Articolo 1158 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

Dispositivo

La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento [957], [978], [1021], [1022], [1031] sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni (1).

Note

(1) Il possesso è continuato o continuo se il possessore mantiene la possibilità di esercitare, quando voglia, atti di signoria; non è necessaria, cioè, una sua interferenza continua. Per la dimostrazione vengono in aiuto le norme di cui agli artt.1142 e ss.

Massime giurisprudenziali (110)

1Cass. civ. n. 32709/2024

Non è nullo il contratto di compravendita di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 32709 del 16 dicembre 2024)

2Cass. civ. n. 28146/2024

Non è sufficiente, ai fini dell'usucapione, dimostrare l'accesso esclusivo ad un'area attraverso una scala o un cortile pertinenziale, in assenza di prove concrete e convincenti che ne attestino l'effettivo e continuativo esercizio della signoria sul bene per il periodo prescritto. La condizione di degrado dell'area, unita a testimonianze imprecise e inattendibili, può smentire la sussistenza del possesso utile ad usucapire (art. 1158 c.c.).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28146 del 31 ottobre 2024)

3Cass. civ. n. 25505/2024

In tema di usucapione, il possesso del bene deve essere provato concretamente e non può essere desunto semplicemente dall'occupazione protratta nel tempo. È necessario fornire evidenze che dimostrino l'inizio, l'estensione e le modalità del possesso. Ricevute di pagamento di utenze senza specifici riferimenti all'immobile in questione non costituiscono prova sufficiente.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25505 del 24 settembre 2024)

4Cass. civ. n. 21695/2024

Per accertare l'usucapione di un bene ereditario da parte di un coerede, è necessario verificare non solo l'esclusività del possesso ma anche l'eventuale intervallo di tempo durante il quale altri coeredi possedevano il bene. In particolare, se il possesso è stato comune fino alla morte di un genitore comproprietario, dovrà considerarsi la possibile successione nel possesso da parte degli altri coeredi.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21695 del 1 agosto 2024)

5Cass. civ. n. 21301/2024

In tema di possesso utile all'usucapione, l'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà deve essere accompagnata da univoci indizi che consentano di presumere che essa è svolta uti dominus. La semplice esecuzione di lavori di manutenzione non è sufficiente per integrare il possesso utile ad usucapire se non è chiaramente stabilito l'inizio dell'occupazione e la natura del titolo in forza del quale questa è avvenuta.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21301 del 30 luglio 2024)

6Cass. civ. n. 21135/2024

Per il configurarsi del possesso utile all'usucapione, un partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere ad esclusione degli altri ("uti dominus") deve compiere atti durevoli e di non modesta entità che evidenzino un possesso esclusivo, incompatibile con il permanere del compossesso altrui. In caso di stretta parentela, la presunzione di insussistenza della tolleranza può essere superata dal giudice del merito sulla base dell'intensità e durata della relazione con il bene.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21135 del 29 luglio 2024)

7Cass. civ. n. 19674/2024

Gli atti giudiziari e amministrativi che evidenziano il possesso del proprietario, quali iscrizioni ipotecarie, pignoramenti e pagamento di imposte, costituiscono prova dell'esercizio del possesso e non semplici atti interruttivi del tempo utile all'usucapione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19674 del 17 luglio 2024)

8Cass. civ. n. 18242/2024

Il proprietario che ha acquisito un bene mediante un titolo di proprietà valido ed efficace, anche se non trascritto, non può usucapire lo stesso bene. L'inopponibilità ai terzi del titolo, dovuta alla mancata trascrizione, non ne altera la validità né la capacità di trasferire la proprietà, rendendo inammissibile la domanda di usucapione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18242 del 3 luglio 2024)

9Cass. civ. n. 17724/2024

Il compossesso non consiste nell'esercizio solidaristico e comunitario dell'unica signoria su una cosa ma rappresenta la situazione nella quale confluiscono su una stessa cosa poteri plurimi corrispondenti ad altrettanti distinti diritti. Ne consegue che il convivente "more uxorio" del soggetto detentore dell'immobile non è compossessore con quello ma detentore autonomo dell'immobile stesso, che dunque non può usucapire. Se un soggetto è privo dell'animus possidendi ai fini della pretesa usucapione, non può ritenersi differente la posizione del convivente partendo da una posizione di detenzione qualificata esercitabile finché duri lo stato convivenza.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17724 del 27 giugno 2024)

10Cass. civ. n. 17593/2024

In caso di acquisto di un immobile con valido titolo di compravendita, è possibile per l'acquirente proporre domanda di usucapione dello stesso bene ai sensi degli artt. 1158 e 1159 cod. civ.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17593 del 26 giugno 2024)

11Cass. civ. n. 15943/2024

Il giudice di merito ha il potere di interpretare la domanda giudiziale e, in caso di accertamento del difetto dell'animus di possedere uti dominus da parte degli attori, è legittimo rigettare la domanda principale di acquisto per usucapione ed accogliere quella riconvenzionale.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15943 del 7 giugno 2024)

12Cass. civ. n. 15830/2024

Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15830 del 6 giugno 2024)

13Cass. civ. n. 15653/2024

In materia di usucapione, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza costituisce eccezione in senso lato e, pertanto, è proponibile per la prima volta anche in appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, giacché il divieto ex art. 345 c.p.c. concerne le sole eccezioni in senso stretto, cioè riservate in via esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15653 del 5 giugno 2024)

14Cass. civ. n. 9566/2024

In tema di usucapione, l'atto di donazione nullo, sebbene inidoneo a trasferire la proprietà, può costituire elemento idoneo a determinare l'interversione della detenzione in possesso, tale da rendere il successivo possesso atto all'usucapione, senza la necessità di alcun atto oppositivo da parte del detentore nei confronti del possessore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di usucapione abbreviata svolta dal detentore e basata sulla circostanza dell'informale donazione del fondo da parte dell'originaria proprietaria, trattandosi di donazione nulla per mancanza dell'atto pubblico, non ammettendo la prova testimoniale sul punto, senza considerare che quell'informale donazione, ove effettivamente dimostrata, avrebbe potuto determinare l'interversione nel possesso a favore del detentore).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 9566 del 9 aprile 2024)

