Articolo 60 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario

Dispositivo

Note

(1) L'inciso si riferisce all'ipotesi della responsabilità civile per i danni cagionati ai sensi dell'art. 2043 del c.c.. Nello specifico, nel caso di omissione o di rifiuto illegittimo di compiere un atto, qualora sia decorso il termine per il compimento dell'atto stesso, la parte danneggiata da tale omissione o rifiuto può fare istanza al giudice per ottenere la condanna dell'ausiliario al risarcimento dei danni.La parte però sopporta comunque le conseguenze negative del rifiuto o dell'omissione, perchè non può essere rimessa in termini per il compimento dell'atto.E' bene precisare che in tale ambito dovrebbe comunque valere l'art. 28 Cost.che prevede la responsabilità sussidiaria dello Stato.

(2) Tale nullità deve essere necessariamente accertata dal giudice, il quale ha la facoltà di addebitare le spese della rinnovazione al responsabile, condannandolo inoltre al risarcimento dei danni causati dalla nullità della sentenza che ha deciso la controversia (si cfr.art. 162 del c.p.c.).

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 13752/2025

2Cass. civ. n. 14478/2024

3Cass. civ. n. 24203/2018

4Cass. civ. n. 3030/1992

5Cass. civ. n. 1242/1978

6Cass. civ. n. 3775/1974

7Cass. civ. n. 2773/1969