Articolo 24 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali
Dispositivo
Per le cause relative alla gestione di una tutela o di una amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell'autorità è competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o dell'amministrazione (1) (2).
Note
(1) La norma indica unforo esclusivo(si cfr.18) maderogabile: riguarda le cause concernenti un rapporto di gestione di beni altrui o di tutela dell'altrui persona, che abbia origine nella legge o nel provvedimento dell'autorità. La norma risulta applicabile alla tutela dei minori, degli interdetti, all'amministrazione dei beni dell'assente, del fondo patrimoniale dei coniugi, dei beni della comunione, dell'eredità giacente, alla custodia giudiziaria, al sequestro conservativo e giudiziario.
(2) Ai fini della determinazione del foro competente è necessario aver riguardo o al luogo in cui la tutela e l'amministrazione sono state materialmente svolte ovvero, nel caso in cui l'esercizio sia avvenuto in più luoghi, a quello in cui la gestione si è svolta prevalentemente. Di norma tali luoghi coincidono con il domicilio dell'amministratore o dell'amministrato.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 7621/2012
L'art. 24 c.p.c. nel designare la competenza del "giudice di esercizio della tutela", intende riferirsi al giudice presso il quale la tutela risulti formalmente aperta ed al quale il tutore debba presentare il rendiconto, ovvero, in caso di omissione, possa procedersi ai sensi dell'art. 386, terzo comma, c.c.; infatti, il termine "tutela" rinvia ad una precisa nozione giuridica, che include il complesso delle attività svolte, nell'interesse della persona ad essa soggetta, non solo dal tutore, ma soprattutto dall'autorità giudiziaria.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 7621 del 15 maggio 2012)