Articolo 130 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Redazione del processo verbale

Dispositivo

Note

(1) Si ha nullità del processo verbale quando manchi contemporaneamente la firma del cancelliere e del giudice. Diversamente, la mancanza della sola sottoscrizione del cancelliere non rende il processo verbale nullo poichè con la sottoscrizione del giudice viene ugualmente raggiunto lo scopo di attribuire pubblica fede al verbale stesso.

(2) I vizi che possono caratterizzare il processo verbale, consistenti in errori materiali ed omissioni potranno essere sanati, nel corso della verbalizzazione, tramite correzioni, aggiunte, soppressioni o modificazioni, fatte in calce all'atto, con nota di richiamo ed interlinando la parte soppressa o modificata, senza renderla illegibile.

(3) Il provvedimento del giudice con cui, successivamente alla chiusura del verbale di udienza, viene disposta la riapertura del verbale stesso, implica la revoca del provvedimento già pronunciato di fissazione dell'udienza successiva con immediata trattazione della causa. E' bene precisare che, ai fini della validità della riapertura dell'udienza, è necessaria, pena la sua nullità, la pronuncia della riapertura in presenza del difensore di controparte, salva la comunicazione d'ufficio a quest'ultimo del provvedimento stesso.

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 8874/2011

2Cass. civ. n. 10282/2010

3Cass. civ. n. 22841/2006

4Cass. civ. n. 13763/2002

5Cass. civ. n. 1884/1996

6Cass. civ. n. 9411/1992

7Cass. civ. n. 1071/1987

8Cass. civ. n. 888/1987

9Cass. civ. n. 2826/1986

10Cass. civ. n. 3364/1985

11Cass. civ. n. 28390/1984

12Cass. civ. n. 1639/1984

13Cass. civ. n. 290/1984

14Cass. civ. n. 3599/1983

15Cass. civ. n. 1971/1981

16Cass. civ. n. 1819/1971