Articolo 52 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ricusazione del giudice

Dispositivo

Note

(1) La norma si riferisce al giudice considerato come persona fisica. Non è pertanto ammissibile la ricusazione di un collegio astrattamente considerato, salvo il caso in cui si adducano motivi relativi alle persone fisiche che lo compongono.

(2) Il diritto delle parti di ricusare il giudice non astenutosi viene configurato quale diritto potestativo, di carattere processuale ed esercitabile qualora il procedimento obbligatoriamente previsto dall'art. 51 non venga attivato d'ufficio. Inoltre, si può anche configurare come onere, ovvero una facoltà che il soggetto deve esercitare per evitare conseguenze negative perché se non la esercita entro i termini di legge non ha altri mezzi processuali per far valere il difetto di imparzialità del giudice.

(3) Si tratta di due termini perentori (si cfr.153 c.p.c.). L'atto introduttivo assume la forma del ricorso che deve essere depositato in cancelleria e deve contenere i motivi di ricusazione ed i mezzi di prova a sostegno portati dalle parti.

(4) La presentazione del ricorso determina in via automatica la sospensione del processo. Tuttavia si segnala un recente orientamento giurisprudenziale in base al quale la sospensione viene necessariamente disposta solo nel caso in cui l'istanza di ricusazione sia ammissibile e, pertanto, rispettosa delle condizioni ed i termini prescritti dalla legge (artt.51-52). Durante il periodo di sospensione, gli atti compiuti risultano nulli (si cfr.298 c.p.c.), eccezione fatta per quegli atti adottati in una situazione d'emergenza ovvero i provvedimenti cautelari ex art. 669 quatere ss..

(5) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (31)

1Cass. civ. n. 7993/2025

2Cass. civ. n. 27404/2024

3Cass. civ. n. 25251/2024

4Cass. civ. n. 25111/2024

5Cass. civ. n. 25057/2024

6Cass. civ. n. 20607/2024

7Cass. civ. n. 19234/2024

8Cass. civ. n. 9611/2024

9Cass. civ. n. 16120/2023

10Cass. civ. n. 9460/2023

11Cass. civ. n. 7378/2023

12Cass. civ. n. 1624/2022

13Cass. civ. n. 34429/2019

14Cass. civ. n. 11225/2019

15Cass. civ. n. 24007/2017

16Cass. civ. n. 21094/2017

17Cass. civ. n. 18976/2015

18Cass. civ. n. 13018/2015

19Cass. civ. n. 26223/2014

20Cass. civ. n. 22854/2014

21Cass. civ. n. 16627/2014

22Cass. civ. n. 1783/2011

23Cass. civ. n. 27404/2008

24Cass. civ. n. 21287/2007

25Cass. civ. n. 13667/2004

26Cass. civ. n. 10824/2004

27Cass. civ. n. 13570/2000

28Cass. civ. n. 3400/1998

29Cass. civ. n. 9549/1995

30Cass. civ. n. 4804/1993

31Cass. pen. n. 3271/1992