Articolo 1160 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Usucapione delle universalità di mobili

Dispositivo

L'usucapione di un'universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni (1).

Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni (2).

Note

(1) Il comma 1 riguarda l'usucapione ordinaria delle universalità di mobili.

(2) Il comma 2 disciplina l'usucapione speciale delle universalità di mobili.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 5087/2014

Ai fini della disciplina del possesso e dell'usucapione, l'azienda, quale complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto l'usucapibilità, da parte del proprietario della metà di una farmacia al cui interno aveva esercitato l'attività di farmacista per oltre vent'anni comportandosi quale unico proprietario, dell'altra metà della farmacia). (Rigetta, App. Napoli, 07/09/2007).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 5087 del 5 marzo 2014)