Articolo 17 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Cause relative all'esecuzione forzata
Dispositivo
Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata [615] si determina dal credito (1) per cui si procede (2) (3):
quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'art. [619], dal valore dei beni controversi (4) (5);
quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione [512], dal valore del maggiore dei crediti contestati (6).
Note
(1) In materia di opposizione all'esecuzione forzata è bene precisare che, in seguito all'abrogazione dell'art. 16 c.p.c., la competenza è divisa tra il Giudice di pace e il Tribunale, in virtù della competenza per valore.
(2) Nel caso in cui il debitore contesti il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione, il valore della causa si determina in base al credito per cui si procede. Diversamente, se il debitore contesta solo una parte del credito, il valore si determina dalla parte che è in contestazione.
(3) Nell'ipotesi in cui sorgano contestazioni in materia di esecuzione per consegna o rilascio o di obblighi di fare o non fare, il valore viene determinato secondo i criteri di cui all'art. 15 se il diritto per il quale si procede è un diritto reale immobiliare; nel caso in cui si proceda per un diritto reale mobiliare o per un credito il valore verrà determinato in via presuntiva ai sensi dell'art. 14.
(4) In caso di opposizione proposta da terzi che vantano la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, si deve aver riguardo al valore dei beni controversi determinato secondo i criteri di cui agli artt.14(se si tratta di beni mobili) e15(se si tratta di beni immobili).
(5) Per le cause di opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617, promosse anteriormente all'inizio dell'esecuzione, la competenza spetta al giudice indicato nel terzo comma dell'art. 480, ossia il giudice dell'esecuzione, competente per materia, del luogo dove il creditore ha, nel precetto, dichiarato residenza o eletto domicilio o, in mancanza, del luogo in cui è stato notificato il precetto. Diversamente, se il creditore non ha indicato nel precetto se intende promuovere espropriazione immobiliare o mobiliare, si ritiene competente il giudice individuato con il criterio del valore, avuto riguardo all'ammontare del credito per il quale si procede, salvo che sopravvenga un criterio di competenza. Per le cause di opposizione agli atti esecutivi, promosse dopo l'inizio dell'esecuzione è competente il giudice di quest'ultima.
(6) Nel caso in cui sorga una controversia in sede di distribuzione, il valore della causa viene determinato sulla base del valore del maggiore dei crediti contestati. Non si ha riguardo al valore reale, ma a quello affermato dall'attore o, in caso di contestazione parziale del credito, al valore affermato della parte contestata.
Massime giurisprudenziali (11)
1Cass. civ. n. 12938/2025
La proposizione di una domanda riconvenzionale, il cui valore supera la soglia di competenza del giudice di pace, sposta la competenza al Tribunale, secondo il combinato disposto degli artt. 10, comma 2 e 17 c.p.c. Anche in caso di formulazione vaga della domanda riconvenzionale, la competenza per valore deve essere valutata considerando il valore dichiarato della domanda.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 12938 del 14 maggio 2025)
2Cass. civ. n. 11371/2025
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., ai fini della competenza, il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 17 cod. proc. civ., con riferimento alla somma precettata nella sua interezza e non all'importo contestato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11371 del 30 aprile 2025)
3Cass. civ. n. 7342/2025
Ai fini della liquidazione delle spese nelle opposizioni all'esecuzione proposte ai sensi dell'art. 619 c.p.c., il valore della lite si determina ex art. 17 c.p.c. tenuto conto del valore dei beni controversi e cioè dell'equivalente monetario del diritto aggredito in via esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva posto a carico della banca opponente le spese di lite, individuando lo scaglione tariffario applicabile sulla base del valore della causa dalla stessa dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio, invece che parametrare i compensi professionali dovuti alla parte vittoriosa nell'opposizione di terzo in base al valore dell'immobile pignorato).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7342 del 19 marzo 2025)
4Cass. civ. n. 7114/2025
La competenza per valore nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata deve essere determinata in base al credito per cui si procede, ai sensi dell'art. 17 c.p.c. Tuttavia, qualora nel corso del procedimento venga proposta una domanda riconvenzionale che ecceda la competenza del giudice di pace, il valore complessivo delle domande formulate determina la competenza per valore del Tribunale, come stabilito dall'art. 10, comma 2, c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 7114 del 17 marzo 2025)
5Cass. civ. n. 37581/2021
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ai fini della competenza, il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 17 c.p.c. e, cioè, in riferimento alla somma precettata nella sua interezza, senza che assuma rilievo il maggiore importo - pari a quello del "credito precettato aumentato della metà" - al quale deve estendersi il vincolo imposto al terzo pignorato ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c. (Regola competenza).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 37581 del 30 novembre 2021)
6Cass. civ. n. 24362/2018
In tema di equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo di esecuzione, il valore della causa va identificato, in analogia con il disposto dell'art. 17 c.p.c., con quello del credito azionato con l'atto di pignoramento. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/03/2016).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24362 del 4 ottobre 2018)
7Cass. civ. n. 16920/2018
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione il valore della controversia ai fini della competenza si determina, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., in base all'importo indicato nell'atto di pignoramento, atteso che non assume rilievo la circostanza che l'opposizione sia limitata ad una sola parte del credito azionato esecutivamente.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16920 del 27 giugno 2018)
8Cass. civ. n. 13402/2000
La competenza a conoscere dell'opposizione alla esecuzione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione mobiliare (opposizione a precetto) appartiene, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., al giudice che sarebbe competente per valore in base all'intero ammontare del credito per cui si procede.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13402 del 9 ottobre 2000)
9Cass. civ. n. 9755/1998
Qualora la parte cui sia stato notificato il precetto contesti il diritto della controparte a richiedere in tutto o in parte la somma precettata, vertendosi in ipotesi di opposizione all'esecuzione, il valore della causa si determina con riferimento all'intero ammontare del credito per cui si procede e non in base alla somma contestata, anche nell'ipotesi in cui la contestazione riguardi solo gli interessi o voci di spesa maturati dopo il rilascio del titolo esecutivo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9755 del 1 ottobre 1998)
10Cass. civ. n. 9815/1990
Qualora a seguito di verbale di conciliazione l'affittuario di fondo rustico si sia impegnato a rilasciare il fondo previo versamento da parte del concedente di una indennità, la competenza a conoscere dell'opposizione del primo contro il precetto per il rilascio del fondo, integrando un'opposizione all'esecuzione, deve essere determinata secondo gli ordinari criteri per valore e quindi ai sensi dell'art. 12 c.p.c., che concerne le cause relative a rapporti obbligatori e di locazione, senza che possa venire in rilievo l'ammontare dell'indennità dovuta dal concedente, che costituisce solo una condizione per il rilascio del fondo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9815 del 4 ottobre 1990)
11Cass. civ. n. 5123/1979
Nelle cause relative ad opposizione all'esecuzione forzata proposte da terzi che pretendono avere la proprietà o altro diritto reale sui mobili pignorati, il valore si determina in base a quello dei beni controversi a norma dell'art. 17 c.p.c., ma trova applicazione anche la norma dell'art. 14 c.p.c., per cui, in mancanza di una specifica contestazione formulata dal creditore opposto nella prima difesa, la causa si presume di competenza del giudice adito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5123 del 4 ottobre 1979)