15Cass. civ. n. 6486/2024

I terreni appartenenti agli enti di sviluppo, in quanto destinati a un uso pubblico ex art. 1 l. n. 230 del 1950, non possono essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, 828, secondo comma, c.c., con la conseguente impossibilità giuridica di una acquisizione da parte di terzi per usucapione, anche a seguito del loro trasferimento al Comune a titolo gratuito, in quanto atto non idoneo a far venire meno la suddetta destinazione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 6486 del 12 marzo 2024)

16Cass. civ. n. 5109/2024

Il coerede può usucapire la quota degli altri eredi prima della divisione senza necessità di interversione del titolo del possesso; tuttavia, deve estendere tale possesso in termini esclusivi attraverso modalità tali da evidenziare una inequivoca volontà dominus e non più condominus.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5109 del 27 febbraio 2024)

17Cass. civ. n. 4819/2024

Ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus; occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4819 del 23 febbraio 2024)

18Cass. civ. n. 4500/2024

Ai fini della maturazione dell'usucapione è irrilevante la risoluzione definitiva della questione relativa all'appartenenza del bene al demanio o al patrimonio disponibile di un ente territoriale; ciò che conta è che il possesso ad usucapionem abbia ad oggetto un bene usucapibile.–Solo la controversia instaurata dal proprietario contro il possessore diretta a ottenere il recupero del possesso interrompe il possesso ad usucapionem; non rileva invece ai fini dell'interruzione del termine per l'usucapione un giudizio avente ad oggetto la demanialità dei beni coinvolgento altri soggetti diversamente dal possessore stesso.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4500 del 20 febbraio 2024)

19Cass. civ. n. 3493/2024

La valenza probatoria della durata della relazione di fatto col bene, pur potendo costituire elemento presuntivo della sussistenza del possesso, si affievolisce allorché si sia in presenza di rapporti di parentela, a maggior ragione se stretti; la trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, pur non richiedendo l'interversione nel possesso, postula, comunque, la sussistenza di un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, da estrinsecare attraverso la comunicazione, anche con modalità informali, agli altri comproprietari della volontà di intendere possedere in via esclusiva; a tal fine, non ha alcuna rilevanza l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 3493 del 7 febbraio 2024)

20Cass. civ. n. 1413/2024

In tema di usucapione secondo la quale per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1413 del 15 gennaio 2024)

21Cass. civ. n. 1121/2024

In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto, per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1121 del 11 gennaio 2024)

22Cass. civ. n. 483/2024

Ai fini del mutamento della detenzione in possesso, non è necessaria l'opposizione del detentore nei confronti del possessore, richiesta dal secondo comma dell'art. 1141 c.c., qualora il mutamento del titolo scaturisca da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 483 del 8 gennaio 2024)

23Cass. civ. n. 36299/2023

In caso di domanda di usucapione in danno di più proprietari, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che non abbia sollecitato l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 36299 del 28 dicembre 2023)

24Cass. civ. n. 34164/2023

In tema di usucapione, la sussistenza o meno dell'animus possidendi e del corpus possessionis - prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo - è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni non sono sindacabili in sede di legittimità ove congruamente motivate.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 34164 del 6 dicembre 2023)

25Cass. civ. n. 30765/2023

In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30765 del 6 novembre 2023)

26Cass. civ. n. 29555/2023

In materia di proprietà, il requisito dell'apparenza della servitù necessario ai fini dell'acquisto di essa per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 cod. civ.) si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente in guisa da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un onere preciso a carattere stabile, per cui ai fini dell'apparenza di una servitù di passaggio, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, nel senso che è necessario un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. Ne consegue che per usucapire il diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente (seppure, prima ancora, pure necessaria) l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 29555 del 25 ottobre 2023)

27Cass. civ. n. 28792/2023

Il bene immobile di interesse storico-artistico appartenente ad un ente pubblico, ancorché non iscritto nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, l. n. 1089 del 1939, è soggetto, ex artt. 822 e 824 c.c., al regime del demanio pubblico in quanto riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico, senza che al riguardo rilevi la dismissione dal patrimonio militare, essendo la relativa normativa concorrente con quella del demanio culturale, con la conseguenza che il bene demaniale di interesse storico-artistico, indipendentemente dal momento in cui sia apposto il vincolo, che ha una mera efficacia dichiarativa, non può essere sottratto alla sua peculiare destinazione, né può essere oggetto di usucapione, a differenza delle cose di proprietà privata, che solo dal momento della notifica del vincolo sono assoggettate alle limitazioni e agli obblighi della legislazione di tutela.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28792 del 17 ottobre 2023)

28Cass. civ. n. 25843/2023

E' ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem".(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25843 del 5 settembre 2023)

29Cass. civ. n. 20884/2023

In materia di proprietà, la prova dell'acquisto di un immobile per usucapione può essere fornita anche per testimoni. Non occorre infatti alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20884 del 18 luglio 2023)

30Cass. civ. n. 19951/2023

In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti. (Nella specie, la S.C. in considerazione della riconosciuta natura pertinenziale di un sottotetto in relazione agli appartamenti ubicati in uno stabile dell'I.A.C.P., ne ha affermato la non usucapibilità).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 19951 del 12 luglio 2023)

31Cass. civ. n. 17475/2023

Il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17475 del 19 giugno 2023)

32Cass. civ. n. 17427/2023

L'appartenenza di un terreno comunale al patrimonio indisponibile dell'ente, in quanto destinato a verde pubblico, presuppone una concreta ed effettiva utilizzazione del bene allo scopo destinato, non essendo sufficiente la mera previsione urbanistica, che di per sé esprime solo un'intenzione che, ancorché contenuta in un atto amministrativo, non muta l'oggettiva caratteristica del bene, che può quindi essere oggetto di usucapione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17427 del 19 giugno 2023)

33Cass. civ. n. 16695/2023

E' ammissibile l'usucapione della comproprietà "pro indiviso" atteso che, sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso "pro indiviso", nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 16695 del 13 giugno 2023)

