Articolo 74 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Responsabilità del pubblico ministero
Dispositivo
[Le norme sulla responsabilità del giudice e sull'esercizio dell'azione relativa si applicano anche ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile, quando nell'esercizio delle loro funzioni sono imputabili di dolo, frode o concussione.]