Articolo 1117 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Modificazioni delle destinazioni d'uso

Dispositivo

Note

(1) Articolo aggiunto con legge del 11 dicembre 2012, n. 220.

(2) Non è più richiesta l'unanimità (es. per trasformare un giardino in parcheggio).Alcuni autori si chiedono però se non mantenga la sua operatività anche il principio generale desumibile dall’art. 1102 del c.c.in tema di comunione, secondo il quale "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa".

(3) L'articolo, del tutto nuovo rispetto all'assetto originario del codice civile, regolamenta la “modificazione delle destinazioni d’uso volte a soddisfare esigenze di interesse condominiale”. Deve essere comunque garantita la sicurezza nonché il decoro architettonico dell’edificio, unici limiti all'autonomia dell'assemblea condominiale.

(4) Viene previsto un procedimento aggravato di convocazione.