34Cass. civ. n. 13701/2023

Il principio di accessione di cui agli articoli 840 e 934 cod. civ. opera come modo di acquisto a titolo originario della proprietà dal momento dell'incorporazione alla cosa principale con priorità rispetto all'usucapione quando il manufatto realizzato sotto, o sopra il suolo, sia ab origine nel possesso del soggetto proprietario del suolo medesimo, risultando ammissibile, invece, il modo di acquisto a titolo originario dell'usucapione quando il manufatto, dotato di una propria autonomia sotto il profilo materiale, funzionale ed economico, sia invece dal momento della sua realizzazione nel possesso uti dominus per il tempo necessario di un soggetto diverso dal proprietario del suolo.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 13701 del 18 maggio 2023)

35Cass. civ. n. 12381/2023

In caso di contratto di divisione di un fondo, il condividente che domanda di accertare l'acquisto per usucapione di una servitù a vantaggio della porzione a lui attribuita ed a carico della porzione attribuita ad altro condividente, non può unire al possesso di tale servitù, esercitato in esito alla divisione, quello da lui in precedenza svolto quale compossessore "pro indiviso" dell'asserito fondo dominante. Per godere degli effetti del possesso "ad usucapionem" di una servitù a carico di un fondo di proprietà comune occorre, infatti, che lo stesso sia esercitato a vantaggio di altro fondo di proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo, ovvero che l'utilità tratta dalle nuove opere sia diversa da quella normalmente derivante dalla destinazione impressa al fondo comune fruita da tutti i compossessori, in quanto ove tale utilità (nella specie, il passaggio e la collocazione di condutture) derivi unicamente dalla natura e dalla pregressa destinazione del fondo in comproprietà, non è configurabile l'esercizio di una servitù a carico di detto bene.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 12381 del 9 maggio 2023)

36Cass. civ. n. 7374/2023

In tema di azione di reintegrazione nel possesso, il principio secondo il quale la produzione del titolo da cui il deducente trae lo "ius possidendi" non può sostituire la prova del possesso ma solo integrarla, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, non si applica all'ipotesi in cui il titolo prodotto sia rappresentato da una pronuncia dichiarativa dell'acquisto (a titolo originario) della proprietà per usucapione ordinaria ventennale ex art. 1158 c.c., che attesti la persistenza del potere di fatto al momento in cui è avvenuto il contestato spoglio, atteso che l'acquisto per usucapione postula l'esercizio pacifico, continuato ed ininterrotto della signoria di fatto sulla "res" in tale frangente storico.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7374 del 14 marzo 2023)

37Cass. civ. n. 651/2023

In tema di espropriazione per pubblica utilità, nelle controversie soggette al regime giuridico previgente al d.lgs. n. 327 del 2001 (per essere la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima del 30 giugno 2003), il decreto di esproprio validamente emesso è idoneo a far acquisire al beneficiario dell'espropriazione la piena proprietà del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non segua l'immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente la perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene.–In tema di espropriazione per pubblica utilità, in base alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 327 del 2001, l'esecuzione del decreto di esproprio - con la immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio entro il termine perentorio di due anni, mediante la formale redazione di un verbale - assurge a condizione sospensiva di efficacia del decreto stesso (artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, d.lgs. cit.), con la conseguenza che, in mancanza, detto decreto diventa definitivamente inefficace e non si realizza l'effetto estintivo della proprietà e degli altri diritti gravanti sul bene (salvo il potere dell'autorità espropriante di emanare una nuova dichiarazione di pubblica utilità entro i successivi tre anni, cui dovrà seguire un nuovo decreto di esproprio). Ove, invece, il decreto di esproprio sia tempestivamente eseguito, il beneficiario dell'espropriazione acquista la proprietà e il possesso del bene e l'espropriato o il terzo che continuino ad occuparlo o a utilizzarlo si trovano in una situazione di fatto che non è configurabile come possesso "ad usucapionem" (art. 24, comma 4, d.lgs. cit.). Tale disciplina si applica anche in caso di cessione volontaria delle aree, poiché, ai sensi dell'art. 45 d.lgs. cit., la menzionata cessione produce gli stessi effetti del decreto di esproprio e, quindi, determina il passaggio della proprietà solo a seguito dell'immissione in possesso con le modalità e nei termini indicati.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 651 del 12 gennaio 2023)

38Cass. civ. n. 18544/2022

L'atto introduttivo del giudizio di scioglimento della comunione non interrompe il decorso del tempo utile all'usucapione, trattandosi di atto dispositivo del proprietario non diretto al recupero del possesso.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 18544 del 8 giugno 2022)

39Cass. civ. n. 6728/2022

Il principio dell'accessione del possesso è applicabile non solo all'usucapione di cui all'art. 1158 c.c., ma anche a quella decennale di cui all'art. 1159 c.c.; in quest'ultimo caso, ai fini della maturazione dell'usucapione abbreviata in favore di chi abbia acquistato da meno di dieci anni e unisca al proprio il possesso del suo autore per goderne gli effetti, il decennio "ad usucapionem" decorre dalla data della trascrizione del titolo di acquisto del suo autore.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 6728 del 1 marzo 2022)

40Cass. civ. n. 5582/2022

Nessuna incidenza interruttiva può avere sul decorso del termine per l'usucapione da parte del possessore, una procedura di espropriazione per pubblica utilità promossa contro l'intestatario dell'immobile e da quest'ultimo contestata, poiché l'interruzione del possesso può derivare solo da situazioni di fatto che ne impediscano materialmente l'esercizio, e non da vicende giudiziali tra l'intestatario della titolarità del bene e i terzi, che non comportano alcuna conseguenza nella continuità del possesso.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 5582 del 21 febbraio 2022)

41Cass. civ. n. 41027/2021

La convenzione negoziale con cui un soggetto riceva da un altro il godimento di un bene, con patto di futura vendita in proprio favore, essendo finalizzata, per comune proposito delle parti, al trasferimento della proprietà o di un diritto reale, determina, quale anticipazione dell'effetto giuridico finale perseguito, il passaggio immediato del possesso del bene medesimo, la cui consegna costituisce, pertanto, atto idoneo ai fini del relativo acquisto per usucapione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 41027 del 21 dicembre 2021)

42Cass. civ. n. 28865/2021

Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28865 del 19 ottobre 2021)

43Cass. civ. n. 25865/2021

Nell'azione per rivendicazione l'onere della cd. "probatio diabolica" incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25865 del 23 settembre 2021)

