Articolo 29 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Forma ed effetti dell'accordo delle parti
Dispositivo
L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto [1341], [1342] c.c.] (1) (2). L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito (3).
Note
(1) L'articolo in commento analizza solamente l'accordo preventivo alla instaurazione del processo e derogatorio della competenza stessa: secondo l'orientamento dominante in dottrina, si tratta di un vero e proprio negozio giuridico ad effetti processuali. Il foro così individuato dalle parti mediante tale negozio opera soltanto nei loro confronti e non produce effetto alcuno rispetto ai soggetti terzi rimasti estranei all'accordo, in virtù della regola generale di cui all'art. 1372 del c.c..
(2) L'accordo deve riferirsi ad uno o piùaffari determinatie deve essere redatto nellaforma scrittaadvaliditatem.Nell'ipotesi in cui sia inserito nelle condizioni generali di contratto (1341 c.c.) predisposte da uno dei contraenti o sia contenuto in moduli o formulari (tipiche sono le polizze di assicurazione (1342 c.c.), la clausola che lo prevede deve essere specificamente approvata per iscritto a pena di nullità.
(3) Si precisa che il foro convenzionalmente scelto dalle parti può ritenersi esclusivo solo se le parti abbiano manifestato espressamente, in maniera inequivoca e senza lasciare alcun dubbio, la volontà di devolvere la cognizione della causa al giudice del foro prescelto, escludendo la concorrenza di quest'ultimo con quelli che le norme processuali individuano in via alternativa. Infatti, se manca una volontà espressa, l'accordo produrrà unicamente l'effetto di aggiungere il foro convenzionale agli altri già determinati dal legislatore.
Massime giurisprudenziali (13)
1Cass. civ. n. 33200/2024
In tema di competenza territoriale, la clausola di competenza esclusiva inserita unilateralmente nel codice di rete da un'impresa operante in regime di monopolio, non trasfusa e specificamente sottoscritta nel contratto di distribuzione concluso tra le parti, è inefficace qualora non sia rispettata la necessità di forma scritta prevista dall'art. 29 c.p.c. e la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, secondo comma, c.c(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 33200 del 18 dicembre 2024)
2Cass. civ. n. 18170/2024
La designazione convenzionale di un foro competente, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva se risultante da un'enunciazione espressa e inequivoca, tale da non lasciare dubbi sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 18170 del 2 luglio 2024)
3Cass. civ. n. 20713/2023
La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge; in tal caso, la parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 20713 del 17 luglio 2023)
4Cass. civ. n. 33309/2019
Il patto con il quale sia stata prevista una deroga convenzionale alla competenza territoriale opera nei soli confronti dei diretti contraenti; esso, dunque, non produce effetto rispetto ai terzi e non è vincolante, né opponibile verso questi ultimi che, invece, restano assoggettati, come convenuti o come attori, alle regole determinative della competenza fissate dalla legge, essendo irrilevante che il patto di deroga sia stato validamente trascritto.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 33309 del 17 dicembre 2019)
5Cass. civ. n. 16439/2019
E' efficace una clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo pattuita attraverso il richiamo esplicito alla disciplina fissata in un distinto documento unilateralmente predisposto, ove il rinvio sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, e la clausola sia specificamente sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, attribuendosi, in tal modo, alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 16439 del 19 giugno 2019)
6Cass. civ. n. 19714/2018
Il foro stabilito dalle parti, essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e, anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione. (Nella specie, la S.C., sulla premessa dell'irrilevanza, ai fini dell'art. 32 c.p.c., della distinzione tra garanzia propria e impropria, ha accolto il ricorso per regolamento necessario di competenza, avverso l'ordinanza del tribunale che aveva declinato la propria competenza territoriale, con riguardo a una domanda di manleva, in considerazione delle clausole convenzionali di foro esclusivo contenute nei contratti stipulati dal convenuto con i terzi chiamati in causa).(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 19714 del 25 luglio 2018)
7Cass. civ. n. 16006/2011
La clausola di deroga alla competenza in via esclusiva contenuta, ai sensi dell'art. 29 c.p.c., in un accordo negoziale riguardo alle controversie nascenti da esso, opera anche con riguardo alla domanda con cui una delle parti chieda l'accertamento dell'inesistenza o invalidità dell'accordo medesimo.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 16006 del 21 luglio 2011)
