Articolo 121 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti.

Dispositivo

Note

(1) La norma in commento sancisce il principio della libertà delle forme degli atti processuali, che va in ogni caso conciliato con l'indirizzo generale del legislatore che difficilmente lascia indeterminati la forma ed il contenuto dei singoli atti, disciplinandone accuratamente i modelli ed il contenuto minimo (art. 125).

(2) Visto che il codice di rito nella maggior parte dei casi determina precisamente la forma ed il contenuto degli atti, l'opinione dottrinale prevalente ritiene che il principio della libertà delle forme si specifichi in quello della congruità delle forme allo scopo dell'atto, principio generale nella disciplina degli atti processuali (art. 131,II comma) nonché norma di chiusura e di salvezza per la validità degli atti stessi (art. 156,II e III comma).

(3) Un tipico esempio delle regole canoniche in tema di forma gli atti è rappresentato dall'obbligo di redigere i processi verbali e gli altri atti giudiziari in carattere chiaro e facilmente leggibile, evitando spazi in bianco ed alterazioni o abrasioni. Eventuali aggiunte, soppressioni o modificazioni vanno fatte in calce all'atto, con nota di richiamo interlineando la parte soppressa o modificata, per mantenerla comunque leggibile.

(4) Tale disposizione è stata modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") il quale ha contestualmente disposto anche la modifica della rubrica della norma.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 27026/2008

2Cass. civ. n. 9507/1997

3Cass. civ. n. 2325/1992

4Cass. civ. n. 1606/1972

5Cass. civ. n. 1978/1963