Articolo 60 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario

Dispositivo

Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili [Cost. [28]; c.c. [2043] (1):

Note

(1) L'inciso si riferisce all'ipotesi della responsabilità civile per i danni cagionati ai sensi dell'art. 2043 del c.c.. Nello specifico, nel caso di omissione o di rifiuto illegittimo di compiere un atto, qualora sia decorso il termine per il compimento dell'atto stesso, la parte danneggiata da tale omissione o rifiuto può fare istanza al giudice per ottenere la condanna dell'ausiliario al risarcimento dei danni.La parte però sopporta comunque le conseguenze negative del rifiuto o dell'omissione, perchè non può essere rimessa in termini per il compimento dell'atto.E' bene precisare che in tale ambito dovrebbe comunque valere l'art. 28 Cost.che prevede la responsabilità sussidiaria dello Stato.

(2) Tale nullità deve essere necessariamente accertata dal giudice, il quale ha la facoltà di addebitare le spese della rinnovazione al responsabile, condannandolo inoltre al risarcimento dei danni causati dalla nullità della sentenza che ha deciso la controversia (si cfr.art. 162 del c.p.c.).

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 13752/2025

Il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è esperibile soltanto contro atti riferibili al giudice dell'esecuzione. Gli atti contrari a diritto riferibili al giudice dell'esecuzione (o ai suoi ausiliari, ivi compreso l'ufficiale giudiziario) devono essere sottoposti al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 c.p.c. (o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato) e solo successivamente impugnati con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13752 del 22 maggio 2025)

2Cass. civ. n. 14478/2024

L'ufficiale giudiziario non è un organo giurisdizionale autonomo, bensì un ausiliario del giudice, il quale può compiere solo verifiche strettamente formali, senza la possibilità di assumere determinazioni volte ad anticipare (o, addirittura, a sovrapporsi a) quelle spettanti al giudice dell'esecuzione e/o ai giudici delle opposizioni esecutive, e rifiutare il compimento dell'atto di pignoramento in base ad un controllo del titolo esecutivo soltanto se il documento presentato per l'avvio dell'espropriazione forzata è manifestamente carente dei requisiti formali prescritti, tanto da impedire la sua astratta riconduzione a qualsivoglia tipologia di titolo. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva affermato la responsabilità risarcitoria di un ufficiale giudiziario, il quale, pur avendo verificato l'esistenza di un provvedimento giudiziale e l'apposizione della formula esecutiva, aveva rifiutato il compimento del pignoramento, perché l'ordinanza ex art. 510 c.p.c. emessa dal giudice dell'esecuzione non poteva essere considerata un valido titolo esecutivo).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 14478 del 23 maggio 2024)

3Cass. civ. n. 24203/2018

La responsabilità dell'ufficiale giudiziario per il ritardo nel compimento dei propri atti, ai sensi dell'art. 60, n. 1, c.p.c., sussiste anche quando il termine non sia stato fissato dal giudice, ma sia stato legittimamente stabilito dalla parte, purché, in quest'ultimo caso, la relativa scadenza sia stata chiaramente evidenziata dalla parte al momento della richiesta, non potendosi configurare, in capo all'ufficiale giudiziario, un onere di esaminare il contenuto dell'atto al fine di trarne le informazioni giuridicamente rilevanti circa lo spirare del relativo termine.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 24203 del 4 ottobre 2018)

4Cass. civ. n. 3030/1992

Il rifiuto dell'ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento richiesto dal creditore non è atto immediatamente suscettibile del rimedio dell'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., ma può essere sottoposto al controllo del giudice ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato mentre il suddetto rimedio resta eventualmente sperimentabile avverso il provvedimento del giudice conclusivo di tale controllo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3030 del 12 marzo 1992)

5Cass. civ. n. 1242/1978

Ai sensi dell'art. 19, primo comma, L. 25 giugno 1943, n. 540, la trascrizione degli atti ricevuti dal cancelliere, nonché delle domande giudiziali, sentenze e decreti che vi sono soggetti, costituisce un obbligo dello stesso cancelliere, il quale nel caso di omissione è esposto a pene pecuniarie ed anche a responsabilità nei confronti delle parti interessate, talché è irrilevante che la parte abbia o non abbia chiesto la trascrizione di poi disposta con la sentenza.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1242 del 13 marzo 1978)

6Cass. civ. n. 3775/1974

La negligenza dell'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione di un atto d'impugnazione non può evitare la decadenza dall'impugnazione stessa, ma importa solo una responsabilità dell'ufficiale giudiziario medesimo(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3775 del 22 novembre 1974)

7Cass. civ. n. 2773/1969

L'ufficiale giudiziario è legato alla parte privata da un rapporto di carattere pubblicistico, che importa un'autonomia funzionale. Pertanto, è responsabile in proprio, se, nell'esecuzione di una misura cautelare, assoggetti a vincolo beni eccedenti la necessità di cautela. Tale responsabilità non può essere estesa alla parte privata, se questa non abbia, direttamente o a mezzo del suo procuratore, partecipato all'illecito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2773 del 23 luglio 1969)