Articolo 26 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti
Dispositivo
Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo [413], quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (1).
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (2).
Note
(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, commi 29 e 37, della L. 26 novembre 2021.La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
(2) Articolo inserito dall'art. 19, comma 1, lett. b) del D. L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014 n. 162.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 30434/2024
Il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede costituisce il criterio generale di determinazione della competenza territoriale nei procedimenti di espropriazione di crediti presso terzi. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).–Nell'espropriazione di crediti presso terzi, il criterio di competenza per territorio sancito dall'art. 26-bis, comma 1, c.p.c. (ovvero il luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede) trova applicazione soltanto quando il debitore esecutato sia una pubblica amministrazione che si avvalga per legge del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, e sempre che la competenza non sia altrimenti individuata, sulla base di elementi di collegamento diversi, da una disposizione speciale (quale non può ritenersi, a questi fini, l'art. 1-bis della l. n. 720 del 1984, istitutiva del servizio di tesoreria unica). (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 30434 del 26 novembre 2024)
2Cass. civ. n. 3881/2021
Nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi promossa contro l'ex coniuge, la competenza del giudice dell'esecuzione è determinata, ai sensi dell'art. 26 bis, comma 2, c.p.c., nel luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, indipendentemente dal titolo del credito azionato in via esecutiva e senza che assumano rilievo le disposizioni che regolano la competenza nei processi di cognizione relativi a diritti di obbligazione. (Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 17/02/2020).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 3881 del 16 febbraio 2021)
3Cass. civ. n. 8172/2018
La competenza sull'esecuzione ai sensi dell'art. 26, ed ora dell'art. 26 bis c.p.c., si inserisce nel sistema della competenza in generale e, dunque, esige la garanzia della possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza. Tale controllo, sulla base delle argomentazioni desumibili dall'art. 187 disp. att. c.p.c. si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza o affermativo di essa, bensì, essendo impugnabile tale provvedimento con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. attraverso l'impugnazione con il regolamento di competenza necessario della pronuncia del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti e, quindi, rispettivamente, di dissenso dalla valutazione del giudice dell'esecuzione negativa o affermativa della propria competenza sull'esecuzione forzata oppure di condivisione di quella valutazione, dovendosi tanto la sentenza di accoglimento che di rigetto intendersi impugnabili ai sensi dell'art. 187 disp. att c.p.c., in quanto sentenze che decidono riguardo alla competenza sull'esecuzione forzata.–L'art. 26 bis, comma 1, c.p.c. quando allude alla disciplina di leggi speciali come idonea a stabilite il foro dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti, in danno delle P.A. di cui all'art. 413, comma 5, dello stesso codice, attribuisce alla regola desumibile dalla legge speciale il valore di regola esclusiva rispetto a quella fissata dallo stesso citato comma 1, con riferimento al luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Ne discende che, dovendo tra le disposizioni di leggi speciali cui allude il suddetto comma 1 comprendersi quella dell'art. 1 bis della l. n. 720 del 1984, il significato del rinvio a tale norma deve intendersi nel senso che con esso si sia voluto far riferimento a detta previsione, sia in quanto individuatrice nel cassiere o tesoriere del soggetto ("debitor debitoris") che deve pagare per conto delle P.A., cui detta norma si applica, sia in quanto individuatrice del luogo del pagamento in quello di espletamento del servizio secondo gli accordi fra P.A. ed il cassiere o tesoriere; sicché tale luogo si deve considerare in via esclusiva come il foro dell'espropriazione presso terzi di crediti a carico di tali pubbliche amministrazioni, restando esclusa, per il caso che cassiere o tesoriere sia una persona giuridica, la possibilità di procedere all'esecuzione alternativamente anche nel luogo della sua sede.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 8172 del 4 aprile 2018)