Articolo 85 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Revoca e rinuncia alla procura
Dispositivo
La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi (1) (2), ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore [301] (3).
Note
(1) La rinuncia da parte del difensore può essere espressa o può risultare anche da fatti concludenti. La legge infatti non richiede alcuna formalità specifica, ritenendo che sia sufficiente il comportamento dal quale si possa desume la volontà di abbandonare il proprio incarico.
(2) La morte del procuratore, a differenza di quanto accade per revoca o la rinuncia, determina l'interruzione del processo dal giorno dell'evento, anche in mancanza di comunicazione formale dello stesso (si cfr. l'art. 301). Allo stesso modo, il processo subisce un arresto quando il difensore è radiato (o sospeso) dall'albo. Diversa è la conseguenza della cancellazione volontaria dall'albo, in quanto venendo equiparata ad una rinuncia alla procura, non determina l'interruzione del processo.
(3) La norma precisa che nei confronti dell'altra parte la revoca o la rinuncia dell'incarico cominciano a produrre i loro effetti dal momento in cui il nuovo procuratore si è costituito in giudizio. Fino a tale momento il vecchio difensore conserva le sue funzioni che deve continuare a svolgere con diligenza, poichè è solo a partire dalla costituzione in giudizio del nuovo difensore che il vecchio verrà privato del c.d. ius postulandi, cioè del potere di compiere e ricevere atti.Diversamente, nei rapporti tra difensore e cliente la revoca o la rinuncia divengono efficaci nel momento in cui sono comunicati.
Massime giurisprudenziali (27)
1Cass. civ. n. 13250/2025
La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla procura da parte del difensore, ai sensi dell'art. 85 cod. proc. civ., non fa perdere al procuratore rinunciante o revocato lo ius postulandi fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore, principio applicabile anche al processo tributario.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 13250 del 19 maggio 2025)
2Cass. civ. n. 12633/2025
Il rapporto professionale tra cliente e avvocato sottostà agli obblighi di restituzione dei documenti relativi alla causa all'indomani della rinuncia al mandato, fermo restando che la presenza di tali documenti nel fascicolo d'ufficio ne consente l'acquisizione diretta da parte della parte assistita.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 12633 del 12 maggio 2025)
3Cass. civ. n. 6906/2025
La costituzione di un nuovo difensore in corso di giudizio si considera operata in sostituzione del precedente se il nuovo avvocato dichiara, nell'atto difensivo con cui si costituisce, che la parte patrocinata ha revocato il precedente e ciò in quanto con la sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce a detto atto la parte revocante assume la paternità e fa propria la dichiarazione di revoca in esso contenuta, sebbene non formalmente sottoscritta, con il deposito dell'atto di costituzione del nuovo difensore operandosi altresì la conoscenza legale della sostituzione nei confronti della controparte.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 6906 del 15 marzo 2025)
4Cass. civ. n. 23276/2024
La presenza in giudizio di più difensori per la stessa parte implica che, in caso di irreperibilità del primo, la notifica del ricorso per cassazione va effettuata nei confronti del secondo, senza che la necessità dell'adempimento venga meno per rinuncia al mandato da parte di quest'ultimo, in quanto, in assenza di specifiche indicazioni della parte rappresentata, opera l'ultrattività del mandato prevista dall'art. 85 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 23276 del 28 agosto 2024)
5Cass. civ. n. 20901/2024
In sede di giudizio di cassazione, la revoca del mandato al difensore non determina l'interruzione del processo, in virtù del principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., il quale comporta l'ultrattività del mandato difensivo sino alla sostituzione del difensore precedente.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 20901 del 26 luglio 2024)
6Cass. civ. n. 20650/2024
Nel caso in cui la parte sia assistita da due difensori, uno dei quali abbia rinunciato al mandato, la notifica eseguita nei confronti dell'avvocato non rinunciante, ma presso il domicilio dell'altro legale, non è affetta da inesistenza, bensì da nullità, trattandosi di un procedimento notificatorio che non è privo dei suoi elementi essenziali.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 20650 del 24 luglio 2024)
7Cass. civ. n. 19968/2024
La rinuncia del difensore al mandato, comunicata alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata, non ha efficacia nel giudizio di Cassazione, in forza del principio della "perpetuatio" dell'ufficio di difensore.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 19968 del 19 luglio 2024)
8Cass. civ. n. 5845/2024
In caso di controversia sulla rinuncia al mandato da parte del difensore, spetta al giudice di merito accertare se la rinuncia possa essere desunta da altri elementi processuali. La valutazione del giudice di merito in tal senso è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.–L'assenza della prova documentale dell'esistenza di un atto formale di rinuncia al mandato da parte del difensore non preclude l'accertamento, da parte del giudice di merito, della sussistenza o meno della rinuncia stessa sulla base degli altri elementi processuali disponibili.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 5845 del 5 marzo 2024)
9Cass. civ. n. 4672/2024
