Articolo 1122 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili

Dispositivo

Note

(1) Articolo aggiunto con legge 11 dicembre 2012 n. 220.In virtù della sua collocazione quale appendice dell'art. 1122 del c.c., la norma si caratterizza per esserne una disposizione speciale, disciplinante opere del tutto particolari.

(2) Il limite del minor pregiudizio alle parti comuni appare meno stringente rispetto a quelli contemplati dall'art. 1102 del c.c., che sono il divieto di alterare la destinazione del bene e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.Il limite del minor pregiudizio della proprietà individuale può essere interpretata nel senso che l'interessato non sia tenuto ad osservare le norme sulle distanze legali di cui agli artt.873 ss. c.c., potendo osservare distanzi minori - da valutarsi nel caso concreto - arrecando, appunto, il "minor pregiudizio" possibile alla proprietà esclusiva degli altri condomini.

(3) Il decoro architettonico costituisce un limite anche per le innovazioni di cui all'art. 1120 del c.c..

(4) In relazione al primo comma, si è reputato ipotizzabile che gli impianti elencati, nella logica della riforma, possano anche non essere destinati al servizio delle unità immobiliari, ma anche di altre porzioni, eventualmente anche di terzi.

(5) Il secondo comma dispone che le innovazioni ivi descritte possano essere fatte non solo dal condomino ma anche da "terzi", che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 30856/2024

2Cass. civ. n. 1337/2023

3Cass. civ. n. 9393/2005