Articolo 48 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Sospensione dei processi

Dispositivo

Note

(1) Nonostante l'articolo in esame rinvii alle forme ed agli effetti della sospensione ex artt.295 ss., è bene precisare che si è di fronte ad un'ipotesi di sospensione impropria, proprio perchè il processo non si sospende totalmente ma continua in unì'altra sede, ossia la Cassazione in relazione alla questione della competenza. Inoltre, l'art. 48 del c.p.c.contiene una deroga all'art. 298, poichè consente il compimento degli atti ritenuti urgenti dal giudice. Infine, la norma non trova applicazione nel caso in cui venga impugnato con regolamento un provvedimento di sospensione, implicitamente statuente sulla competenza, emesso a norma dell'art. 295.

(2) Il deposito in cancelleria della copia del ricorso notificata e la pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento d'ufficio determinano in maniera automatica la sospensione del processo, restando indipendente dall'ammissibilità o dalla fondatezza dell'istanza che sono oggetto di esclusiva valutazione da parte della Cassazione.Nonostante l'effetto sospensivo automatico, occorre comunque un'ordinanza, che dia atto dell'avvenuto deposito del ricorso (momento dal quale opera la sospensione).

(3) La competenza a valutare l'urgenza degli atti da compiere in pendenza del giudizio sospeso spetta sempre al giudice, ma l'ordinanza con cui vengono pronunciati deve sempre essere preceduta dall'audizione delle parti.Tali atti restano efficaci anche se in seguito alla pronuncia sull'istanza di regolamento di competenza il giudice che li ha disposti venga dichiarato incompetente.

(4) Una volta intervenuta la pronuncia sull'istanza di regolamento di competenza, è onere delle parti riassumere il processo sospeso entro il termine indicato dalla pronuncia della Cassazione o, in mancanza, entro sei mesi dalla sua comunicazione, anche se si tratta di una pronuncia di inammissibilità.

(5) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 283/2022

2Cass. civ. n. 9936/2015

3Cass. civ. n. 3915/2015

4Cass. civ. n. 8061/2007

5Cass. civ. n. 14670/2003

6Cass. civ. n. 9512/1999

7Cass. civ. n. 3075/1999

8Cass. civ. n. 5995/1986

9Cass. civ. n. 258/1986

10Cass. civ. n. 5782/1982

11Cass. civ. n. 502/1982