Articolo 1136 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

Dispositivo

Note

(1) Articolo così modificato con legge 11 dicembre 2012, n. 220.L'articolo precedente così disponeva:"L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore".

(2) In prima convocazione:- ilquorumcostitutivo è dato daidue terzidel valore dell'intero edificio e dallamaggioranzadei partecipanti al condominio;- ilquorumdeliberativo è pari al numero di voti che rappresenti lamaggioranza degli intervenutiealmeno lametà del valore dell'edificio.

(3) In seconda convocazione:- ilquorumcostitutivo è dato dall'intervento di tanti condomini che rappresentino almenoun terzodel valore dell'intero edificio eun terzodei partecipanti al condominio;- ilquorumdeliberativo è pari allamaggioranza degli intervenuticon un numero di voti che rappresentialmeno un terzo del valore dell'edificio.

(4) Nel condominio si distinguono tre gruppi di affari che richiedono diverse maggioranze assembleari:1.atti di ordinaria amministrazionie riparazioni straordinarie di non grande entità: si applicano i primi tre commi dell'articolo in commento a seconda che si deliberi in prima o seconda convocazione;2.atti che eccedono l'ordinaria amministrazionesenza costituire innovazione: anche nella seconda convocazione è richiesto ilquorumdeliberativo dell'assemblea in prima convocazione;3.innovazioni(articolo1120, primo comma, e1122 bis, terzo comma): sia in prima che in seconda convocazione è richiesto ilquorumqualificato dato dalla maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.

(5) Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 ha disposto (con l'art. 10, comma 9) che:"In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio."

(6) Il vizio di mancata convocazione anche di un solo condomino rende la delibera annullabile.Ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., come rinnovato nel 2012, l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicatoalmeno cinque giorni primadella data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

Massime giurisprudenziali (102)

1Cass. civ. n. 16148/2025

2Cass. civ. n. 10361/2025

3Cass. civ. n. 5528/2025

4Cass. civ. n. 18003/2024

5Cass. civ. n. 16635/2024

6Cass. civ. n. 15927/2024

7Cass. civ. n. 5663/2024

8Cass. civ. n. 4191/2024

9Cass. civ. n. 2406/2024

10Cass. civ. n. 32569/2023

11Cass. civ. n. 29838/2023

12Cass. civ. n. 29070/2023

13Cass. civ. n. 28262/2023

14Cass. civ. n. 23582/2023

15Cass. civ. n. 21896/2023

16Cass. civ. n. 14019/2023

17Cass. civ. n. 10824/2023

18Cass. civ. n. 40827/2021

19Cass. civ. n. 25558/2020

20Cass. civ. n. 6735/2020

21Cass. civ. n. 27159/2018

22Cass. civ. n. 28763/2017

23Cass. civ. n. 27163/2017

24Cass. civ. n. 23396/2017

25Cass. civ. n. 11375/2017

26Cass. civ. n. 8015/2017

27Cass. civ. n. 10865/2016

28Cass. civ. n. 22685/2014

29Cass. civ. n. 22047/2013

30Cass. civ. n. 16774/2013

31Cass. civ. n. 4340/2013

32Cass. civ. n. 17115/2011

33Cass. civ. n. 10754/2011

34Cass. civ. n. 21449/2010

35Cass. civ. n. 24132/2009

36Cass. civ. n. 18192/2009

37Cass. civ. n. 8449/2008

38Cass. civ. n. 6926/2007

39Cass. civ. n. 1626/2007

40Cass. civ. n. 17486/2006

41Cass. civ. n. 14065/2005

42Cass. civ. n. 4806/2005

43Cass. civ. n. 24146/2004

44Cass. civ. n. 13763/2004

45Cass. civ. n. 9981/2004

46Cass. civ. n. 6625/2004

47Cass. civ. n. 143/2004

48Cass. civ. n. 13350/2003

49Cass. civ. n. 11943/2003

50Cass. civ. n. 4531/2003

51Cass. civ. n. 10683/2002

52Cass. civ. n. 3944/2002

53Cass. civ. n. 1201/2002

54Cass. civ. n. 15476/2001

55Cass. civ. n. 7849/2001

56Cass. civ. n. 15283/2000

57Cass. civ. n. 13013/2000

58Cass. civ. n. 697/2000

59Cass. civ. n. 14461/1999

60Cass. civ. n. 11526/1999

61Cass. civ. n. 985/1999

62Cass. civ. n. 5399/1999

63Cass. civ. n. 5014/1999

64Cass. civ. n. 2837/1999

65Cass. civ. n. 1208/1999

66Cass. civ. n. 810/1999

67Cass. civ. n. 8344/1998

68Cass. civ. n. 6202/1998

69Cass. civ. n. 5307/1998

70Cass. civ. n. 11254/1997

71Cass. civ. n. 3862/1996

72Cass. civ. n. 3680/1995

73Cass. civ. n. 1980/1995

74Cass. civ. n. 1033/1995

75Cass. civ. n. 3952/1994

76Cass. civ. n. 11677/1993

77Cass. civ. n. 9130/1993

78Cass. civ. n. 6366/1991

79Cass. civ. n. 10611/1990

80Cass. civ. n. 6671/1988

81Cass. civ. n. 1515/1988

82Cass. civ. n. 5709/1987

83Cass. civ. n. 4316/1986

84Cass. civ. n. 5769/1985

85Cass. civ. n. 140/1985

86Cass. civ. n. 5073/1983

87Cass. civ. n. 1930/1982

88Cass. civ. n. 517/1982

89Cass. civ. n. 15/1982

90Cass. civ. n. 3797/1978

91Cass. civ. n. 2747/1978

92Cass. civ. n. 124/1978

93Cass. civ. n. 4136/1977

94Cass. civ. n. 4035/1977

95Cass. civ. n. 563/1977

96Cass. civ. n. 298/1977

97Cass. civ. n. 1/1977

98Cass. civ. n. 1281/1976

99Cass. civ. n. 3936/1975

100Cass. civ. n. 2050/1975

101Cass. civ. n. 3139/1973

102Cass. civ. n. 2812/1973