Nel caso in cui il difensore rinunci al mandato durante il processo, è necessario depositare la rinuncia ed eventualmente nominare un nuovo legale; una richiesta di rinvio senza giustificazioni valide non può essere accolta dal Collegio.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4672 del 21 febbraio 2024)
10Cass. civ. n. 17770/2023
L'art. 85 c.p.c. e l'art. 7 L. n. 794 del 1942 sono espressione di una disciplina derogatoria, per i professionisti intellettuali che svolgono la professione di avvocato, rispetto a quella generale dell'art. 2237 c.c., per effetto della quale è permesso all'avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa - salvo, in tal caso, il risarcimento del danno di cui il cliente provi l'esistenza - riconoscendosi al difensore il diritto agli onorari relativi all'attività svolta fino al momento del recesso.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17770 del 21 giugno 2023)
11Cass. civ. n. 28004/2021
L'art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato - senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione - sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso,in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2018).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 28004 del 14 ottobre 2021)
12Cass. civ. n. 20840/2021
La notifica dell'atto di appello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie legale minima; pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA, 11/07/2018).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20840 del 21 luglio 2021)
13Cass. civ. n. 11504/2016
Ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore, sicché la notifica dell'impugnazione deve, in siffatta situazione, essere compiuta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11504 del 3 giugno 2016)
14Cass. civ. n. 23324/2012
La rinuncia al mandato da parte del procuratore - come la revoca da parte del conferente - è dichiarazione recettizia a forma libera, che produce effetto nei confronti dell'altra parte quando sia avvenuta la sostituzione del difensore, sicché il procuratore rinunciatario è privo dello "ius postulandi" in relazione al processo nel quale ha rinunciato ed è stato sostituito, non avendo più efficacia, in tale processo, l'anteriore procura generale "ad lites", seppure rilasciata per atto pubblico.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23324 del 18 dicembre 2012)
15Cass. civ. n. 16121/2009
Per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16121 del 9 luglio 2009)
16Cass. civ. n. 23589/2004
La nomina di un nuovo difesore e domiciliatario nel corso del processo comporta la revoca tacita del precedente difensore e domiciliatario, salva diversa manifestazione di volontà.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 23589 del 20 dicembre 2004)
17Cass. civ. n. 2049/2002
La nomina, nel corso del giudizio, di un nuovo difensore in luogo di un altro può essere effettuata anche in un atto diverso da quelli indicati dal comma terzo dell'art. 83 c.p.c. — quale nella specie la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. — purché idoneo a dare la certezza della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, senza che valga ad escludere la validità del conferimento della procura la circostanza che l'atto in questione sia inammissibile poiché versato in processo contumaciale, non comunicandosi l'eventuale sua abnormità o inammissibilità come scritto difensivo al negozio (mandato ad litem) che contiene.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2049 del 14 febbraio 2002)
18Cass. civ. n. 2071/2002
La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, secondo comma, c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2071 del 13 febbraio 2002)
19Cass. civ. n. 5410/2001
La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore, a norma dell'art. 85 c.p.c., non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata. È, pertanto, nulla la notificazione dell'atto di appello, eseguita presso il nuovo difensore per il quale non risulti ancora rilasciato il mandato in sostituzione del precedente che abbia rinunciato al mandato medesimo, qualora il giudice non ne abbia ordinato la rinnovazione per le parti assenti. (Nella specie, l'atto d'impugnazione era stato notificato al nuovo difensore, ancorché dall'epigrafe della sentenza risultasse ancora il precedente; conseguentemente la S.C., enunciando il principio succitato, ha dichiarato la nullità del giudizio di secondo grado e ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di pari grado, rilevando nel contempo che, essendo ormai l'atto d'impugnazione pervenuto a conoscenza degli appellati, poi ricorrenti per cassazione, la riassunzione davanti al giudice del rinvio avrebbe reso superflua una nuova notificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 291).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5410 del 11 aprile 2001)
20Cass. civ. n. 9294/2000
A norma dell'art. 85 c.p.c., la revoca del difensore, al pari della rinuncia di questo al mandato, non produce effetti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore revocato o rinunziante, con la conseguenza che, in caso di inesistenza o nullità della procura al difensore nominato in sostituzione, la parte deve ritenersi ancora difesa dal procuratore revocato.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 9294 del 13 luglio 2000)
21Cass. civ. n. 10643/1997
Le vicende della «procura alle liti» sono disciplinate, dall'art. 85 c.p.c., in guisa diversa dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece né la revoca né la rinuncia privano — di per sé — il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti. La giustificazione di tale diversa disciplina consegue — appunto — dal fatto che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma — come quelli in cui si concreta lo ius postulandi — sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. E, in base all'art. 85 c.p.c., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10643 del 29 ottobre 1997)
