Articolo 142 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

Dispositivo

Salvo quanto disposto nel secondo comma (5), se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo [77] (1), l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante sconsegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta (2).

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del d.P.R. 5-1-1967, n. 200 (3) (4) (6).

Note

(1) Si può ricorrere a tale forma di notificazione quando sussistono determinati presupposti, ovvero è necessario che il destinatario non abbia nè la residenza, nè la dimora o il domicilio in Italia. Si richiede, inoltre, che il destinatario non abbia eletto domicilio in Italia e nè abbia nominato in Italia un procuratore generale con i poteri previsti dall'art. 77. Infine, deve essere noto l'indirizzo all'estero del destinatario, poiché in difetto di esso sarà applicabile l'art. 143.

(2) Questa comma è stato così sostituito dall'art. 8, l. 6-2-1981, n. 42.

(3) La forma di notifica descritta dalla norma in commento si applica solamente nel caso in cui non sia possibile ricorrere alla notifica all'estero in uno dei modi previsti dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.p.r. n.200/1967. Sarà la parte a dover fornire la prova di non aver potuto eseguire la notifica all'estero nei modi suindicati. Mancando tale prova, la notifica è nulla, sanabile con la costituzione in giudizio del convenuto.

(4) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 9, l. 6-2-1981, n. 42. Cfr. Convenzione de L'Aja 17-7-1905; Convenzione de L'Aja 1-3-1954; Convenzione de L'Aja 15-11-1965. La notifica che viene eseguita nei modi previsti dalle convenzioni internazionali, si ritiene avvenuta nel momento in cui l'atto viene consegnato al destinatario. Diversamente, se la notifica avviene a norma dell'articolo in questione, essa si considera eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (art. 143, III comma).

(5) Il presente comma ha sostituito gli originali commi uno e due in virtù dell'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con decorrenza dal 01 gennaio 2004. Il testo previgente recitava: "Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato. Una terza copia è consegnata al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta."

(6) Comma modificato dall'art. 174, D. Lgs. 30 giugno2003, n. 196, con decorrenza dal 01 gennaio2004.

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. civ. n. 22106/2025

La procedura di notificazione ai sensi dell'art. 142 c.p.c. ha carattere residuale rispetto alle convenzioni internazionali o alla legge consolare, pertanto incombe all'istante la prova dell'impossibilità di eseguire la notifica nei modi previsti dalle convenzioni internazionali o dalla legge consolare.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22106 del 31 luglio 2025)

2Cass. civ. n. 19509/2025

In caso di mancata notifica dell'avviso di udienza per via diplomatica, il giudice può disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 142, comma 1, c.p.c.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 19509 del 15 luglio 2025)

3Cass. civ. n. 8696/2025

Ai sensi dell'art. 60, co. 4, D.P.R. n. 600 del 1973, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'AIRE, senza che sia necessaria l'intermediazione di un ufficiale notificatore del paese estero in cui risiede il contribuente. Tale modalità di notifica è alternativa e equivalente a quella prevista dall'art. 142 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 8696 del 2 aprile 2025)

4Cass. civ. n. 22271/2024

In tema di avvisi di accertamento, il sistema notificatorio, previsto dall'art. 60, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, può essere utilizzato solo ove il destinatario sia un cittadino italiano o una società di diritto italiano, residente o con sede all'estero, poiché la lettera della norma presuppone che si tratti di soggetti per i quali sussista il presupposto dell'imposizione in Italia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica effettuata ex art. 60, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, anziché ai sensi dell'art. 142 c.p.c., nei confronti di una società di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 22271 del 6 agosto 2024)

5Cass. civ. n. 21340/2024

In tema di notificazioni di atti tributari a cittadini italiani residenti all'estero, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che la notifica debba essere effettuata secondo le procedure di cui all'art. 142 c.p.c. qualora il contribuente non abbia eletto domicilio in Italia, costituito un rappresentante legittimato a ricevere notifiche o comunicato l'indirizzo estero completo.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 21340 del 30 luglio 2024)

