Articolo 22 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Foro per le cause ereditarie

Dispositivo

Note

(1) La norma indica qualeforo esclusivo[v.18] maderogabile, il luogo di apertura della successione che coincide con quello dell'ultimodomiciliodelde cuius, ovvero quel luogo in cui il defunto concentrava la generalità dei suoi interessi economici, sociali e familiari.

(2) Se la successione si è aperta all'estero la norma individua duefori sussidiarisuccessivamente concorrenti: il primo coincide con il luogo in cui è posta lamaggior parte dei beni situati in Italia; il secondo indica il luogo diresidenza del convenutoo dialcuno dei convenuti. Se nessuno dei convenuti ha la propria residenza in Italia o questa è ignota, si ha riguardo al luogo in cui i convenuti o alcuni di essi abbiano il domicilio o la dimora e, nel caso che neanche questi si trovino in Italia o siano sconosciuti, a quello di residenza dell'attore [v.18 c.p.c.].

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 29622/2024

2Cass. civ. n. 18021/2023

3Cass. civ. n. 26141/2021

4Cass. civ. n. 7617/2019

5Cass. civ. n. 10097/2014

6Cass. civ. n. 14594/2012

7Cass. civ. n. 22306/2011

8Cass. civ. n. 4862/2007

9Cass. civ. n. 2249/2000

10Cass. civ. n. 7750/1999

11Cass. civ. n. 8554/1998

12Cass. civ. n. 1260/1997