Articolo 648 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Dispositivo

Note

(1) Nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo al momento della sua emissione, il giudice dell'opposizione può concedere l'esecuzione provvisoria del decreto quando l'opposizione stessa non sia fondata su prova scritta, ovvero sui documenti di cui agli artt.2699 e ss. c.c., che dimostrino l'inesistenza del fatto costitutivo del credito o l'esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito.

(2) Allo stesso modo, il giudice dell'opposizione potrebbe concedere la provvisoria esecuzione nel caso in cui l'opposizione non sia di pronta soluzione, ovvero richieda una lunga indagine in quanto basata su prove che devono essere acquisite nel corso del processo. Si definiscono invece prove di pronta soluzione» quelle basate su fatti notori o su fatti pacifici tra le parti, e che quindi possono essere acquisite nella stessa udienza.

(3) Il giudice dell'opposizione può discrezionalmente concedere la provvisoria esecuzione a seconda che ritenga o meno fondata l'opposizione. Infatti, la provvisoria esecuzione richiede il c.d.fumus boni iuris, ovvero la probabile fondatezza della domanda del creditore accolta con decreto ingiuntivo.

(4) L'ordinanza con cui il giudice dispone in merito alla concessione della provvisoria esecuzione o al suo rigetto non è impugnabile ai sensi dell'art. 177 del c.p.c..Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha aggiunto le parole "provvedendo in prima udienza".

(5) Comma sostituito dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successivamente modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. La parola "concede" è stata sostituita con "deve concedere" dall'art. 4 comma 1 D. L. 3 maggio 2016 n. 59.Si precisa che in relazione alla concessione della provvisoria esecuzione, la mancata produzione di una prova scritta da parte dell'opponente determina effetti assimilabili a quelli connessi alla produzione dei titoli di cui all'art. 642.

(6) Con sentenza 4 maggio 1984, n. 137, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma "nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all'art. 648, comma primo, e la corrispondenza della offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel comma secondo dello stesso art. 648". Pertanto, il giudice valuta discrezionalmente se concedere o meno la provvisoria esecuzione dietro offerta di cauzione da parte del creditore opposto. In questo caso, si ritiene che sussista una forma di autotutela del creditore, al quale è data la possibilità di costituirsi un titolo esecutivo sia pure con la mediazione del giudice.

(7) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 8, lettera d) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 13596/2014

2Cass. civ. n. 10132/2012

3Cass. civ. n. 3012/2006

4Cass. civ. n. 3582/2001

5Cass. civ. n. 5875/1999

6Cass. civ. n. 7200/1990

7Cass. civ. n. 5492/1984

8Cass. civ. n. 5489/1984

9Cass. civ. n. 2084/1978