6Cass. civ. n. 16384/2024

La prova della consegna della copia degli atti giudiziari al PM presso il Tribunale e la trasmissione al Ministero degli Affari Esteri con consegna al destinatario per via diplomatica sono elementi rilevanti ai fini della valutazione della regolarità delle notifiche effettuate all'estero.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 16384 del 12 giugno 2024)

7Cass. civ. n. 15772/2024

In tema di notifica di atti giudiziari a persona residente nel Principato di Monaco effettuata, ai sensi dell'art. 142, comma 2, c.p.c., mediante la procedura disciplinata dalla Convenzione de l'Aja del 15 novembre 1965, la mancanza dell'attestazione dell'Autorità centrale dello Stato richiesto - che dà atto dell'esecuzione ed indica la forma, il luogo, la data della notifica e la persona alla quale l'atto è stato consegnato - determina l'inesistenza della notifica in quanto impedisce non soltanto di conoscerne l'esito finale, ma persino di sapere se la stessa è stata quantomeno tentata dall'autorità centrale del Principato, così privandola di uno degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 15772 del 5 giugno 2024)

8Cass. civ. n. 13753/2023

In tema di notifica di atti tributari nei confronti di soggetto che abbia trasferito la residenza all'estero, la scomparsa del nominativo dai registri AIRE, ove prima risultava iscritto, non accompagnata da una corrispondente nuova iscrizione nei registri anagrafici del Comune italiano di pregressa residenza, impone all'Amministrazione finanziaria - ove la notifica all'originario indirizzo registrato all'AIRE non sia andata a buon fine - l'effettuazione di opportune ricerche e, in particolare, l'assunzione di informazioni presso gli uffici consolari, per verificare se vi sia un nuovo indirizzo estero prima di procedere alla notificazione, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 13753 del 18 maggio 2023)

9Cass. civ. n. 29716/2019

In tema di notificazione di un atto giudiziario in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, per la verifica del perfezionamento della notifica sono sufficienti gli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall'art. 10 del citato Regolamento e redatto secondo il "modulo standard" dell'Allegato I, la cui effettiva provenienza dall'organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall'apposizione del timbro dell'ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 29716 del 15 novembre 2019)

10Cass. civ. n. 22554/2018

In tema di notificazione di atti giudiziari all'estero a mezzo del servizio postale, ai sensi della Convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile o commerciale, adottata a l'Aja il 15 novembre 1965, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica n. 42 del 1981, deve ritenersi invalida la notifica effettuata in Germania con trasmissione diretta a mezzo posta, atteso che tale paese, pur avendo ratificato detta Convenzione, si è opposto, ai sensi degli artt. 10 e 21 della stessa, alla trasmissione degli atti mediante consegna "diretta".(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22554 del 25 settembre 2018)

11Cass. civ. n. 11140/2015

Ai fini della validità della notificazione o comunicazione tramite i servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a persona residente in altro Stato membro dell'Unione Europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, non vanno osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, vanificandosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell'efficienza dei servizi postali degli stati membri.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11140 del 29 maggio 2015)

12Cass. civ. n. 21896/2013

In tema di notificazione, qualora un soggetto, residente all'estero, abbia domicilio in Italia, non trova applicazione diretta l'art. 139 c.p.c., che disciplina le notificazioni da eseguirsi a persone residenti, dimorate e domiciliate in Italia, ma, rivestendo le risultanze anagrafiche solo un valore presuntivo in relazione all'abituale effettiva dimora, accertabile con ogni mezzo anche contro tali risultanze, può ritenersi corretta, alla stregua di una interpretazione sistematica del menzionato articolo e dell'art. 142 c.p.c., nonché del principio di effettività della notifica, la valorizzazione del suddetto domicilio quale collegamento rilevante del notificando con il luogo, sito in Italia, idoneo a far considerare valida la notifica ivi effettuatagli.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21896 del 25 settembre 2013)