44Cass. civ. n. 13156/2020

Ove il difetto della continuità del possesso risulti "ex actis" dalla produzione della parte che quella continuità invochi, il giudice, anche se l'interruzione non sia stata dedotta dalla controparte e pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l'eccezione, giacché, in tal caso, non giudica "ultrapetita" in violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad iniziativa della controparte, bensì si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitigli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda o dell'eccezione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 25/07/2016).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 13156 del 30 giugno 2020)

45Cass. civ. n. 6123/2020

Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/03/2018).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 6123 del 5 marzo 2020)

46Cass. civ. n. 27411/2019

La presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, come nell'ipotesi della mera convivenza nell'immobile con chi possiede il bene; in tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. Tale accertamento realizza un'indagine di fatto, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logica e congruamente motivata. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/05/2015).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27411 del 25 ottobre 2019)

47Cass. civ. n. 26633/2019

Perché il possesso sia utile per l'usucapione è sufficiente che sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, mentre la violenza o la clandestinità, quali modalità che escludono che esso giovi all'usucapione, devono verificarsi al momento dell'acquisto, cosicché la sopravvenienza di tali elementi non incide sull'inizio del termine per usucapire. L'accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/07/2014).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26633 del 18 ottobre 2019)

48Cass. civ. n. 23564/2019

Ai sensi dell'art. 1 della l. n. 36 del 1994 tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e, in quanto tali, sono demaniali in forza dell'art. 822, comma 1, c.c. Esse, dunque, per loro natura non sono suscettibili di usucapione, a nulla rilevando che l'usucapione sia giunta a maturazione prima dell'entrata in vigore della menzionata legge, atteso che il diritto d'azione (nella specie, il diritto dell'usucapente al riscontro giudiziale dell'acquisto a titolo originario) postula che l'ordinamento contempli in astratto la pretesa sostanziale che si intende azionare, laddove tale astratta prefigurazione deve escludersi con riferimento all'usucapione di beni demaniali. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/01/2015).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23564 del 23 settembre 2019)

49Cass. civ. n. 4839/2019

Ai sensi dell'art. 35 c. nav., la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire "per facta concludentia", ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area ed alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare. Pertanto, non rilevano né il possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza dei presupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio è del tutto privo di utilità. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/11/2014).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4839 del 19 febbraio 2019)

50Cass. civ. n. 3487/2019

In tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice del merito aveva rigettato la domanda di usucapione, ritenendo che in questa materia trovasse applicazione il criterio del processo penale della prova oltre ogni ragionevole dubbio e fosse, viceversa, insufficiente il canone civilistico del "più probabile che non"). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/08/2013).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3487 del 6 febbraio 2019)

51Cass. civ. n. 2977/2019

La prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SASSARI, 28/11/2014).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 2977 del 31 gennaio 2019)

52Cass. civ. n. 587/2019

L'istituto dell'immemorabile, non più applicabile ai rapporti privatistici in quanto abrogato dal codice civile del 1865 e non richiamato in vigore dall'attuale codice civile, è invece operante nei rapporti di diritto pubblico e in particolare in quelli che hanno a oggetto beni demaniali; esso, a differenza dello usucapione, non è un modo di acquisto del diritto, ma costituisce una presunzione di legittimità del possesso attuale, fondata sulla "vetustas", e cioè sul decorso di un tempo talmente lungo che si sia perduta memoria dell'inizio di una determinata situazione di fatto, senza che ci sia memoria del contrario, di modo che la presunzione di corrispondenza dello stato di diritto allo stato di fatto implica che rispetto a quest'ultimo si presuma esistente il titolo legittimo e che, conseguentemente, possa ritenersi la legittimità dell'esercizio di diritti il cui acquisto non sarebbe attualmente possibile da parte di coloro che li esercitano. Perché possa ritenersi realizzata la prova di siffatta situazione, essa deve provenire da soggetti appartenenti ad almeno due generazioni, vale a dire non solo dagli ultracinquantenni della generazione attuale ma anche, secondo il loro ricordo, dai rispettivi genitori. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'istituto dell'immemorabile inapplicabile alla servitù di uso pubblico esercitata su di un terreno di proprietà privata). (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/12/2013).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 587 del 14 gennaio 2019)

53Cass. civ. n. 31638/2018

In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza costituisce un'eccezione in senso lato e, pertanto, essa è proponibile per la prima volta anche in grado di appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, concernendo il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. le sole eccezioni in senso stretto, ossia quelle riservate in esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 30/03/2015).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 31638 del 6 dicembre 2018)

54Cass. civ. n. 28804/2018

In tema di apertura di luci irregolari nel muro divisorio tra proprietà confinanti, bisogna distinguere se esse siano state realizzate sul manufatto di proprietà esclusiva di colui che compie tale attività e, quindi, "iure proprietatis", ovvero sul muro comune o di proprietà esclusiva del confinante e, pertanto, "iure servitutis", poiché solo in quest'ultima ipotesi il diritto a mantenere la relativa servitù può essere acquisito per usucapione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di appello che aveva affermato la non usucapibilità di una servitù di luce, prescindendo dalla concreta individuazione del regime dominicale del muro sul quale detta luce era stata aperta).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28804 del 9 novembre 2018)

55Cass. civ. n. 1395/2017

È ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem".(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 1395 del 19 gennaio 2017)

56Cass. civ. n. 11052/2016

Al fine della determinazione del "dies a quo" per l'usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza illegale deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione bensì a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, mercé la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare anche al titolare del fondo servente l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11052 del 27 maggio 2016)

57Cass. civ. n. 1616/2014

In forza del principio "tantum praescriptum quantum possessum", la servitù è acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, il contenuto del diritto essendo determinato dalle specifiche modalità con cui, di fatto, se ne è concretizzato il possesso. Ne consegue che ogni apprezzabile variazione delle modalità possessorie interrompe il corso dell'usucapione e dà luogo a una nuova decorrenza del relativo termine.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1616 del 27 gennaio 2014)

58Cass. civ. n. 25245/2013

L'usucapione richiede solo il possesso, inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, e non è, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto altrui né con una dichiarazione rivolta ad un terzo relativa al titolo di proprietà del titolare formale intestatario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25245 del 8 novembre 2013)

