Articolo 1165 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Applicazione di norme sulla prescrizione

Dispositivo

Le disposizioni generali sulla prescrizione (1), quelle relative alle cause di sospensione (2) e d'interruzione [1167], [2653] n. 5, [2943] (3) e al computo dei termini [2963] (4) si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.

Note

(1) Si tratta degli articoli2934 e2940. Tra le disposizioni generali sulla prescrizione è certamente riferibileall'usucapione esclusivamente l' art. 2936, che riguarda l' inderogabilità della disciplina legale.Non è, invece, applicabile all'usucapione l'art. 2937 l'art. 2938, circa la rinuncia alla prescrizione: ciò in forza della difficoltà di individuare una rinunzia all'usucapione; essa si connota, infatti, come fatto conseguente all'acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale. Si potrebbe, pertanto, parlare di rinuncia richiamandosi al diritto acquistato con l'usucapione, e non, viceversa, all'usucapione, in sé e per sè.

(2) Circa l'applicabilità all'usucapione delle disposizioni in materia di sospensione della prescrizione, si sottolinea che tale previsione mira ad assicurare il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene, in ordine al passare del tempo, ai fini dell'usucapione medesima, qualora egli non possa agire a protezione del proprio diritto. Fra le cause di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, si possono applicare all'usucapione i numeri 5 (l'erede è proprietario in quanto tale dei beni ereditari, così un problema di usucapione in questa ipotesi non si pone), 7 ed 8 (in materia di obbligazioni, cioè di diritti relativi, tipologia ovviamente contrapposta a quella dei diritti reali o assoluti).

(3) Circa l'applicabilità all'usucapione delle disposizioni in tema di interruzione della prescrizione, va rilevato che esse si applicano quasi per la totalità, ad esclusione, peraltro, del comma 4 dell'art. 2943, in tema di obbligazioni; tali motivi d'interruzione sono detti civili, e si differenziano dalla c.d. interruzionenaturale, di cui all'art. 1167.

(4) Per quanto riguarda, infine, l'applicabilità all'usucapione delle disposizioni in materia di computo dei termini della prescrizione, si precisa che non si applicano i commi 2 e 4 dell'art. 2963; nel primo caso, la previsione è superflua in materia di usucapione, perché non è indispensabile ai fini della sua realizzazione il compimento di atti formali in un giorno festivo; nel secondo caso, la previsione è, invece, inapplicabile all'usucapione, dal momento che non è previsto, con riferimento ad esse, un termine a mesi, ma ad anni.

Massime giurisprudenziali (45)

1Cass. civ. n. 8517/2025

Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l'usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, poiché, ai fini della idoneità dell'atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non è richiesto l'acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che, nel caso di specie, sussiste fin dalla morte del genitore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8517 del 1 aprile 2025)

2Cass. civ. n. 5920/2025

Ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., il termine per l'usucapione della proprietà è interrotto dal riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, in quanto atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus. (Nella specie, è stata confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto espressione inequivoca del riconoscimento del diritto di proprietà in capo al simulato alienante, la stipula di una vendita simulante una donazione, sicché il possesso utile poteva decorrere solo da un momento successivo a tale data).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5920 del 6 marzo 2025)

3Cass. civ. n. 4547/2025

La dichiarazione contenuta nella domanda di accatastamento, rivolta alla pubblica amministrazione e finalizzata alla regolarizzazione dell'immobile sotto il profilo catastale, non costituisce riconoscimento del diritto di proprietà e non interrompe il decorso del termine utile per l'usucapione, non incidendo positivamente o negativamente sulla relazione di fatto intrattenuta dal possessore con la res.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4547 del 20 febbraio 2025)

4Cass. civ. n. 22032/2024

In tema di possesso "ad usucapionem", con il rinvio operato dagli artt. 1165 e 2943 c.c., la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi; tuttavia, tali atti possono consistere anche in domande giudiziali accessorie rispetto ad altre, rivolte ad autorità giudiziaria diversa dal giudice civile, purché dotata della necessaria "potestas". L'efficacia interruttiva degli atti è riconosciuta anche alle domande giudiziali presentate davanti al giudice amministrativo, come nel caso di una domanda di demolizione di un manufatto abusivo in violazione delle distanze legali.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22032 del 5 agosto 2024)