8Cass. civ. n. 24869/2010
La clausola con la quale le parti di un contratto demandino ad un foro convenzionale "tutte le controversie inerenti il contratto", e non già le sole controversie "fondate sul" o "scaturenti dal" contratto, deve essere interpretata nel senso che attraverso essa le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le controversie in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri. Ne consegue che ove una delle parti invochi contro l'altra tanto la responsabilità aquiliana quanto quella contrattuale, fondandole ambedue sui medesimi fatti materiali, resta devoluta alla competenza del foro convenzionale sia l'azione contrattuale, sia quella extracontrattuale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24869 del 9 dicembre 2010)
9Cass. civ. n. 9314/2008
Il creditore che agisce in surroga in luogo del proprio debitore, ai sensi dell'art. 2900 c.c., esercita il medesimo diritto che sarebbe spettato a quest'ultimo. Pertanto, ove si tratti di diritto di fonte contrattuale, ed il debitore surrogato abbia pattuito con la controparte una deroga alla competenza per territorio dell'autorità giudiziaria, l'azione surrogatoria dovrà essere proposta dinanzi a tale foro convenzionale, anche nelle ipotesi di litisconsorzio necessario. (Nella specie la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha statuito che, nel caso in cui in un contratto di leasing le parti pattuiscano che l'utilizzatore potrà agire contro il concedente solo davanti ad un determinato foro, deve intendersi questo come il foro dinanzi al quale deve essere esercitata l'azione di riscatto, anche nell'ipotesi che ad agire non sia l'utilizzatore, ma, in sua vece, ed invia surrogatoria, il suo fideiussore).–La clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale può essere validamente pattuita sia a favore di entrambe le parti, sia a favore di una parte sola. In quest'ultimo caso la parte favorita ha la facoltà di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altra parte è obbligata a promuovere eventuali controversie dinanzi al giudice indicato nel contratto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9314 del 9 aprile 2008)
10Cass. civ. n. 5030/2000
La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ex combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Tuttavia, ai fini dell'individuazione di detta volontà delle parti, è sufficiente che esse specifichino che detto foro convenzionale è voluto come «esclusivo», poiché da tale qualificazione emerge senza alcun dubbio la loro comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5030 del 18 aprile 2000)
11Cass. civ. n. 11616/1998
La designazione convenzionale di un Foro territoriale anche se coincidente con uno dei Fori previsti dalla legge, non attribuisce ad esso carattere di esclusività, in difetto di una pattuizione espressa in tal senso (art. 29, secondo comma c.p.c.), la quale, sebbene non debba rivestire una formula sacramentale, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve discendere da una inequivoca manifestazione della volontà concorde di sottrarre la competenza agli altri Fori previsti dalla legge. Tale significato non hanno le clausole che designano un determinato Foro come competente per ogni controversia per qualunque contestazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11616 del 18 novembre 1998)
12Cass. civ. n. 7896/1994
La deroga convenzionale alla competenza per territorio, ancorché esclusiva, non può riguardare anche un affare diverso da quello per il quale la deroga fu pattuita e non può estendersi anche ad un convenuto diverso dalla persona dell'altro contraente: in particolare, il disposto dell'art. 33 c.p.c., per avere contenuto derogativo agli ordinari criteri di competenza solo con riferimento al foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., non è suscettibile di interpretazione estensiva o applicazione analogica, relativamente al foro convenzionalmente pattuito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7896 del 28 settembre 1994)
13Cass. civ. n. 159/1990
Il foro stabilito dalle parti dà luogo ad un'ipotesi di competenza derogata per effetto della convenzione, e non già ad una competenza inderogabile, ed anche quando sia stabilito come esclusivo, ai sensi dell'art. 29 cpv. c.p.c., non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa sia suscettibile di modificazioni per ragioni di connessione; pertanto, nel caso di cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c.) l'attore ha facoltà di adire il giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti — perché decida in unico processo sulle cause promosse contro più persone e connesse per l'oggetto o per il titolo — senza limitazioni derivanti da una deroga convenzionale della competenza territoriale, che sia stata pattuita con un altro convenuto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 159 del 16 gennaio 1990)