59Cass. civ. n. 24675/2013

In tema di servitù di passaggio, l'interesse ad agire per l'accertamento dell'avvenuta usucapione non viene meno in conseguenza del sopravvenuto acquisto, da parte dell'attore, di altro fondo limitrofo, ma non confinante con quello dominante, dotato di analoga servitù sul preteso fondo servente, essendo irrilevante per una servitù non coattiva la sussistenza di un altro passaggio per arrivare alla pubblica via, praticabile sul secondo fondo.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 24675 del 4 novembre 2013)

60Cass. civ. n. 18859/2013

La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18859 del 7 agosto 2013)

61Cass. civ. n. 18215/2013

Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus".(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18215 del 29 luglio 2013)

62Cass. civ. n. 14902/2013

Non è configurabile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella legale allorché, risulti che, nel corso del tempo necessario ai fini di tale acquisto, l'originario manufatto, consistente, nella specie, in un rudere fatiscente, sia stato demolito e sostituito con un immobile avente una differente altezza ed una diversa localizzazione rispetto alle fondamenta ed all'area di sedime del preesistente, così integrando gli estremi di una nuova costruzione e non di un intervento di ristrutturazione, con conseguente venir meno dell'identità del bene occorrente per l'unitarietà del possesso "ad usucapionem".(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14902 del 13 giugno 2013)

63Cass. civ. n. 14115/2013

Ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'"accipiens" può possedere il bene "animo domini", ed anzi proprio la circostanza che la "traditio" sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido (perché non concluso nella necessaria forma scritta), era comunque volto a trasferire la proprietà del bene costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretto dall'"animus rem sibi habendi".(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14115 del 4 giugno 2013)

64Cass. civ. n. 13212/2013

Nell'azione di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù prediale, la proprietà del fondo dominante, la quale costituisce un requisito di legittimazione e non l'oggetto della controversia, può essere provata anche mediante presunzioni, quali, nella specie, l'intestazione catastale del bene conseguente alla trascrizione di un atto di divisione, o la circostanza che l'azione negatoria proposta dal titolare del fondo che si assume servente fosse stata rivolta proprio nei confronti dell'attore per usucapione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13212 del 28 maggio 2013)

65Cass. civ. n. 12996/2013

Il possesso continuato per venti anni, utile ai fini dell'usucapione delle aree interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, su cui grava il vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio, è configurabile solo dalla data dell'acquisto dell'unità immobiliare, non potendosi prima di tale momento considerare distintamente il diritto dominicale trasferito ed il diritto d'uso del parcheggio non trasferito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12996 del 24 maggio 2013)

66Cass. civ. n. 10894/2013

Non è configurabile quale possesso "ad usucapionem" il comportamento consistente nell'uso di una striscia di terreno ricoperta di ghiaia come parcheggio e spazio di manovra, non essendo detta condotta di per sé espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene, in quanto la copertura dell'area con ghiaia non integra un'opera permanente di trasformazione, idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario, mentre l'utilizzo a scopo di parcheggio può risultare transitoriamente consentito per mera tolleranza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10894 del 8 maggio 2013)

67Cass. civ. n. 6387/2013

Ai fini dell'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di scolo, non risulta decisivo che le relative opere apparenti insistano sul solo fondo servente, essendo, per contro, necessario che le stesse siano a servizio e rispondano ad un'effettiva utilità del fondo preteso dominante (nella specie, costituita dall'esigenza di far defluire le acque piovane e di coltura).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6387 del 13 marzo 2013)

68Cass. civ. n. 5769/2013

Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la "realitas", intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso; pertanto, l'acquisto per usucapione della servitù di parcheggio è impedito oltre che dall'eventuale assenza delle opere richieste dall'art. 1061 c.c., anche dalla natura meramente personale dell'utilità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5769 del 7 marzo 2013)

69Cass. civ. n. 3979/2013

È ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem".(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3979 del 18 febbraio 2013)

70Cass. civ. n. 16914/2011

Su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto può ben crearsi una situazione di compossesso "pro indiviso" tra lo stesso soggetto proprietario ed un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest'ultimo, della comproprietà "pro indiviso" del medesimo bene, una volta trascorso il tempo per l'usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato. Tale situazione di compossesso non esige l'esclusione del possesso del proprietario (trattandosi in tal caso, altrimenti, di possesso esclusivo), né richiede che il compossessore effettivo ignori l'esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità ad escludere l' "animus possidendi" che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale abbia usato della cosa "uti condominus".(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16914 del 2 agosto 2011)

71Cass. civ. n. 14092/2010

Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Pertanto, per stabilire se in conseguenza di una convenzione (anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto. Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Pertanto, per stabilire se in conseguenza di una convenzione (anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un, contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l"'animus possidendi" nell'indicato soggetto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14092 del 11 giugno 2010)

72Cass. civ. n. 4428/2009

Ai fini del possesso necessario al conseguimento dell'usucapione, va considerata utilmente la signoria esercitata su un fabbricato sebbene in corso di costruzione, posto che anche su un bene "in fieri" possono esercitarsi con pienezza tutte le facoltà dominicali.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4428 del 24 febbraio 2009)

73Cass. civ. n. 14936/2008

Ai fini dell'usucapione di una servitù di passaggio, nel caso dell'esistenza di un fondo intermedio, per l'accertamento del diritto sul fondo servente, non occorre alcuna specifica prova della titolarità sul fondo intermedio, una volta che ne sia dimostrata la necessaria utilizzazione, in concreto, essendo sufficiente l'astratta configurabilità del requisito dell'utilitaseventuale, richiesta dall'articolo 1029, primo comma, c.c., salvo la prova da parte di chi la contesti di un'impossibilità in tal senso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14936 del 5 giugno 2008)

74Cass. civ. n. 11624/2008

In tema di possesso utile per l'usucapione, ai fini dell'accertamento della mancanza di clandestinità, è necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore. (Nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto pubblico il possesso in un vano accessibile solo mediante una botola d'ingresso, situata in un retrobottega, visibile solo a chi avesse la possibilità di entrare nel locale).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11624 del 9 maggio 2008)

75Cass. civ. n. 21855/2007

Ai fini dell'usucapione del diritto a tenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge, il termine decorre dalla data del piantamento, perché è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare, nel concorso delle altre circostanze richieste, l'acquisto del diritto per decorso del tempo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21855 del 18 ottobre 2007)

