Articolo 17 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Cause relative all'esecuzione forzata

Dispositivo

Note

(1) In materia di opposizione all'esecuzione forzata è bene precisare che, in seguito all'abrogazione dell'art. 16 c.p.c., la competenza è divisa tra il Giudice di pace e il Tribunale, in virtù della competenza per valore.

(2) Nel caso in cui il debitore contesti il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione, il valore della causa si determina in base al credito per cui si procede. Diversamente, se il debitore contesta solo una parte del credito, il valore si determina dalla parte che è in contestazione.

(3) Nell'ipotesi in cui sorgano contestazioni in materia di esecuzione per consegna o rilascio o di obblighi di fare o non fare, il valore viene determinato secondo i criteri di cui all'art. 15 se il diritto per il quale si procede è un diritto reale immobiliare; nel caso in cui si proceda per un diritto reale mobiliare o per un credito il valore verrà determinato in via presuntiva ai sensi dell'art. 14.

(4) In caso di opposizione proposta da terzi che vantano la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, si deve aver riguardo al valore dei beni controversi determinato secondo i criteri di cui agli artt.14(se si tratta di beni mobili) e15(se si tratta di beni immobili).

(5) Per le cause di opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617, promosse anteriormente all'inizio dell'esecuzione, la competenza spetta al giudice indicato nel terzo comma dell'art. 480, ossia il giudice dell'esecuzione, competente per materia, del luogo dove il creditore ha, nel precetto, dichiarato residenza o eletto domicilio o, in mancanza, del luogo in cui è stato notificato il precetto. Diversamente, se il creditore non ha indicato nel precetto se intende promuovere espropriazione immobiliare o mobiliare, si ritiene competente il giudice individuato con il criterio del valore, avuto riguardo all'ammontare del credito per il quale si procede, salvo che sopravvenga un criterio di competenza. Per le cause di opposizione agli atti esecutivi, promosse dopo l'inizio dell'esecuzione è competente il giudice di quest'ultima.

(6) Nel caso in cui sorga una controversia in sede di distribuzione, il valore della causa viene determinato sulla base del valore del maggiore dei crediti contestati. Non si ha riguardo al valore reale, ma a quello affermato dall'attore o, in caso di contestazione parziale del credito, al valore affermato della parte contestata.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 12938/2025

2Cass. civ. n. 11371/2025

3Cass. civ. n. 7342/2025

4Cass. civ. n. 7114/2025

5Cass. civ. n. 37581/2021

6Cass. civ. n. 24362/2018

7Cass. civ. n. 16920/2018

8Cass. civ. n. 13402/2000

9Cass. civ. n. 9755/1998

10Cass. civ. n. 9815/1990

11Cass. civ. n. 5123/1979