Articolo 665 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Opposizione, provvedimenti del giudice

Dispositivo

Note

(1) L'opposizione di cui alla norma è tempestiva a differenza di quella tardiva prevista nell'art. 668, e consiste nella contestazione del provvedimento richiesto dal locatore intimante. Si sostanzia dunque in una richiesta di rigetto della convalida di sfratto o di licenza, contenuta nella comparsa di risposta con la quale l'intimato si costituisce in cancelleria oppure direttamente in udienza.

(2) Nell'atto difensivo che assume la forma della comparsa di risposta, il conduttore intimato può proporre ogni tipo di eccezione ed anche un'eventuale domanda riconvenzionale.

(3) Al fine di impedire che il giudice convalidi la licenza o lo sfratto, la difesa del conduttore intimato deve necessariamente essere fatta per iscritto in quanto la prova scritta è l'unica ad essere idonea a dare certezza sui fatti che descrive.

(4) Nel caso in cui l'opposizione si fonda su prova scritta, la convalida non può essere pronunciata ed il risultato sarà quello di dare avvio ad un giudizio ordinario di cognizione nelle forme del rito locatizio, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 del c.p.c..Se però l'opposizione non si fonda su prova scritta e non ci sono ragioni ostative, previa richiesta del locatore intimante, il giudice pronuncia una ordinanza provvisoria di rilascio, immediatamente esecutiva, con riserva di esaminare le eccezioni del convenuto. Si tratta di un provvedimento che non è impugnabile né modificabile o revocabile, poiché può essere superata solamente da una sentenza a favore dell'intimato conclusiva del giudizio di merito. In dottrina si parla in questo caso di condanna con riserva, in ragione della sua attitudine ad essere confermata ovvero revocata.

(5) Il legislatore tutela da un lato la posizione del locatore prevedendo l'immediata esecutività dell'ordinanza di rilascio e, dall'altro, garantisce la posizione del conduttore subordinando la pronuncia dell'ordinanza provvisoria al pagamento di una cauzione, in ragione della possibilità che l'esito del processo ordinario di cognizione sia favorevole all'intimato.

(6) Tale comma è stato soppresso dal r.d. 20-4-1942, n. 604.

Massime giurisprudenziali (39)

1Cass. civ. n. 7430/2017

2Cass. civ. n. 7423/2017

3Cass. civ. n. 18972/2016

4Cass. civ. n. 19525/2015

5Cass. civ. n. 26356/2014

6Cass. civ. n. 12846/2014

7Cass. civ. n. 10539/2014

8Cass. civ. n. 3696/2012

9Cass. civ. n. 25393/2009

10Cass. civ. n. 13194/2008

11Cass. civ. n. 22825/2006

12Cass. civ. n. 16116/2006

13Cass. civ. n. 15525/2006

14Cass. civ. n. 11380/2006

15Cass. civ. n. 1223/2006

16Cass. civ. n. 20905/2004

17Cass. civ. n. 8221/2004

18Cass. civ. n. 2468/2002

19Cass. civ. n. 15363/2000

20Cass. civ. n. 1917/1997

21Cass. civ. n. 8595/1996

22Cass. civ. n. 6522/1996

23Cass. civ. n. 5088/1996

24Cass. civ. n. 923/1996

25Cass. civ. n. 1529/1994

26Cass. civ. n. 4319/1991

27Cass. civ. n. 3154/1991

28Cass. civ. n. 10084/1990

29Cass. civ. n. 8613/1990

30Cass. civ. n. 155/1987

31Cass. civ. n. 7138/1983

32Cass. civ. n. 2978/1983

33Cass. civ. n. 1777/1983

34Cass. civ. n. 4241/1981

35Cass. civ. n. 6483/1980

36Cass. civ. n. 4464/1976

37Cass. civ. n. 4124/1974

38Cass. civ. n. 1879/1972

39Cass. civ. n. 3228/1968