Articolo 1134 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Gestione di iniziativa individuale

Dispositivo

(1)Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente [1110] (2).

Note

(1) Articolo così modificato con legge 11 dicembre 2012, n. 220.La modifica ha mutato il riferimento al condomino che "ha fatto spese per le cose comuni" in "condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni".In ogni caso, resta fermo che il condomino ha solo la facoltà, e non il dovere, di intervenire per riparazioni urgenti.

(2) Sonourgentile spese che non possono essere rinviate senza che da ciò ne derivi un danno per il condominio (es. riparazione di una tubatura rotta che ha causato l'allagamento delle scale) e senza che vi sia il tempo di avvertire l'amministratore o gli altri condomini.Il rimborso delle spese anticipate da parte del singolo condomino si regge sui due presupposti oggettivi dell'urgenza e della trascuranza, intesa come omissione nella cura che si richiederebbe.Quanto alle spese non urgenti, si ritiene in dottrina che, trattandosi di adempimento di obbligazione naturale (art. 2034 del c.c.), non nascerebbe il diritto alla ripetizione.

Massime giurisprudenziali (25)

1Cass. civ. n. 16351/2025

Il condomino che, in assenza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, sostenga spese su parti comuni, ha diritto al rimborso solo se dimostra l'urgenza dell'intervento, ai sensi dell'art. 1134, c.c., ovvero che l'opera era necessaria per evitare un danno imminente e non vi era tempo per informare tempestivamente gli altri condòmini o l'amministratore.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 16351 del 17 giugno 2025)

2Cass. civ. n. 8252/2025

L'art. 1134 c.c. secondo cui il condomino non ha diritto al rimborso di spese fatte senza autorizzazione dell'amministratore e dell'assemblea, trova applicazione solo nel caso in cui le spese si riferiscono alla riparazione di cose comuni e non pure allorché afferiscono ad opere dallo stesso effettuate nell'ambito della sua proprietà singola al fine di accertare le cause del danno verificatosi e la sua derivazione o meno dalla rottura di un impianto condominiale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8252 del 28 marzo 2025)

3Cass. civ. n. 29336/2023

Nell'ambito di un condominio edilizio, si applica l'art. 1134 c.c., il quale, a differenza dell'art. 1110 c.c., che opera in materia di comunione ordinaria, regola il rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal partecipante con riguardo non alla mera trascuranza o tolleranza degli altri comunisti, quanto al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, intendendo la legge trattare nel condominio con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nell'amministrazione dei beni in comproprietà. Ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile soltanto nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 29336 del 23 ottobre 2023)

4Cass. civ. n. 5995/2022

Al supercondominio si applicano le stesse regole del condominio negli edifici. Ai sensi dell'art. 1134 c.c., il caseggiato facente parte del supercondominio, che ha eseguito a proprie spese lavori di manutenzione su parti comuni al complesso edilizio "supercondominiale", senza autorizzazione dell'assemblea del supercondominio, non ha diritto al rimborso.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 5995 del 23 febbraio 2022)

5Cass. civ. n. 27106/2021

Nella materia condominiale, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per la gestione delle cose comuni ai sensi dell'art. 1134 c.c., a differenza di quanto previsto dall'art. 1100 c.c. nella comunione ordinaria, non insorge in caso di trascuranza degli altri comunisti, ma presuppone il requisito dell'urgenza, intendendo la legge trattare con rigore la possibilità che il singolo possa intervenire nell'amministrazione dei beni in proprietà. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che su un condominio minimo aveva negato il diritto al rimborso delle spese anticipate per le parti comuni, attesa la carenza del requisito della loro indifferibilità).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27106 del 6 ottobre 2021)

6Cass. civ. n. 19254/2021

La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 c.c. che condiziona il diritto al rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente nella comunione e nel condominio di edifici, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, trova fondamento nella considerazione che, mentre nella comunione i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, nel condominio i beni comuni rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19254 del 7 luglio 2021)

7Cass. civ. n. 620/2020

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 1134 c.c., va considerata "urgente" non solo la spesa che sia giustificata dall'esigenza di manutenzione, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere; nulla è invece dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 c.c.).(Cassazione civile, Sez. VI-2, sentenza n. 620 del 14 gennaio 2020)