5Cass. civ. n. 14829/2024

Nel giudizio possessorio, sia l'azione che l'eccezione petitoria, ancorché irritualmente esperite o sollevate nonostante il divieto ex art. 705, comma 1, c.p.c., sono idonee, sul piano sostanziale, ad interrompere il termine per l'usucapione in base agli artt. 1165 e 2943 c.c., in quanto esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione, con conseguente insussistenza del grave pregiudizio che ne giustifica l'ammissibilità.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14829 del 28 maggio 2024)

6Cass. civ. n. 8931/2024

In costanza di matrimonio non maturano i termini utili all'usucapione da parte di un coniuge sui beni appartenenti all'altro coniuge, essendo irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, poiché la riproposizione della medesima regola nella l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili dimostra che per il legislatore il maturare dei termini utili alla prescrizione - e all'usucapione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1165 c.c. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza l'unione coniugale o civile.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 8931 del 4 aprile 2024)

7Cass. civ. n. 5399/2024

Purché si tratti di azione rivolta contro il possessore, ed intesa a recuperare il possesso del bene immobile nei confronti di chi pretenda di usucapire, può valere, come atto interruttivo della prescrizione, sia l'azione di rivendicazione basata sulla cosiddetta probatio diabolica della proprietà, sia un'azione recuperatoria che sia basata su un titolo negoziale, o sulla caducazione di un titolo negoziale. Non può invece costituire atto interruttivo dell'usucapione l'opposizione alla domanda di usucapione abbreviata, né l'atto di intervento nel procedimento, non implicando tali atti di per sé domande dirette al concreto recupero del godimento del bene, e nessun rilievo ai fini della maturazione dell'usucapione può essere attribuito al fatto che il titolare del diritto di proprietà convenuto manifesti, nel costituirsi, una volontà contraria al possesso dell'usucapente, che non si esprima però in una vera e propria domanda di rivendicazione del possesso, o della proprietà del bene, o di rilascio dello stesso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5399 del 29 febbraio 2024)

8Cass. civ. n. 4084/2024

La domanda di regolamento dei confini ha efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di fondo indebitamente occupata dal confinante, in quanto nell'azione volta ad eliminare l'incertezza oggettiva sul confine é implicitamente contenuta la domanda di rilascio della porzione oggetto di indebita occupazione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4084 del 14 febbraio 2024)

9Cass. civ. n. 1118/2024

In tema di usucapione, l'art. 1165 cod. civ., nel prevedere che in materia di usucapione trovino applicazione, in quanto compatibili con la disciplina della materia, le disposizioni generali sulla prescrizione e quelle relative alle cause di sospensione, all'interruzione ed al computo dei termini, rinvia implicitamente anche all'art. 2943 cod. civ., il quale attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione all'atto col quale il titolare del diritto inizi un giudizio, sia esso di cognizione, conservativo, o esecutivo. Ne consegue che la domanda giudiziale per essere idonea ad interrompere il possesso ad usucapionem dev'essere, oltre che diretta al recupero del possesso, validamente proposta sotto il profilo della tempestività, della legittimazione, della rappresentanza e di ogni altro elemento necessario per un'efficace imploratio iudicis officii, così che l'atto interruttivo dell'usucapione, oltre a dover rientrare fra quelli tassativamente previsti dalla legge, deve provenire dal titolare del diritto e non da un terzo estraneo al rapporto relativo, a meno che questi non agisca come rappresentante, o mandatario del titolare del diritto.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1118 del 11 gennaio 2024)

10Cass. civ. n. 28880/2023

In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28880 del 18 ottobre 2023)

11Cass. civ. n. 27989/2023

In tema di diritti reali, la domanda giudiziale proposta dal proprietario, contenente la richiesta di rilascio dell'immobile nei confronti del possessore, pur se dichiarata inammissibile (nella specie atto di appello contenente una domanda nuova), costituisce atto idoneo a produrre effetti interruttivi del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27989 del 4 ottobre 2023)

12Cass. civ. n. 24730/2023

La domanda giudiziale di divisione è idonea ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni, poiché l'azione ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su uno o più beni comuni in un diritto di proprietà esclusiva su singoli beni ed è, quindi, potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e quindi il conseguente rilascio) di uno dei beni oggetto di comunione, compresi quelli che eventualmente si trovino nel possesso esclusivo di uno o più comunisti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24730 del 17 agosto 2023)

13Cass. civ. n. 18544/2022

L'atto introduttivo del giudizio di scioglimento della comunione non interrompe il decorso del tempo utile all'usucapione, trattandosi di atto dispositivo del proprietario non diretto al recupero del possesso.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 18544 del 8 giugno 2022)

