Articolo 68 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Altri ausiliari

Dispositivo

Note

(1) Per ausiliario del giudice si intende il soggetto che esercita una funzione strumentale al provvedimento che il giudice emette al termine di un determinato procedimento. Una volta nominati gli ausiliari devono necessariamente prestare giuramento ai sensi degli artt. 161 e 194 disp. att..

(2) La l. 3 agosto 1998, n. 302 ha previsto la facoltà per il giudice di nominare dei notaio delegati al compimento di alcune attività relative all'esecuzione forzata relativa a beni immobili o beni mobili registrati. Ad esempio è possibile che il giudice deleghi ad un notaio ile operazioni di vendita con incanto, o il compito di stendere il certificato notarile attestante le risultanze delle visure ipocatastali, o il compito di formare il progetto di distribuzione del ricavato dell'espropriazione (si cfr.581,591 bis,534 bisc.p.c.). In tutti questi casi il notaio delegato dovrà riferire dei risultati delle operazioni da lui compiute al giudice che lo ha nominato.

(3) L'intervento della forza pubblica viene richiesto ogni qual volta vi siano delle oggettive difficoltà nell'esecuzione delle determinazioni del giudice o dell'ufficiale giudiziario. Tale richiesta non può però essere configurata come come un atto di nomina, poichè gli appartenenti alle forze dell'ordine hanno l'obbligo per legge di agevolare l'attività ed eseguire gli ordini dell'autorità giudiziaria.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 4327/2024

2Cass. civ. n. 2152/2012

3Cass. civ. n. 8115/1999

4Cass. civ. n. 4714/1983