8Cass. civ. n. 33158/2019

Nella comunione ordinaria, a norma degli artt. 1110 e 1134 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenerne il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità e l'urgenza dei lavori.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 33158 del 16 dicembre 2019)

9Cass. civ. n. 10587/2019

L'intervento del singolo condomino a tutela dei beni condominiali, come l'iniziativa individuale di cui all'art. 1134 c.c., non è un obbligo ma una semplice facoltà, il cui mancato esercizio non può comportare responsabilità a carico dello stesso condomino.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10587 del 16 aprile 2019)

10Cass. civ. n. 17027/2018

Al condomino, al quale non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell'urgenza (richiesto dall'art. 1134 c.c.), non spetta neppure il rimedio sussidiario dell'azione di arricchimento senza causa.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17027 del 28 giugno 2018)

11Cass. civ. n. 9280/2018

In tema di cd. condominio minimo, in mancanza di tabelle regolarmente approvate, la quota di partecipazione alle spese gravante sui singoli proprietari deve essere determinata dal giudice in base alla disciplina del condominio di edifici di cui all'art. 1123 c.c. e, quindi, tenendo conto del valore delle loro proprietà esclusive, e non, invece, applicando la regolamentazione in materia di comunione prevista dall'art. 1101 c.c., secondo la quale, in assenza di altra indicazione degli accordi, le quote si presumono uguali.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9280 del 16 aprile 2018)

12Cass. civ. n. 20528/2017

Al condomino cui non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell’urgenza all'uopo richiesto dall'art. 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio sussidiario dell’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. in quanto, per un verso, essa non può essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti e, per altro verso ed avuto riguardo al suo carattere sussidiario, esso difetta giacché, se la spesa non è urgente ma è necessaria, il condomino interessato può comunque agire perché sia sostenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1133 c.c. (con ricorso all'assemblea) e 1137 e 1105 c.c. (con ricorso all'autorità giudiziaria).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20528 del 30 agosto 2017)

13Cass. civ. n. 18759/2016

Il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri, ex art. 1134 c.c., l'urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per opere di tinteggiatura e di intervento sugli impianti tecnologici, ritenendole, al contrario, non urgenti ma volte solo ad un miglioramento dell'immagine "commerciale" del condominio).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18759 del 23 settembre 2016)

14Cass. civ. n. 10865/2016

In tema di condominio negli edifici, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condòmini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135, comma 2, c.c., riposa sulla "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10865 del 25 maggio 2016)

15Cass. civ. n. 3221/2014

In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1134 cod. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis"), il condomino può ottenere il rimborso della spesa fatta "per la cosa comune", sostenuta, cioè, in funzione dell'utilità comune, indipendentemente dalla circostanza che la spesa stessa sia stata fatta su cosa comune o di proprietà esclusiva.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3221 del 12 febbraio 2014)

16Cass. civ. n. 27519/2011

Per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, il condomino che vi ha provveduto deve dimostrare, ai sensi dell'art. 1134 c.c., che ne sussisteva l'urgenza, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo e senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. (Omissis).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27519 del 19 dicembre 2011)

17Cass. civ. n. 21015/2011

La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Ne discende che anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 c.c.. (In base al suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto applicabile la disposizione di cui all'art. 1134 c.c. pur se, nella specie, il condominio non risultava formalmente costituito, con nomina dell'amministratore).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21015 del 12 ottobre 2011)

18Cass. civ. n. 9743/2010

Per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, il condomino che vi ha provveduto deve dimostrare, ai sensi dell'art. 1134 c.c., che ne sussisteva l'urgenza, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il diritto del condomino al rimborso delle spese sostenute per l'opera di consolidamento del fabbricato condominiale, ritenendole senz'altro urgenti in virtù dell'esistenza di un'ordinanza comunale che aveva imposto l'esecuzione di tali lavori).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9743 del 23 aprile 2010)

19Cass. civ. n. 22898/2007

In tema di condominio, la cui disciplina codicistica trova applicazione anche nel caso, come nella specie, di due soli condomini, l'usufruttuario di una delle due unità abitative ha titolo per commissionare, legittimamente nei confronti dell'altro condomino, i lavori di riparazione urgente della cosa condominiale comune, essendo a tal fine abilitato ad agire anche in dissenso dell'intestatario della nuda proprietà.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22898 del 30 ottobre 2007)