14Cass. civ. n. 5582/2022

Nessuna incidenza interruttiva può avere sul decorso del termine per l'usucapione da parte del possessore, una procedura di espropriazione per pubblica utilità promossa contro l'intestatario dell'immobile e da quest'ultimo contestata, poiché l'interruzione del possesso può derivare solo da situazioni di fatto che ne impediscano materialmente l'esercizio, e non da vicende giudiziali tra l'intestatario della titolarità del bene e i terzi, che non comportano alcuna conseguenza nella continuità del possesso.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 5582 del 21 febbraio 2022)

15Cass. civ. n. 21929/2020

In materia di diritti reali, l'effetto interruttivo del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 c.c., va riconosciuto anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla "vocatio in ius" (nella specie per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.), ove lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché il convenuto sia rimasto contumace ed il giudice non abbia disposto l'immediata rinnovazione dell'atto, ex art. 164, comma 2, c.p.c.; in tal caso, infatti, risultando l'atto comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, non è preclusa la produzione degli effetti sostanziali che l'art. 2943 c.c. ricollega all'iniziativa processuale del titolare del diritto.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21929 del 30 luglio 2020)

16Cass. civ. n. 30079/2019

In tema di possesso "ad usucapionen" l'introduzione di un giudizio di riduzione per lesione di legittima ha efficacia di atto interruttivo dell'usucapione solo se contiene una chiara manifestazione della volontà di riacquistare all'asse ereditario il bene sul quale il possesso viene esercitato, atteso che dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso e tale tipicità non ammette equipollenti. Né, a tal fine, la messa in mora o la diffida possono costituire atti interruttivi dell'usucapione, benché considerati tali dalle norme richiamate, in quanto tale efficacia è riconosciuta solo ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la perdita del possesso da parte del possessore usucapente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 30079 del 19 novembre 2019)

17Cass. civ. n. 23420/2019

Ai fini dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, ai sensi dell'art. 2944 c.c., richiamato dall'art. 1165 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio, potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà, purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all'avente diritto, né tantomeno di essere da lui accettato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/02/2015).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 23420 del 19 settembre 2019)

18Cass. civ. n. 6029/2019

In tema di possesso "ad usucapionem", con il rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva riconosciuto efficacia interruttiva del possesso, rilevante ai fini dell'usucapione, all'inserimento del bene controverso nella denuncia di successione). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/06/2015).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 6029 del 28 febbraio 2019)

19Cass. civ. n. 27170/2018

Ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare. Costituendo la c.d. volontà "attributiva" del diritto un requisito normativo del riconoscimento, questa può normalmente desumersi dall'essere state intavolate trattative con i titolari del diritto di proprietà ai fini dell'acquisto in via derivativa, restando invece esclusa quando tali iniziative siano ispirate dalla diversa volontà di evitare lungaggini giudiziarie per l'accertamento dell'usucapione, ovvero di prevenire in via conciliativa la relativa lite.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27170 del 26 ottobre 2018)

20Cass. civ. n. 23850/2018

L'azione di reintegrazione è idonea ad interrompere il possesso "ad usucapionem", non rilevando l'esito dell'azione medesima, ma la volontà di riacquistare il possesso mediante un atto idoneo ad instaurare il giudizio.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 23850 del 2 ottobre 2018)

21Cass. civ. n. 29420/2017

L'effetto interruttivo della prescrizione a seguito dell'introduzione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo si produce soltanto rispetto al soggetto o ai soggetti nei cui confronti l'accertamento medesimo è demandato, nella prospettiva della successiva instaurazione del procedimento cognitivo per l'accertamento e la tutela del diritto fatto valere.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 29420 del 7 dicembre 2017)

22Cass. civ. n. 29419/2017

Le azioni possessorie e quelle cautelari hanno efficacia interruttiva della durata dell'altrui usucapione in corso di perfezionamento anche nel caso di rigetto delle domande, quando siano proposte nella qualità di titolare di un diritto contrapposto ed incompatibile con la situazione possessoria dell'usucapiente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 29419 del 7 dicembre 2017)