76Cass. civ. n. 15446/2007

Ai fini della prova dell'intervenuta usucapione, la coltivazione di un terreno, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 c.c. ben può configurare lojus possessionismentre la sussistenza dell'animuspossidendiè desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15446 del 10 luglio 2007)

77Cass. civ. n. 5861/2006

Il possesso di una servitù «atipica» può legittimamente dare luogo all'acquisto per usucapione del corrispondente diritto, il principio essendo coerente con il disposto degli articoli 1031 e 1061 c.c., i quali annoverano l'usucapione tra i possibili modi di acquisto della servitù, senza alcuna limitazione, salvo quella derivante dalla necessità del requisito dell'apparenza. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato l'acquisto per usucapione della servita «di sosta» ai fini della utilizzazione «quale terrazza» di un lastrico solare, rilevando, ancora, che il giudice del merito, con motivazione esaustiva e coerente, come tale non sindacabile in sede di legittimità, giacché si verteva su di accertamenti ed apprezzamenti di fatto, aveva saputo rendere conto della esistenza, sul lastrico, di opere visibili e permanenti destinate al detto fine — recinzione, rete divisoria, porte finestre).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5861 del 16 marzo 2006)

78Cass. civ. n. 27930/2005

Colui che assume di essere titolare di una servitù coattiva apparente (nel caso, di scarico) ha l'onere di fornire la prova del relativo acquisto, non essendo al riguardo sufficiente la mera sussistenza di opere visibili e permanenti, non costituendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servitù stessa, ma solo il presupposto dell'acquisto mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 27930 del 19 dicembre 2005)

79Cass. civ. n. 25922/2005

Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando — con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura — un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare; pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare. (Nella specie, con riferimento alla coltivazione di un terreno boschivo, sottoposto al periodico taglio delle piante da effettuare ad intervalli di 35-40 anni, è stato escluso che un solo taglio delle piante compiuto dall'attore oltre trent'anni prima della domanda di usucapione fosse elemento sufficiente per integrare il possesso utilead usucapionemnon essendo al riguardo irrilevante l'inerzia nella coltivazione dei terreni dimostrata dall'attore successivamente al taglio).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25922 del 29 novembre 2005)

80Cass. civ. n. 10460/2003

Tenuto conto che, in virtù del principiotantumpraescriptum quantum possessum,una servitù apparente viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza dell'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio protrattasi continuativamente per il tempo necessario previsto dalla legge, la realizzazione di opere che abbino ridotto l'estensione di una veduta, non incidendo sulla sua identità, non determina l'interruzione dell'usucapione e la decorrenza di un nuovo termine.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10460 del 2 luglio 2003)

81Cass. civ. n. 13082/2002

Su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto può ben crearsi una situazione di con possesso «pro indiviso» tra lo stesso soggetto proprietario ed un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest'ultimo, della comproprietà «pro indiviso» dello stesso bene, una volta trascorso il tempo per l'usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato. Né tale situazione di compossesso, che consiste nell'esercizio del comune potere di fatto sulla cosa,in tota et in qualibet partedella stessa, da parte di due soggetti, esige la esclusione del possesso del proprietario (ché in tal caso si tratterebbe di possesso esclusivo); né richiede che il compossessore effettivo ignori l'esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità ad escludere l'animus possidendiche sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale abbia usato della cosauti condominus.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13082 del 9 settembre 2002)

82Cass. civ. n. 8737/2001

Ai fini dell'acquisto per usucapione di un diritto di servitù, l'elemento oggettivo del possesso protratto per l'arco temporale richiesto dalla legge viene integrato dalla semplice utilizzazione di fatto, da parte dei proprietario di un fondo, di un contiguo immobile altrui, a vantaggio del proprio, senza che assuma rilievo ostativo la circostanza che la medesima attività venga svolta anche da terzi estranei, salvo che questa dia luogo ad una interruzione naturale del possesso, impedendone l'esercizio. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato nella massima, ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano accolto la domanda dei condomini di un edificio di essere dichiarati titolari di un diritto di servitù, acquistato per usucapione, avente quale contenuto la facoltà di parcheggiare i propri autoveicoli in un adiacente terreno di proprietà di altro soggetto, utilizzato «abusivamente» allo stesso scopo anche da terzi estranei al condominio, che, peraltro, aveva sempre cercato di impedire tale utilizzazione da parte di costoro transennando l'area in questione in modo sempre più efficace).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8737 del 26 giugno 2001)

83Cass. civ. n. 6910/2001

Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario onde fare accertare l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione, la condizione soggettiva del proprietario convenuto il quale abbia ritenuto di conservare le sue facoltà dominicali pur non avendo alcun rapporto concreto con l'immobile — né diretto, come effettiva materiale disponibilitàcorpore et animo,né indiretto, come disponibilitàsolo animoutilmente mediata dal rapporto con un detentore — è del tutto irrilevante, trattandosi di circostanza che non influisce sul alcuno degli elementi — il soggetto, il possesso, il tempo — costitutivi della fattispecie regolata dall'art. 1158 c.c., a meno che si sia manifestata negli atti idonei alla privazione del possesso protratta per un anno, previsti dal primo comma dell'art. 1167 c.c., ovvero all'interruzione della prescrizione, previsti nei primi due commi dell'art. 2943 c.c. applicabili per rinvio recettizio dall'art. 1165 c.c.; non è consentito infatti, attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti nelle citate norme, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi d'interruzione della prescrizione acquisitiva non ammette equipollenti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6910 del 21 maggio 2001)

84Cass. civ. n. 15171/2000

In tema di possessoad usucapionemdi una servitù prediale di passaggio, non è necessario che il possesso del passaggio sia esercitato in modo esclusivo, cioè inconciliabile con la possibilità di fatto di un contemporaneo godimento della cosa da parte di altri, purché questo non sia esercitato in forma tale da dissolvere o fortemente stemperare gli elementi (obiettivi e soggettivi) che devono connotare la identità dell'altro possesso. In particolare, in relazione al medesimo fondo servente non esiste alcuna incompatibilità fra il possesso di una servitù di passaggio di uso pubblico, esercitatouti civesda una collettività, ed il possesso di una servitù prediale di passaggio a favore di un fondo determinato, preteso dominante, poiché questa ha il tratto individualizzante per eccellenza dell'essere esercitata dal proprietariofundi nomine,vale a dire per l'utilità del fondo a favore del quale si costituirà la servitù.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15171 del 24 novembre 2000)