22Cass. civ. n. 1085/1996
Il difensore che abbia rinunciato al mandato, o al quale il mandato sia stato revocato dal cliente, mentre conserva, fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, non è più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, atteso che la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente ed il difensore e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il cosiddetto contratto di patrocinio (art. 85 c.p.c.). Ne consegue che, per la circoscritta attività di ricevimento degli atti, spettano al difensore non sostituito i diritti di procuratore in base alle tariffe vigenti al momento dei singoli atti, nonché gli onorari di avvocato in base alla tariffa in vigore al momento della rinuncia o della revoca, a nulla rilevando che dopo la cessazione dell'incarico sia intervenuta altra tariffa professionale. Tuttavia, ove il difensore, nonostante la revoca o la rinuncia, abbia svolto in concreto attività difensive, dette attività, in assenza di elementi da cui desumere il ripristino del rapporto di patrocinio e salvo ratifica, possono essere inquadrate soltanto nell'istituto della gestione di affari, con conseguente applicabilità della relativa disciplina e, in particolare, dell'art. 2031 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1085 del 13 febbraio 1996)
23Cass. civ. n. 6290/1992
Con riguardo all'attività professionale di avvocati e procuratori che sono dipendenti da ente pubblico ed iscritti «nell'albo speciale annesso all'albo professionale» ed abilitati unicamente al patrocinio per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, il rilascio della procura ha effetto esclusivamente per la durata del sottostante rapporto di pubblico impiego e viene meno col cessare di questo senza alcuna ultrattività non rilevando in contrario il disposto dell'art. 85 c.p.c. che, nel sancire la inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura nei confronti dell'altra parte, finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, non incide sui rapporti fra questi e la parte da lui rappresentata, né impedisce che l'estinzione del mandato di patrocinio, qualunque ne sia la causa, abbia fra tali soggetti effetto immediato. Ne consegue che qualora l'avvocato dipendente abbia, pur dopo la cessazione del rapporto di pubblico impiego, prestato ulteriormente la propria attività professionale senza essere investito di nuovo e rituale mandato, non ha diritto, per tale opera a pretendere dall'ente la liquidazione di diritti ed onorari sulla base della tariffa professionale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6290 del 26 maggio 1992)
24Cass. civ. n. 2091/1992
La domanda proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio per accettazione implicita del contraddittorio in ordine ad essa, ove la parte nei cui confronti la nuova domanda sia stata proposta non abbia eccepito nella stessa udienza la preclusione ex art. 184 c.p.c., ancorché il suo procuratore, a seguito della rinuncia al mandato, non abbia assistito all'udienza e provveduto ai successivi atti difensivi, atteso che detta rinuncia (come la revoca della procura) sono inefficaci nei confronti della controparte (art. 85 c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2091 del 20 febbraio 1992)
25Cass. civ. n. 3346/1990
Qualora una parte sia assistita da due difensori, autorizzati a rappresentarla in giudizio sia congiuntamente che disgiuntamente, la comunicazione del decesso di uno dei due difensori, fatta in giudizio dall'altro difensore, il quale contemporaneamente dichiari di rinunziare al mandato, non determina l'interruzione del processo, poiché la rappresentanza processuale della parte si concentra nel procuratore superstite, che, nonostante la rinuncia, continua a rappresentarla fino alla sua sostituzione con altro procuratore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3346 del 21 aprile 1990)
26Cass. civ. n. 3009/1984
La rinunzia al mandato, come atto di natura processuale riferibile esclusivamente al difensore ed, inoltre, inefficace nei confronti dell'altra parte fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore stesso, non implica alcuna rinuncia all'azione né pregiudizio alcuno per la parte da quest'ultimo rappresentata, e pertanto qualora detta rinuncia venga formulata immediatamente dopo la formulazione di una riserva di appello, questa non perde la sua funzione tipica di assicurare la conservazione del diritto di impugnazione per il tempo differito.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3009 del 16 maggio 1984)
27Cass. civ. n. 1870/1976
L'art. 85 c.p.c., il quale stabilisce che la revoca o la rinuncia alla procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, mira ad evitare una vacatio dello ius postulandi e deve essere interpretato nel senso che, fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo obiettivamente considerato, e cioè sia per quanto concerne la legittimazione a ricevere atti nell'interesse del mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere atti nel suo interesse. I rapporti interni fra procuratore e cliente, infatti, rimangono disciplinati dal cosiddetto contratto di patrocinio, con le ovvie conseguenze in tema di responsabilità del procuratore nei riguardi del cliente, il quale, d'altronde, può sempre rescindere con effetto immediato il rapporto di rappresentanza processuale provvedendo alla nomina di altro difensore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1870 del 24 maggio 1976)