Articolo 635 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici

Dispositivo

Note

(1) Per i crediti dello Stato l'ingiunzione sarà pronunciata in base ai libri o registri della pubblica amministrazione, purché ne sia attestata la regolare tenuta da un notaio o altro funzionario pubblico. Per i crediti derivanti dall'omesso versamento agli enti previdenziali e assistenziali dei contributi relativi ai rapporti di cui al precedente art. 459, oraart. 442 del c.p.c., la prova scritta è rappresentata dagli accertamenti eseguiti dalle Direzioni Provinciali del Lavoro e dai funzionari degli enti.

(2) Il contenuto dell'art. 459 c.p.c. è stato trasfuso nell'art. 442 in seguito all'intervenuta abrogazione ad opera della l. 533/1973.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 25888/2008

2Cass. civ. n. 20118/2004

3Cass. civ. n. 11900/2003

4Cass. civ. n. 8323/2000

5Cass. civ. n. 3591/2000

6Cass. civ. n. 8211/1995

7Cass. civ. n. 4512/1995

8Cass. civ. n. 3714/1986

9Cass. civ. n. 3148/1985

10Cass. civ. n. 4571/1981

11Cass. civ. n. 3433/1980

12Cass. civ. n. 1312/1980

13Cass. civ. n. 2568/1979