85Cass. civ. n. 8120/2000

Affinché possa ritenersi un possessoadusucapionemda parte di un comproprietario-compossessore occorrono atti particolarmente qualificati, tali da manifestare inequivocabilmente l'animus excludendia carico degli altri comunisti. D'altra parte il possesso, acquisitoanimo et corpore,ben può conservarsi «solo animo», quando non consti l'animus dereliquendie la cosa sia restata nella virtuale disponibilità del compossessore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8120 del 14 giugno 2000)

86Cass. civ. n. 1530/2000

Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, gli atti di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario in favore di terzi non esercitano alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell'usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, res inter alios acta, ininfluente sulla prosecuzione dell'esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, né contestato in modo idoneo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1530 del 11 febbraio 2000)

87Cass. civ. n. 14368/1999

Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, rileva l'animuspossidendie non il titolo, di talché è compatibile con la situazione di diritto riportata dall'atto, una diversa situazione di fatto atta a consentire comunque l'esercizio del possesso di un beneuti dominusda parte del fruitore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14368 del 21 dicembre 1999)

88Cass. civ. n. 6942/1999

Gli atti interruttivi dell'usucapione eseguiti nei confronti di uno dei compossessori non hanno effetto interruttivo nei confronti degli altri, in quanto il principio di cui all'art. 1310 c.c., secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che giovano o pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati) posti in essere.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6942 del 5 luglio 1999)

89Cass. civ. n. 815/1999

Ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'accipienspuò possedere il beneanimodomini,ed anzi, proprio la circostanza che latraditiosia stata eseguita in virtù di un contratto che pur invalido, era comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiense lares traditafosse sorretto dall'animusrem sibi habendi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 815 del 29 gennaio 1999)

90Cass. civ. n. 10984/1998

Ai fini dell'acquisto per usucapione di una servitù continua (nella specie: servitù di veduta) è sufficiente l'esistenza della prescritta durata ventennale di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, non essendo anche necessaria la continuità dell'utilizzazione delle opere.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10984 del 3 novembre 1998)

91Cass. civ. n. 10481/1998

Per il principiotantum praescriptumquantumpossessum,il termine prescrizionale acquisitivo a titolo originario di un diritto di servitù, nel caso di modifica dell'opera per il suo esercizio rispetto ad altra precedente, decorre dall'effettuata trasformazione. (Nella specie iniziali paratie frangivento ed un tendone di copertura erano stati sostituiti da una veranda, con infissi in ferro, chiusi da vetri, a distanza inferiore da quella legale rispetto ad una soprastante veduta).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10481 del 22 ottobre 1998)

92Cass. civ. n. 6997/1998

Ai fini dell'usucapione il requisito della continuità del possesso va desunto dal comportamento del possessore, non dalle contrarie intenzioni del proprietario. Ai fini indicati è irrilevante la violenza esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso. A sua volta la non clandestinità va riferita non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere e senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6997 del 17 luglio 1998)

93Cass. civ. n. 3081/1998

La continuità dellapossessio adusucapionemva correlata all'utilizzazione del bene che ne costituisce l'oggetto, sì che se è normale, in relazione ad essa, l'intermittenza dei relativi atti digodimento - come nel caso di non utilizzazione di un'area di parcheggio durante la circolazione dei veicoli - non esclude, in sé, la persistenza del potere di fatto sulla cosa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3081 del 23 marzo 1998)

94Cass. civ. n. 10317/1996

La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria ed è perciò irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052, 1055 c.c., che regolano detto istituto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10317 del 22 novembre 1996)

95Cass. civ. n. 3405/1996

La portata del principiotantum prescriptumquantum possessumdeve essere intesa nel senso che il contenuto delle servitù acquistate per usucapione va determinato in funzione della sola utilità obiettiva cui sono riferibili gli atti di esercizio nei quali si è realizzato il possesso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3405 del 11 aprile 1996)

96Cass. civ. n. 10652/1994

Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possessoad usucapionem(art. 1158 c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. La continuità si distingue, pertanto, dall'interruzione del possesso, giacché la prima si riferisce al comportamento del possessore, mentre la seconda deriva dal fatto del terzo che privi il possessore del possesso (interruzione naturale) o dall'attività del titolare del diritto reale che compia un atto di esercizio del diritto medesimo. (Nella specie, il possessore di una servita di veduta ne aveva dismesso per un certo periodo l'esercizio, eliminando con la schermatura di una terrazza ogni possibilità diinspectioe diprospectiosul fondo limitrofo).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10652 del 13 dicembre 1994)

97Cass. civ. n. 2324/1994

Il compossessore o codetentore di una cosa che ne curi la custodia anche nell'interesse degli altri può acquistarne il possesso o la detenzione esclusiva solo dal momento in cui, con atto inequivoco, abbia iniziato a possederla o a detenerla solo nel proprio interesse.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2324 del 10 marzo 1994)

98Cass. civ. n. 3699/1993

Al fine della determinazione deldies a quoper l'usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza legale, deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione, ma a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, con la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, i quali rivelino anche al titolare del fondo servente l'esistenza della situazione coincidente con quella del diritto reale di servitù.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3699 del 27 marzo 1993)

99Cass. civ. n. 7742/1990

Al fine dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altri diritti reali immobiliari, il possesso ventennale non deve essere viziato né da violenza né da clandestinità, ma non valgono ad infirmarne la legittimità, né ad interromperne l'usucapione, i semplici atti di contestazione e diffida posti in essere da colui che assuma di essere il proprietario della cosa, poiché l'applicazione all'usucapione delle regole generali in materia di prescrizione estintiva presuppone la loro compatibilità con la natura dell'usucapione, che non permette di attribuire efficacia ad atti destinati ad operare soltanto in relazione a diritti di obbligazione e perciò non configurabili in difetto di un debitore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7742 del 2 agosto 1990)

100Cass. civ. n. 2088/1990

In tema di possessoad usucapionem,che il codice vigente assoggetta alle stesse condizioni contemplate dal codice del 1865 (con la formula «possesso legittimo»), inclusa quella della pacificità del possesso medesimo, tale requisito non può essere escluso per la sola circostanza che il preteso titolare del diritto manifesti una volontà contraria all'altrui possesso, trattandosi di elemento rilevante al diverso fine di evidenziare la mala fede del possessore (con la conseguente applicabilità del termine ventennale).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 2088 del 14 marzo 1990)

