione delle deliberazioni

Dispositivo

Note

(1) L'autorità giudiziaria non può indagare circa la convenienza o l'opportunità della delibera - aspetti che competono esclusivamente all'assemblea dei condomini - a meno che la decisione sia viziata da eccesso di potere che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune.

(2) La deliberazione su materia non contenuta nell'ordine del giorno rende la deliberazione impugnabile da ciascun dissenziente; se uno solo dei partecipanti non fu messo a conoscenza dell'o.d.g., solo quest'ultimo potrà adire l'autorità giudiziaria.

(3) Riguarda sia ipotesi di invalidità di natura formale (es. convocazione assemblea) sia ipotesi di invalidità di natura sostanziale (es. la decisione non mira al miglioramento della cosa).

(4) Dopo che è stata impugnata, la delibera continua a produrre effetti, perché il vizio che ne compromette la validità implica che essa sia annullabile e non radicalmente nulla.Ciò si evince dalla circostanza per cui la disposizione permette che, confrontandosi davanti all'autorità giudiziaria in ordine richiesta di annullamento della delibera, questa può essere sospesa e, pertanto, perdere la sua efficacia.Si reputa che il provvedimento di sospensione, anche senza un'espressa previsione, non possa essere approvato se non si riscontri un pericolo di grave danno per il comunista che ne faccia richiesta.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 5528/2025

2Cass. civ. n. 7615/2023

3Cass. civ. n. 2299/2022

4Cass. civ. n. 2636/2021

5Cass. civ. n. 5061/2020

6Cass. civ. n. 25128/2008

7Cass. civ. n. 10611/1990

8Cass. civ. n. 1507/1974