Articolo 1 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Giurisdizione dei giudici ordinari

Dispositivo

Note

(1) I giudici ordinari sono il Giudice di pace, il Tribunale, la Corte d'appello e la Cassazione in base a quanto sancito dall'art. 1, r.d. 30-1-1941, n. 12 (legge sull'ordinamento giudiziario), come modificato dall'art. 45, l. 21-11-1991, n. 374 e, successivamente modificato dal d.lgs. n.51/1998. In seguito a tale ultima modifica, a decorrere dal 2-6-1999, le competenze del pretore sono trasferite al tribunale ordinario che giudica in composizionemonocratica[v.50 ter] o collegiale [v.50 bis].Si è soliti suddividere la giurisdizione civile ordinaria in quattro sottotipi:1.giurisdizione di cognizione, destinata a risolvere una controversia al fine di accertare una determinata situazione giuridica. In tale ambito, il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto soggettivo fatto valere dall'attore o dal ricorrente;2.giurisdizioneesecutiva, rivolta a dare attuazione ad un diritto già accertato;3.giurisdizionecautelare, con cui l'organo giudiziario garantisce l'utilità del risultato ottenuto in sede di giurisdizione di procedimento di cognizione o esecutivo;4.giurisdizionevolontaria, dove l'intervento del giudice è richiesto al fine di controllare determinate attività dei privati o la gestione di particolari interessi.

(2) E' bene precisare che accanto ai giudici ordinari speciali disposizioni di legge individuanoi giudici speciali e le sezioni specializzate. I primi non appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria e si caratterizzano per essere competenti in alcune materie determinate (ad es. la materia pensionistica è devoluta alla Corte dei Conti, le controversie concernenti le acque pubbliche al Tribunale superiore delle acque pubbliche ecc.). Tuttavia, fanno eccezione i giudici amministrativi (Tribunale amministrativo regionale e Consiglio di Stato) i quali, anche se non appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria sono dotati di una competenza generale ma solo in materia di interessi legittimi. In tale ambito, appare opportuno segnalare il disposto di cui all'art. 102 Cost., in base al quale non è possibile procedere all'istituzione di nuovi giudici speciali rispetto a quelli già esistenti. Tale divieto non sussiste nel caso in cui si voglia procedere all'istituzione disezioni specializzateche consistono in organi degli uffici giudiziari ordinari che si connotano per la presenza di esperti estranei alla magistratura, dotati di particolari conoscenze. Sono tali ad esempio: i Tribunali per i minorenni, i Tribunali regionali per le acque, le sezioni d'appello per i minorenni, le sezioni specializzate agrarie e la sezione dell'appello di Roma per i reclami avverso le decisioni dei commissari liquidatori di usi civici. Sul punto è necessario richiamare l'art. 2 del d.l. n. 1/2012 convertito nella L.27/2012 che ha istituito ilTribunale delle Impresein materia di impresa, destinato a sostituire le vecchie sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale e industriale ex d.lgs. 168/2003.

(3) Si parla di questione di giurisdizione quando si è nell'ambito della ripartizione delle controversie tra i giudici speciali e quelli ordinari rappresenta. Diversamente, si ha una questione di competenza quando si parla della ripartizione delle controversie tra sezioni specializzate e sezioni ordinarie.

Massime giurisprudenziali (31)

1Cass. civ. n. 18172/2024

2Cass. civ. n. 18129/2024

3Cass. civ. n. 17104/2024

4Cass. civ. n. 17054/2024

5Cass. civ. n. 17048/2024

6Cass. civ. n. 15911/2024

7Cass. civ. n. 15681/2024

8Cass. civ. n. 15404/2024

9Cass. civ. n. 15392/2024

10Cass. civ. n. 15370/2024

11Cass. civ. n. 4869/2024

12Cass. civ. n. 4745/2024

13Cass. civ. n. 4639/2024

14Cass. civ. n. 22575/2019

15Cass. civ. n. 6885/2019

16Cass. civ. n. 6884/2019

17Cass. civ. n. 26149/2017

18Cass. civ. n. 18979/2017

19Cass. civ. n. 16833/2017

20Cass. civ. n. 13403/2017

21Cass. civ. n. 10233/2017

22Cass. civ. n. 1311/2017

23Cass. civ. n. 10095/2015

24Cass. civ. n. 6496/2015

25Cass. civ. n. 19004/2014

26Cass. civ. n. 9826/2014

27Cass. civ. n. 833/2012

28Cass. civ. n. 2790/2010

29Cass. civ. n. 121/2001

30Cass. civ. n. 10453/1997

31Cass. civ. n. 187/1992