23Cass. civ. n. 26327/2016

L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore - rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento - dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'interversione nel possesso, da parte del conduttore ed ex proprietario del bene poi espropriato, osservando, da un lato, che la stipula di contratti di locazione e la percezione dei relativi canoni, lo svolgimento di opere di manutenzione e la gestione delle utenze, erano tutte condotte non rivolte nei confronti del soggetto espropriante, e, dall'altro, che la proposizione del giudizio di opposizione alla stima e della domanda di retrocessione dell'immobile erano atti comportanti il riconoscimento del diritto di quest'ultimo).–Ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., l'usucapione della proprietà è interrotta dal riconoscimento del diritto altrui, ossia dal fatto che il possessore “ad usucapionem” riconosca il diritto di proprietà del soggetto cui il bene formalmente appartiene e, in questo senso, implicano certamente un riconoscimento dell'altrui proprietà tanto le domande di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio proposte dall'espropriato, quanto quella di retrocessione del bene: l'opposizione alla stima, infatti, presuppone la presa d'atto dell'esproprio, ossia del formale trasferimento coattivo della proprietà del bene a favore dell'espropriante; la domanda di retrocessione, invece, consistendo in una richiesta di ritrasferimento della proprietà del bene all'espropriato sul presupposto che siano venute meno le ragioni dell'atto ablatorio, implica il riconoscimento, da parte dell'ex proprietario, del pregresso passaggio della proprietà del bene all'espropriante per effetto dell'emissione del decreto di esproprio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26327 del 20 dicembre 2016)

24Cass. civ. n. 20565/2016

L'atto interruttivo del possesso "ad usucapionem" posto in essere dall'unico possessore dell'immobile nei confronti di uno o più dei suoi comproprietari, ha effetto anche verso gli altri, ed altrettanto dicasi per la rinuncia del primo a far valere l'usucapione eventualmente già maturata sul medesimo cespite, atteso che l'esercizio del predetto possesso non è configurabile in modo diverso su quote ideali indivise dello stesso bene, che il riconoscimento del diritto altrui, come atto unilaterale non recettizio incompatibile con la volontà del godere del bene "uti dominus", interrompe il termine utile per l'usucapione anche se effettuato nei confronti di soggetti diversi dal titolare del diritto stesso, e che l'efficacia della rinuncia postula solo la inequivocità della volontà del rinunciante.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20565 del 12 ottobre 2016)

25Cass. civ. n. 19706/2014

In tema di usucapione, ai sensi dell'art. 1165 cod. civ. in relazione all'art. 2944 cod. civ., il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene "uti dominus", interrompe il termine utile per l'usucapione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, è stata confermata la sentenza impugnata, la quale aveva attribuito valore di riconoscimento alla sottoscrizione, da parte del possessore, della domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dal proprietario, nonché all'adesione prestata dal medesimo possessore ad una domanda di divisione presupponente l'altrui proprietà del bene).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 19706 del 18 settembre 2014)

26Cass. civ. n. 6785/2014

L'atto introduttivo del giudizio di divisione ereditaria non interrompe il decorso del tempo utile all'usucapione da parte del convenuto, tale atto non essendo rivolto alla contestazione diretta ed immediata del possesso "ad usucapionem".(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6785 del 21 marzo 2014)

27Cass. civ. n. 28721/2013

In tema di possesso "ad usucapionem", la domanda giudiziale diretta ad ottenere il rilascio di un immobile, proposta dal proprietario esclusivamente contro il detentore materiale, non vale ad interrompere il decorso del termine di usucapione nei confronti del possessore del bene rimasto estraneo al relativo giudizio, atteso che gli atti o i fatti interruttivi, per incidere negativamente sul decorso del termine richiesto dalla legge per usucapire, devono essere necessariamente diretti contro il possessore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28721 del 30 dicembre 2013)

28Cass. civ. n. 18353/2013

L'azione di reintegrazione è idonea ad interrompere il possesso "ad usucapionem", anche qualora venga respinta per tardività, atteso che, per l'effetto interruttivo, non rileva l'esito dell'azione, ma la volontà di riacquistare il possesso mediante un atto valido ad instaurare il giudizio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18353 del 31 luglio 2013)

29Cass. civ. n. 16234/2011

In tema di usucapione, poiché, con il rinvio fatto dall'art. 1165 cod. civ. all'art 2943 cod. civ., risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che non aveva riconosciuto efficacia interruttiva del possesso, rilevante ai fini dell'usucapione, all'atto introduttivo di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà sull'intero appezzamento di terreno su cui insisteva il fabbricato in contesa).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16234 del 25 luglio 2011)

30Cass. civ. n. 15199/2011

Gli atti di diffida e di messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15199 del 11 luglio 2011)