101Cass. civ. n. 3472/1989

Ai fini dell'acquisto per usucapione di una servitù si richiede che le opere visibili e permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio, siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo prescritto dalla legge per usucapire, e quando, come in tema di servitù di passaggio, oltre alle opere visibili, sia richiesta una determinata attività, è altresì necessario che le opere siano strumentalmente utilizzate per l'esercizio del possesso della servitù per lo stesso periodo di tempo, che prende inizio dal giorno in cui le opere strumentali all'esercizio della servitù siano venute ad esistenza, quando con tale giorno coincide quello del primo atto di esercizio, e dal giorno del primo di tali atti quando questi vengano posti in essere in un periodo successivo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3472 del 21 luglio 1989)

102Cass. civ. n. 6818/1988

L'acquisto per usucapione richiede il possesso effettivo dell'usucapiente per il periodo prescritto dalla legge, ma non anche il possesso esclusivo, con la conseguenza che un'eventuale situazione di compossesso può incidere solo sulla misura dell'acquisto, ma è del tutto irrilevante nei confronti del proprietario non possessore, il quale può impedire l'acquisto per usucapione solo provando l'esistenza di atti di esercizio del suo diritto incompatibili con il possessoanimodominidell'usucapiente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6818 del 14 dicembre 1988)

103Cass. civ. n. 4698/1987

Ad integrare il possessoad usucapionemdi una servitù prediale è necessario che, con l'esercizio continuo ed ininterrotto di una attività a vantaggio di un fondo e a carico di un altro, si accompagni anche l'intento di comportarsi e farsi considerare come titolare di quel diritto reale a cui corrisponde la concreta attuazione del potere di fatto. (Nella specie la Suprema Corte, enunciando il surriportato principio, ha escluso potersi ravvisare esercizio di fatto della servitù di tenere costruzioni a distanza inferiore a quella legale rispetto al fondo vicino, nell'avere il locatario di un cortile eseguito illegittimamente nello stesso dette costruzioni, senza che fosse dimostrato che il locatore, dante causa di chi pretendeva di unire tale possesso al proprio ai fini dell'usucapione della servitù, avesse acconsentito alla nuova destinazione del cortile e l'avesse accettata, comportandosi di conseguenza conl'animus rem sibi habendi).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4698 del 25 maggio 1987)

104Cass. civ. n. 4206/1987

Anche al fine dell'usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà od altro diritto reale, e, pertanto, specie a fronte di atti del proprietario, che, pur se privi di efficacia interruttiva, indichino una persistenza della titolarità del diritto dominicale (come la presentazione di denuncia di successione, la partecipazione a divisione ereditaria, il promovimento nei confronti di un terzo di giudizio di affrancazione), il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto (e quindi non giustificabile da un titolo diverso, ad esempio, la locazione od il comodato).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4206 del 6 maggio 1987)

105Cass. civ. n. 3864/1986

L'elemento psicologico del possessoad usucapionemdella servitù di passaggio, consistente nella volontà del possessore di comportarsi come titolare del relativo diritto reale, va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, quali l'abitualità del transito, con inizio nel preteso fondo dominante ed esercizio attraverso il preteso fondo servente, nonché il conseguimento di una obiettiva utilità per il primo a danno del secondo, cioè da una serie di elementi, caratterizzati da precise esplicazioni materiali e così suscettibili di controllo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3864 del 11 giugno 1986)

106Cass. civ. n. 284/1984

L'acquisto di una servitù di uso pubblico, per possesso immemorabile, su di un fondo privato presuppone l'esistenza dei seguenti elementi da accertare dal giudice del merito, il quale deve sugli stessi motivare in modo congruo e giuridicamente corretto:a) la generalità di uso del bene da parte di una collettività indeterminata di individui consideratiuti cives,ossia quali titolari di interessi di carattere generale — e nonuti singuli,ossia quali persone che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato;b) l'oggettiva idoneità di quel bene all'attuazione di un fine di pubblico interesse configurabile in senso ampio, così da comprendere ogni utilizzazione, anche di mera comodità, purché rivolta al soddisfacimento di un'esigenza comune della collettività medesima;c) l'esistenza di una situazione di fatto le cui origini si perdono nel passato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 284 del 13 gennaio 1984)

107Cass. civ. n. 2717/1982

Al fine della usucapione, il passaggio, come atto di esercizio di una servitù attiva, deve potere avvenire in qualsiasi momento, indipendentemente dalla collaborazione prestata dal titolare del fondo servente. Ne consegue che deve considerarsi solo occasionale e non idoneo a configurare l'esercizio di una servitù attiva, il passaggio che venga esercitato attraverso il portone d'ingresso di un edificio con la collaborazione dei condomini o del portiere che, di volta in volta, procedano alla rimozione della chiusura del portone stesso legittimamente apposta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2717 del 29 aprile 1982)

108Cass. civ. n. 2289/1976

Nell'ordinamento giuridico attuale l'istituto dell'immemorabile opera soltanto nell'ambito dei rapporti di diritto pubblico con l'amministrazione dello Stato ed, in particolare, per quanto concerne i rapporti reali, è applicabile a quelli che hanno ad oggetto beni demaniali. Per contro, nei rapporti di diritto privato, ivi compresi quelli relativi a beni patrimoniali disponibili dello Stato, il suddetto istituto venne abrogato dal codice civile del 1865 e non è stato, poi, richiamato in vigore dal nuovo codice civile. Caratteristica fondamentale dell'immemorabile è che sia stato smarrito il ricordo del momento in cui è nata la situazione di possesso che si pretende di affermare come legittima: esso pertanto non può essere invocato quando sia nota la data di inizio della situazione in contestazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2289 del 18 giugno 1976)

109Cass. civ. n. 1314/1976

Sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossessopro indiviso,nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, anche la possibilità di pervenire, sussistendo gli altri presupposti indispensabili, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1314 del 14 aprile 1976)

110Cass. civ. n. 1019/1974

Perché si abbia possessoad usucapionemdella proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1019 del 10 aprile 1974)