Articolo 128 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Udienza pubblica

Dispositivo

L'udienza in cui si discute la causa (1) è pubblica a pena di nullità (2), ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo [127], salvo che una delle parti si opponga (3).

Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

Note

(1) L'inciso deve riferirsi sia all'udienza di discussione davanti al giudice monocratico sia a quella davanti al collegio. Pertanto, viene concretamente assicurata la possibilità per chiunque di assistere all'udienza medesima. A tale forma di pubblicità garantita verso i terzi, si accompagna la pubblicità per le parti, ovvero la possibilità per queste ultime di essere presenti al compimento degli atti processuali.

(2) La mancanza di pubblicità dell'udienza determina la nullità della sentenza che chiude il giudizio. Tale nullità può essere fatta valere solo dalle parti e non rilevata d'ufficio.

(3) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 5563/1984

Il requisito della pubblicità dell'udienza di discussione, fissato a pena di nullità dall'art. 128 c.p.c., resta soddisfatto quando risulti concretamente assicurata la possibilità di assistere all'udienza medesima, mentre è irrilevante la utilizzazione di un locale normalmente non destinato ad aula di udienza (nella specie, studio del pretore).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5563 del 30 ottobre 1984)

2Cass. civ. n. 216/1975

La nullità della sentenza, in quanto pronunciata dopo la discussione della causa avvenuta davanti al collegio in Camera di Consiglio e non in pubblica udienza, come prescrive il primo comma dell'art. 128 c.p.c., non può essere sollevata d'ufficio, ma dalle parti nella prima istanza o difesa successiva alla verificazione e notizia della nullità (art. 157, secondo comma, c.p.c.); e poiché il principio della pubblicità, a presidio del quale la nullità è comminata, è stato violato fin dal momento in cui con la relazione del giudice istruttore le attività previste dall'art. 375 c.p.c. hanno avuto inizio, la parte interessata deve eccepire la nullità appena sia ammessa alla discussione; in difetto la parte stessa dimostra di voler rinunziare tacitamente a dedurre la predetta nullità (artt. 157, terzo comma, c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 216 del 17 gennaio 1975)