31Cass. civ. n. 13625/2009

In tema di usucapione, poiché dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, e tale tipicità non ammette equipollenti, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, benché con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, a nulla rilevando che tali atti provengano dalla P.A. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia interruttiva del possesso, rilevante ai fini dell'usucapione, alle ordinanze di sgombero emesse dal sindaco quale ufficiale di governo e dall'intendenza di finanza, nonché alle difese al riguardo sviluppate dalla stessa P.A. nei relativi giudizi amministrativi).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13625 del 11 giugno 2009)

32Cass. civ. n. 7847/2008

In tema di usucapione, quando l'interruzione del termine necessario ad usucapire derivi, ai sensi dell'articolo 1165 c.c., dal riconoscimento del diritto del proprietario della cosa su cui il possesso è esercitato, siffatto riconoscimento, per essere operante a tali fini, deve provenire direttamente dal soggetto che lo manifesta o da soggetto abilitato ad agire in nome e per conto di quest'ultimo. (Nella specie è stato negato che, per il solo fatto dell'utilizzo del plurale nelle missive indirizzate al proprietario confinante, nelle quali ci si obbligava ad eliminare affacci e luci abusive, il mittente avesse manifestato anche la volontà della propria consorte di dismettere le predetteservitù illegittime in favore dell'immobile di proprietà esclusiva di quella).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7847 del 26 marzo 2008)

33Cass. civ. n. 25250/2006

In tema di usucapione, ai sensi del'art. 1165 c.c. in relazione all'art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il beneuti dominus,interrompe il termine utile per l'usucapione. (Nella specie è stata confermata la sentenza impugnata che, nell'escludere l'animus possidendida parte del possessore, aveva rilevato che il medesimo aveva trattato l'acquisto della proprietà del bene, così manifestando non solo di essere a conoscenza dell'appartenenza del bene ad altri, ma anche di riconoscere l'altrui proprietà).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25250 del 29 novembre 2006)

34Cass. civ. n. 7509/2006

A mente dell'art. 2943, primo comma, c.c., richiamato dall'art. 1165 c.c. in tema di usucapione, la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva del decorso del termine utile per usucapire, qualora sia diretta a far valere una pretesa incompatibile con gli effetti derivanti dal trascorrere del termine; pertanto, tale effetto non è prodotto dalla domanda con cui il proprietario del suolo chieda, ai sensi dell'art. 938 c.c., il pagamento del doppio del valore del terreno occupato in buona fede dalla costruzione eretta sul fondo attiguo, in quanto è diretta a dismettere il bene, non già a recuperarne il possesso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7509 del 30 marzo 2006)

35Cass. civ. n. 18207/2004

Gli atti di riconoscimento del diritto altrui, da parte del possessore, interruttivi del termine utile per l'usucapione (artt. 1165 e 2944 c.c.) possono essere provati anche per testimoni, in mancanza di specifica disposizione normativa contraria o limitativa al riguardo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18207 del 10 settembre 2004)

36Cass. civ. n. 4892/2003

In tema di possesso ad usucapione, con il rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. la legge ne elenca tassativamente gli atti interruttivi. Ne consegue che, non essendo compresa in tale elenco, la comparsa di risposta con cui il convenuto nel giudizio possessorio contesta semplicemente l'altrui possesso senza proporre, a sua volta, alcuna specifica domanda diretta a rivendicare la proprietà o il possesso dello stesso bene, non è idonea ad interrompere il decorso del termine utile ad usucapire. Ed in contrario non rileva il divieto di proporre giudizio petitorio nel giudizio possessorio, previsto dall'art. 705 c.p.c. antecedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, giacché l'esercizio di tale azione, ancorché irritualmente esperita, sul piano sostanziale è idoneo ad interrompere l'usucapione, costituendo esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4892 del 1 aprile 2003)

37Cass. civ. n. 14917/2001

In tema di usucapione, il rinvio dell'art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione in generale, ed, in particolare, a quelle relative alle cause di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali, siccome diretti ad ottenereope iudicisla privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente. Non sono, invece, idonei come atti interruttivi del termine utile per l'usucapione la diffida o la messa in mora in quanto può esercitarsi il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del diritto reale. (Nella specie, vertendosi in tema di usucapione ad opera della P.A., la Corte ha escluso che potesse attribuirsi valore interruttivo ad un atto introducente un procedimento amministrativo inteso ad accertare l'intervenuto acquisto dell'area di sedime per accessione ai sensi dell'art. 946 c.c. previgente).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14917 del 23 novembre 2001)

