Articolo 688 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Forma dell'istanza

Dispositivo

Note

(1) La denuncia di nuova opera e di danno temuto consistono in due azioni preordinate alla difesa della proprietà o di altro diritto reale di godimento e alla semplice tutela del possesso.La prima azione è rivolta a tutelare il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale teme che una nuova opera iniziata sul proprio o sull'altrui fondo possa cagionare un danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunciare all'autorità giudiziaria la nuova costruzione purché questa non sia terminata e non sia ancora decorso un anno dall'inizio della stessa.La denuncia di danno temuto invece può essere esercitata sempre dagli stessi legittimati indicati sopra quando temono che un edificio, un albero o altre cosa possa cagionare un danno grave e imminente alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso. Pertanto, ci si rivolge all'autorità giudiziaria denunciando il fatto al fine di ottenere un provvedimento che possa ovviare al pericolo.

(2) La denuncia si propone mediante ricorso, secondo le norme dettate in tema di procedimenti cautelari. Infatti, con la legge 80/2005 è stato spezzato il legame tra la tutela cautelare delle azioni di nunciazione e giudizio di merito, in quanto l'inizio del giudizio di merito è rimesso alla volontà delle parti. Sul punto, si precisa poi che le azioni di nunciazione possono essere promosse sia ante causam che in corso di causa. Nella prima ipotesi, la denuncia è promossa innanzi il giudice competente a norma dell'art. 21, ovvero il giudice del luogo in cui il fatto denunciato è avvenuto o dove è situato l'immobile dal quale proviene il pericolo, sotto forma di ricorso. In tal caso, il ricorso deve contenere l'indicazione delle condizioni dell'azione cautelare, ossia il periculum in mora e il fumus boni juris e gli elementi che consentano di individuare la domanda per il merito, che deve essere proposta con un autonomo atto introduttivo.

(3) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "giudice" dall'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.Il giudice che decide sulla denuncia di nuova opera o di danno temuto ha la facoltà si provvedere in via immediata con decreto motivato inaudita altera parte assunte ove occorra sommarie informazioni, quando l'urgenza è tale che la convocazione della controparte pregiudicherebbe l'esecuzione del provvedimento cautelare, oppure può assumere eventuali testimonianze o sentire le parti, disponendone la comparizione con decreto da notificarsi unitamente al ricorso entro un termine perentorio, ordinare la ispezione dei luoghi e poi provvedere con ordinanza. Nell'ipotesi, comunque, di pronuncia inaudita altera parte, con lo stesso decreto il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando al ricorrente un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alla controparte: in tale udienza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati inaudita altera parte con apposita ordinanza.

(4) Tale competenza è funzionale pertanto è inderogabile, eccetto le ipotesi in cui non sia già pendente il giudizio di merito. Infatti, se è già pendente il giudizio di merito, la domanda di tutela possessoria o cautelare si propone al giudice dinnanzi al quale tale giudizio risulta già stato instaurato ai sensi dell'art. 669 quater.

(5) Nel caso in cui sia già pendente il giudizio di merito, la denuncia si propone dinnanzi al giudice competente a conoscere il merito ai sensi dell'art. 669 quater del c.p.c..Infine, si precisa che il giudice competente a conoscere le azioni di nunciazione è sempre il Tribunale in composizione monocratica, in quanto tali azioni non rientrano tra le materie riservate alla competenza del collegio exart. 50 bis del c.p.c..

Massime giurisprudenziali (24)

1Cass. civ. n. 16259/2017

2Cass. civ. n. 6480/2010

3Cass. civ. n. 9909/2009

4Cass. civ. n. 24026/2004

5Cass. civ. n. 11027/2003

6Cass. civ. n. 39/2001

7Cass. civ. n. 345/2001

8Cass. civ. n. 1473/1996

9Cass. civ. n. 9235/1992

10Cass. civ. n. 4649/1991

11Cass. civ. n. 11693/1990

12Cass. civ. n. 7978/1990

13Cass. civ. n. 5626/1988

14Cass. civ. n. 5625/1988

15Cass. civ. n. 4802/1988

16Cass. civ. n. 3646/1986

17Cass. civ. n. 3161/1985

18Cass. civ. n. 5060/1984

19Cass. civ. n. 6344/1982

20Cass. civ. n. 5287/1982

21Cass. civ. n. 6477/1981

22Cass. civ. n. 1445/1981

23Cass. civ. n. 2322/1980

24Cass. civ. n. 1394/1970