Articolo 43 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Regolamento facoltativo di competenza

Dispositivo

Note

(1) Se la parte intende contestare il solo aspetto della competenza deve necessariamente proporre un'istanza di regolamento. Se invece intende censurare anche gli aspetti di merito, dovrà proporre un'impugnazione ordinaria.

(2) Nel caso in cui sia esperita l'impugnazione ordinaria, il regolamento di competenza può ugualmente essere proposto con la conseguenza di determinare la sospensione del giudizio di impugnazione (si cfr. l'48). Infatti, la parte che ha proposto impugnazione ordinaria non può proporre istanza di regolamento in quanto tale facoltà risulta concessa solo alle altre parti.Diversamente, se è stato proposto prima il regolamento, la parte potrà proporre l'impugnazione ordinaria, ma solo relativamente alle questioni di merito.

(3) L'ipotesi ivi descritta è un'ipotesi di sospensione dei termini per proporre l'impugnazione e non di interruzione, con la conseguenza che i termini non vengono azzerati bensì riprenderanno a decorrere dal momento della comunicazione della pronuncia della Cassazione, computando il tempo già trascorso.

Massime giurisprudenziali (19)

1Cass. civ. n. 23253/2024

2Cass. civ. n. 17263/2024

3Cass. civ. n. 10037/2024

4Cass. civ. n. 4779/2021

5Cass. civ. n. 12126/2016

6Cass. civ. n. 29/2016

7Cass. civ. n. 24755/2014

8Cass. civ. n. 11331/2014

9Cass. civ. n. 17028/2010

10Cass. civ. n. 22948/2007

11Cass. civ. n. 5477/2006

12Cass. civ. n. 5425/2002

13Cass. civ. n. 6729/2000

14Cass. civ. n. 2458/2000

15Cass. civ. n. 4825/1999

16Cass. civ. n. 1933/1999

17Cass. civ. n. 4924/1992

18Cass. civ. n. 4189/1985

19Cass. civ. n. 1782/1984