38Cass. civ. n. 6647/2001

Il possesso ad usucapione è interrotto dall'attività giudiziale del proprietario diretta ad ottenereope judicisil recupero del possesso e la sua privazione da parte del possessore usucapiente e non già dalla pretesa esercitata in giudizio da parte di quest'ultimo. (Nella specie la Corte ha escluso che potesse avere efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva la domanda introdotta dal possessore del bene controverso diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare in forza del quale il bene anzidetto era entrato nella sua disponibilità).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6647 del 14 maggio 2001)

39Cass. civ. n. 14733/2000

Per il disposto dell'art. 1165 c.c. l'applicabilità alla prescrizione acquisitiva delle disposizioni relative alla sospensione ed alla interruzione della prescrizione estintiva ha come limite la compatibilità di tali disposizioni con la peculiare natura dell'istituto. Ne discende che ai fini dell'interruzione del decorso del termine utile per l'usucapione sono inidonei quegli atti dispositivi del proprietario che non siano diretti al recupero del possesso, tanto nel caso in cui siano del tutto ignorati dal possessore, quanto nel caso in cui gli siano a qualsiasi titolo notificati o comunicati. Pertanto nessuna rilevanza possono assumere ai fini della decisione sulla domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione gli atti di costituzione di ipoteche compiuti dal proprietario del bene, non comportando questi alcun trasferimento delloius possessionische il possessore continua ad esercitare, né può riconoscersi effetto interruttivo al processo di esecuzione promosso dai creditori nei confronti del proprietario del bene, restando escluso che il decreto di aggiudicazione emesso in questa sede possa prevalere sull'usucapione maturata in favore del possessore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14733 del 14 novembre 2000)

40Cass. civ. n. 7028/1995

Il possesso ad usucapione non è interrotto dall'attività del convenuto diretta a conseguire il rigetto della domanda dell'attore che abbia ad oggetto l'accertamento giudiziale dell'inefficacia del titolo di acquisto dello stesso convenuto, giacché ai fini della suddetta interruzione è idonea solo la proposizione di una specifica domanda giudiziale diretta al recupero del possesso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7028 del 21 giugno 1995)

41Cass. civ. n. 379/1995

L'azione petitoria, ancorché irritualmente esperita nel corso del giudizio possessorio nonostante il divieto posto dall'art. 705, primo comma, c.p.c., sul piano sostanziale è idonea ad interrompere l'usucapione a norma degli artt. 1165 e 2943 c.c., costituendo esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 379 del 13 gennaio 1995)

42Cass. civ. n. 4156/1994

L'atto di appello inteso a denunciare l'ultra petizione, consistente nell'avere la sentenza di primo grado riconosciuto un diritto di servitù in un giudizio di regolamento di confini, non ha effetto interruttivo della prescrizione acquisitiva del medesimo diritto, fatta valere, in successivo giudizio dal soggetto convenuto connegatoria servitutis,trattandosi di domanda intesa non ad ottenere il riconoscimento e la tutela della situazione giuridica cui si oppone il possesso ad usucapione, ma la pronuncia, di mero contenuto processuale, in ordine alla determinazione dell'oggetto della lite.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4156 del 29 aprile 1994)

43Cass. civ. n. 4215/1987

Il riconoscimento del diritto altrui, da parte del possessore, quale atto unilaterale non recettizio incompatibile con la volontà di godere del beneuti dominus,interrompe il termine utile per l'usucapione (artt. 1165 e 2944 c.c.), anche quando sia effettuato nei confronti di un soggetto diverso dal titolare del diritto stesso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4215 del 7 maggio 1987)

44Cass. civ. n. 2842/1982

Affinché il riconoscimento del diritto reale sia idoneo a interrompere il termine utile per usucapire, non è sufficiente che il possessore con l'atto di riconoscimento mostri di conoscere il soggetto cui appartiene il diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che egli per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti nei quali essa è implicita, manifesti la volontà di attribuire il diritto reale al suo titolare.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2842 del 7 maggio 1982)

45Cass. civ. n. 584/1974

Gli atti interruttivi dell'usucapione sono esclusivamente quelli indicati dall'art. 2943 c.c., fatta eccezione per il quarto comma del medesimo articolo che, contemplando gli atti di costituzione in mora del debitore, riguarda il caso particolare dell'interruzione della prescrizione dei diritti di obbligazione, con l'effetto che la relativa disciplina non può essere estesa all'interruzione dell'usucapione dei diritti reali.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 584 del 2 marzo 1974)