13Cass. civ. n. 23290/2011

La notifica a mezzo del servizio postale, quando raggiunga lo scopo di portare a tempestiva conoscenza dell'atto il destinatario, senza violare il diritto di difesa ed al contraddittorio, può essere validamente eseguita presso la Repubblica di S. Marino, in quanto la Convenzione dell'Aja, relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile e commerciale, adottata il 15 novembre 1965 e resa esecutiva con legge di ratifica 2 giugno 1981 n. 42, che prevede espressamente la facoltà di ricorrere a tale modalità di notifica, è stata ratificata anche dalla Repubblica sanmarinese mediante un decreto del 26 febbraio 2002, a firma "Capitani reggenti", mentre l'opposizione alla notifica a mezzo posta non risulta essere stata stabilita con legge ma attraverso un atto meramente amministrativo e privo di firma, ovvero un atto inidoneo a ridurre l'ambito di applicazione alla predetta Convenzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23290 del 9 novembre 2011)

14Cass. civ. n. 3919/2011

In tema di notificazione degli atti all'estero, l'art. 10 della Convenzione dell'Aja 15 novembre 1965, ratificata in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42, non è di ostacolo, se lo Stato di destinazione dichiara di non opporvisi, a che la notifica di atti giudiziari all'estero avvenga tramite posta, dietro iniziativa diretta della parte interessata; in tal caso, la Convenzione non prevede espressamente alcun obbligo di traduzione dell'atto nella lingua del Paese di destinazione, a differenza di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima, secondo cui - in caso di notifica tramite l'Autorità centrale dello Stato dove la stessa deve essere effettuata - detta Autorità ha la facoltà di richiedere la traduzione dell'atto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3919 del 17 febbraio 2011)

15Cass. civ. n. 7307/2010

In tema di notifica a persona non dimorante né domiciliata nel territorio della Repubblica italiana e residente negli Stati Uniti d'America, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 (resa esecutiva in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42), è possibile utilizzare, accanto al sistema principale tramite l'Autorità centrale, anche la via postale, non avendo gli Stati Uniti formulato alcuna opposizione al ricorso a tale modalità sussidiaria di trasmissione; tuttavia, poiché l'ufficiale postale dello Stato estero non è destinatario degli adempimenti di garanzia previsti dalla legislazione italiana (art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890), arricchiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, che mirano a realizzare la conoscenza reale ed effettiva dell'atto giudiziario da parte di chi sia temporaneamente assente, la mera compiuta giacenza per il periodo di tempo stabilito dalla legislazione interna dell'Amministrazione di destinazione per il regime ordinario postale non produce alcun effetto utile ai fini della validità della notificazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7307 del 26 marzo 2010)

16Cass. civ. n. 27301/2005

L'art. 142 c.p.c., che disciplina la notificazione a persona non residente, né dimorante e né domiciliata nella Repubblica, distingueva, nel testo previgente alla modifica disposta dall'art. 174 D.L.vo n. 196 del 2003, e tuttora distingue in quello attuale, il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificando, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto notificato nei confronti del destinatario; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine perentorio fissato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio, deve darsi unicamente rilievo al momento in cui la parte onerata ha eseguito le ultime formalità, a suo carico, del procedimento di notificazione e non già alla data indicata nelle cartoline di ritorno attestanti la ricezione dell'atto da parte del destinatario (v. Corte cost. n. 477 del 2002, n. 28 del 2004).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27301 del 12 dicembre 2005)

17Cass. civ. n. 6196/1996

Con riguardo a notifica a persona residente all'estero, l'affissione dell'atto da notificare all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede è prevista solo nella ipotesi residuale di notificazione effettuata a norma dei primi due commi dell'art. 142 c.p.c., qualora, cioè, sia risultata impossibile la notificazione medesima in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali o per via consolare, a norma degli artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 200 del 1967.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6196 del 8 luglio 1996)