Articolo 1112 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Cose non soggette a divisione
Dispositivo
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate (1).
Note
(1) L'articolo non fa riferimento alle cose indivisibili (posto che anche per esse è possibile chiedere lo scioglimento della comunione), ma solo alle cose la cui divisione implicherebbe la cessazione dell'uso cui sono destinate. Ciò si ha quando:- la cosa sia utile solo in relazione ad altre cose e non in se stessa (es. scale comuni nel condominio di case);- la cosa fornisca utilità personali ai soli comunisti e non avrebbe alcun valore per un estraneo (es. una raccolta di documenti familiari).
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 4014/2020
In tema di divisione di beni comuni, gli artt. 1119 e 1112 c.c. hanno una "ratio" diversa e forniscono differenti tutele: il primo contempla una forma di protezione rafforzata dei diritti dei condomini, in omaggio al minor "favor" del legislatore per la divisione condominiale e, conseguentemente, contiene la prescrizione dell'unanimità e la tutela del mero comodo godimento del bene, in relazione alle parti di proprietà esclusiva; il secondo costituisce un'eccezione alla regola generale della divisione della comunione disposta dall'art. 1111 c.c., tutela la destinazione d'uso del bene e, per questo, ammette che la divisione sia richiedibile anche da uno solo dei comproprietari, con la sola subordinazione della stessa alla valutazione giudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà l'idoneità all'uso cui è stato destinato.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4014 del 18 febbraio 2020)
2Cass. civ. n. 2983/2019
Al fine di stabilire la divisibilità o meno di un'area comune a due fabbricati appartenenti a diversi proprietari e destinata all'accesso ai fabbricati stessi in due porzioni distinte da attribuire in proprietà esclusiva a ciascuna delle parti, il giudice del merito deve tenere conto della diminuzione del valore complessivo dell'area a seguito della divisione, nonché degli effetti di tale divisione sulla efficienza, funzionalità e comodità dell'accesso ai fabbricati, non potendosi mai imporre a carico di uno o di entrambi i condividenti l'obbligo di procedere a modifiche o variazioni della consistenza, ubicazione o conformazione dei fabbricati in esame, trattandosi di beni non compresi (ed insuscettibili di essere attratti) nell'oggetto della divisione, circoscritta alla sola area comune, che non può incidere sulla struttura dei menzionati fabbricati né comportare l'imposizione di oneri o limitazioni al contenuto dei diritti precedentemente esercitati o comunque spettanti sui medesimi.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 2983 del 31 gennaio 2019)
3Cass. civ. n. 5261/2011
In tema di scioglimento della comunione, la disposizione dell'art. 1111, secondo comma, c.c. - in base alla quale il patto di rimanere in comunione non può, comunque, avere una durata superiore ai dieci anni - benché sia analogicamente applicabile anche alle disposizioni testamentarie a titolo particolare, trova un limite implicito nella regola dettata dal successivo art. 1112 c.c., secondo cui lo scioglimento non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate; l'accertamento in fatto sulla concreta divisibilità del bene è devoluto all'esame del giudice di merito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5261 del 4 marzo 2011)
4Cass. civ. n. 7274/2006
In tema di scioglimento della comunione, la disposizione di cui all'art. 1112 c.c., che stabilisce l'indivisibilità del bene nel caso in cui la sua assegnazione in proprietà esclusiva ad uno dei condividendi ne comporti la cessazione dall'uso cui esso è destinato, trova applicazione esclusivamente nel caso in cui allo scioglimento della comunione si pervenga per via giudiziale, in quanto, nello scioglimento convenzionale, il potere dei comproprietari di addivenire allo scioglimento e di disporre dei beni implica anche il potere di mutarne l'uso e la destinazione originaria, sicché la possibilità di divisione del bene non trova altri impedimenti se non quelli derivanti da ragioni fisiche o da vincoli posti da leggi speciali.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7274 del 29 marzo 2006)