Articolo 139 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Dispositivo

Note

(1) Di norma il luogo di residenza viene individuato basandosi sull'effettiva ed abituale presenza del soggetto in un dato luogo, poichè l'iscrizione anagrafica ha più che altro un mero valore presuntivo a causa di ritardi nelle operazioni di variazioni di tali registri.

(2) La norma in esame indica un ordine tassativo che l'ufficiale giudiziario deve seguire per individuare il luogo in cui procedere alla notifica, ovvero prima di tutto quello di residenza, poi di dimora ed infine di domicilio. Una volta individuato uno di tale luogo, la norma lascia libero il notificatore di cercare indifferentemente il destinatario in uno qualsiasi dei tre luoghi previsti, ovvero casa, ufficio o luogo dove esercita l'industria o il commercio.

(3) Per persona di famiglia si intende non solo colui che appartenga allo stretto nucleo familiare, ma anche parenti o affini legati da vincoli affettivi o di comunanza di vita stabili (non cioè del tutto momentanei o occasionali) con il destinatario.Gli addetti a cui la norma si riferisce coincidono con tutti coloro che hanno un rapporto di solidarietà e di collaborazione diretta col destinatario, purché si svolga abitualmente nel luogo indicato per la consegna dell'atto. Si pensi ad esempio ad un collega di studio, all'amministratore dell'immobile, all'infermiera che assiste in modo continuo un familiare convivente col destinatario.

(4) Alla pari dei luoghi in cui ricercare il destinatario che sono indicati tassativamente anche l'ordine delle persone successivamente previste al secondo e terzo comma risulta tassativo. Pertanto, sarà possibile passare da una categoria all'altra solo in caso di assenza, incapacità o rifiuto del consegnatario precedente. La norma, inoltre, specifica che il portiere o il vicino devono sottoscrivere una ricevuta che attesti l'avvenuta notifica, e l'ufficiale giudiziario deve comunicare al destinatario dell'atto l'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata. In mancanza di tali adempimenti la notifica si deve considerare nulla.

(5) Il comma in analisi prevede una forma di notificazione meramente facoltativa, concorrente cioè con quella ordinaria, disciplinando l'ipotesi della notifica a colui che è costretto a vivere a bordo di un mercantile.

(6) Appare opportuno precisare che l'elaborazione giurisprudenziale degli ultimi venti anni ha consacrato il principio della c.d. scissione del momento notificatorio per il notificante e per il destinatario dell'atto, proprio al fine di evitare che venisse addebitato a quest'ultimo l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. Pertanto, risulta che mentre per il notificante il procedimento si perfeziona nel momento in cui consegna l'atto all'ufficiale giudiziario, per il destinatario quando riceve l'atto notificatogli.

(7) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (77)

1Cass. civ. n. 34142/2024

2Cass. civ. n. 27664/2024

3Cass. civ. n. 23478/2024

4Cass. civ. n. 22148/2024

5Cass. civ. n. 20311/2024

6Cass. civ. n. 18140/2024

7Cass. civ. n. 16948/2024

8Cass. civ. n. 10294/2024

9Cass. civ. n. 8252/2024

10Cass. civ. n. 4066/2024

11Cass. civ. n. 3404/2024

12Cass. civ. n. 3219/2024

13Cass. civ. n. 53/2024

14Cass. civ. n. 34990/2023

15Cass. civ. n. 34824/2023

16Cass. civ. n. 34400/2023

17Cass. civ. n. 29176/2023

18Cass. civ. n. 28093/2023

19Cass. civ. n. 23987/2023

20Cass. civ. n. 12945/2023

21Cass. civ. n. 12613/2023

22Cass. civ. n. 40118/2021

23Cass. civ. n. 30393/2018

24Cass. civ. n. 24681/2018

25Cass. civ. n. 24933/2017

26Cass. civ. n. 18992/2017

27Cass. civ. n. 27352/2016

28Cass. civ. n. 8646/2016

29Cass. civ. n. 18989/2015

30Cass. civ. n. 24502/2013

31Cass. civ. n. 11550/2013

32Cass. civ. n. 3906/2012

33Cass. civ. n. 17903/2010

34Cass. civ. n. 26985/2009

35Cass. civ. n. 24536/2009

36Cass. civ. n. 19218/2007

37Cass. civ. n. 322/2007

38Cass. civ. n. 239/2007

39Cass. civ. n. 23587/2006

40Cass. civ. n. 23368/2006

41Cass. civ. n. 17453/2006

42Cass. civ. n. 7816/2006

43Cass. civ. n. 8214/2005

44Cass. civ. n. 7827/2005

45Cass. civ. n. 15755/2004

46Cass. civ. n. 17040/2003

47Cass. civ. n. 16941/2003

48Cass. civ. n. 16164/2003

49Cass. civ. n. 7349/2003

50Cass. civ. n. 12021/2002

51Cass. civ. n. 6906/2001

52Cass. civ. n. 5547/2001

53Cass. civ. n. 9658/2000

54Cass. civ. n. 2814/2000

55Cass. civ. n. 2323/2000

56Cass. civ. n. 1592/2000

57Cass. civ. n. 662/2000

58Cass. civ. n. 793/1999

59Cass. civ. n. 6602/1999

60Cass. civ. n. 5706/1999

61Cass. civ. n. 250/1999

62Cass. civ. n. 9279/1998

63Cass. civ. n. 5452/1998

64Cass. civ. n. 599/1998

65Cass. civ. n. 8597/1997

66Cass. civ. n. 5945/1997

67Cass. civ. n. 2506/1997

68Cass. civ. n. 3817/1996

69Cass. civ. n. 7329/1993

70Cass. civ. n. 6362/1993

71Cass. civ. n. 11644/1992

72Cass. civ. n. 8920/1992

73Cass. civ. n. 13849/1991

74Cass. civ. n. 995/1986

75Cass. civ. n. 2572/1983

76Cass. civ. n. 575/1983

77Cass. civ. n. 1856/1982