Articolo 1115 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligazioni solidali dei partecipanti

Dispositivo

Note

(1) Lo scopo della norma è quello di evitare che dopo la divisione i partecipanti continuino a rispondere in solido dei debiti contratti per la cosa comune: vi è il rischio, infatti, di dover pagare per tutti, senza riuscire con successo ad esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri compartecipi non più solvibili.

(2) Il riferimento alla scadenza "entro l'anno" va inteso come anno intero, a decorrere dalla domanda di divisione.

(3) Egli, in altre parole, si rivale in natura sulla massa, avendo diritto a ricevere una quota maggiore di quella che gli sarebbe spettata: può così trasformare il suo diritto di credito in un diritto reale.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 15332/2023

2Cass. civ. n. 27086/2021

3Cass. civ. n. 14530/2017

4Cass. civ. n. 20841/2013

5Cass. civ. n. 1299/1991