20Cass. civ. n. 3860/1986

Qualora, al fine del consolidamento delle strutture di un fabbricato condominiale, si renda indispensabile l'esecuzione di lavori, sia su porzioni comuni, sia in appartamenti di proprietà esclusiva di alcuni condomini, e, a fronte dell'inerzia di costoro, provvedano alle une ed alle altre opere altri condomini, ricorrendo al credito bancario per la disponibilità della somma all'uopo occorrente, a questi ultimi condomini deve riconoscersi, mediante azione generale di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. (e stante anche la non invocabilità, nel rapporto fra condomini, delle disposizioni dell'art. 936 c.c. in tema di opere sul fondo altrui), il diritto di conseguire dai primi il rimborso delle spese affrontate, per la parte di loro spettanza, ivi compresi gli interessi bancari sopportati per conseguire detto prestito (e non quindi i minori interessi di cui al tasso legale, trattandosi di una componente dell'obbligazione principale di rimborso delle erogazioni effettuate dai condomini diligenti).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3860 del 11 giugno 1986)

21Cass. civ. n. 5264/1983

L'art. 1134 c.c., secondo cui il condomino non ha diritto al rimborso di spese fatte senza autorizzazione dell'amministratore e dell'assemblea, trova applicazione solo nel caso in cui le spese si riferiscono, alla riparazione di cose comuni e non pure allorché afferiscono ad opere dallo stesso effettuate nell'ambito della sua proprietà singola al fine di accertare le cause del danno verificatosi (nella specie infiltrazioni d'acqua) e la sua derivazione o meno dalla rottura di impianto condominiale (nella specie, condotta fognaria).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5264 del 5 agosto 1983)

22Cass. civ. n. 5356/1977

Ai sensi dell'art. 1134 c.c., il diritto del singolo condomino ad essere rimborsato dalle spese effettuate per le parti comuni dell'edificio, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, postula l'urgenza delle spese medesime, e, cioè, la loro indifferibilità, secondo il criterio delbonus pater familias,allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo nocumento. (Nella specie, premesso il principio di cui sopra, la Suprema Corte ha ritenuto correttamente escluso dai giudici del merito il diritto del condomino al rimborso di spese per riparazioni di danni derivanti da terremoto, tenuto conto che i relativi lavori erano stati intrapresi dopo circa tre anni dal verificarsi dei danni stessi, e, cioè, dopo un periodo di tempo più che sufficiente a richiedere il consenso degli altri condomini).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5356 del 10 dicembre 1977)

23Cass. civ. n. 1934/1977

La mancata deliberazione ed approvazione, da parte dell'assemblea di un condominio, dell'obbligazione che il singolo condomino abbia assunto in rappresentanza e nell'interesse del condominio medesimo, non preclude al creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti di quel condomino, salvo l'eventuale diritto di rivalsa di quest'ultimo nei rapporti con gli altri partecipanti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1934 del 14 maggio 1977)

24Cass. civ. n. 2665/1976

Il divieto imposto al singolo condomino di eseguire, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, spese per la conservazione delle cose comuni, è ispirato al criterio di impedire dannose interferenze nell'amministrazione condominiale e cessa — ai sensi dell'art. 1134 c.c. — quando si tratti di spese urgenti, tali dovendo considerarsi quelle che, secondo il criterio delbonus pater familias,appaiono indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento della cosa comune. Ove abbia effettuato tali spese, il condominio può promuovere azione per il rimborso (detratta la sua quota) nei confronti del condominio rappresentato dal suo amministratore, essendo questi passivamente legittimato nei confronti di qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2665 del 12 luglio 1976)

25Cass. civ. n. 2926/1974

Agli effetti previsti dall'art. 1134 c.c. va considerata urgente la spesa, la cui erogazione non può essere differita senza danno o nocumento alle cose comuni (od anche alle cose di proprietà esclusiva di taluno dei proprietari dell'edificio), ad un momento in cui l'amministratore valutandone l'indispensabilità, abbia la possibilità di impartire le necessarie disposizioni per compierla. Peraltro deve escludersi che possa riconoscersi connotazione di urgenza alla spesa erogata dal condomino, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, in pagamento di un'imposta non dovuta dal condomino, la quale, oltre che non essere urgente, non sarebbe neppure necessaria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2926 del 18 ottobre 1974)