Articolo 74 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Responsabilità del pubblico ministero

Dispositivo

[Le norme sulla responsabilità del giudice e sull'esercizio dell'azione relativa si applicano anche ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile, quando nell'esercizio delle loro funzioni sono imputabili di dolo, frode o concussione.]