Articolo 114 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Pronuncia secondo equità a richiesta di parte

Dispositivo

Note

(1) Il giudizio di equità di cui alla norma in commento presuppone la disponibilità del diritto oggetto della controversia e la concorde richiesta delle parti, che consiste in un atto di disposizione del diritto controverso. Di conseguenza, può essere formulata personalmente dalla parte o tramite il difensore munito i procura speciale.Nel caso di un processo con pluralità di parti è necessario distinguere l'ipotesi del litisconsorzio necessario da quello facoltativo. Nel primo caso, il mancato accordo tra le parti impedisce al giudice di decidere secondo equità. Diversamente, nel caso di litisconsorzio facoltativo, se le parti non raggiungono l'accordo necessario alla pronuncia secondo equità, si deve procedere con la separazione delle cause di cui all'art. 103 del c.p.c..

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 13760/2025

2Cass. civ. n. 18468/2024

3Cass. civ. n. 16132/2024

4Cass. civ. n. 16126/2024

5Cass. civ. n. 19050/2017

6Cass. civ. n. 26985/2009

7Cass. civ. n. 25943/2007

8Cass. civ. n. 11072/2001

9Cass. civ. n. 3070/1982

10Cass. civ. n. 3001/1973