Articolo 706 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Forma della domanda

Dispositivo

Note

(1) L'articolo in commento è stato riformato dalla L.80/2005, la quale unitamente alla successiva L.54/2006 sull'affido condiviso ha previsto una disciplina uniforma e chiara alla materia della separazione personale dei coniugi e del divorzio.

(2) La norma in analisi indica dettagliatamente quale sia il giudice competente a conoscere della domanda di separazione che assume la forma del ricorso. Invero, la disposizione indica che la competenza spetta al giudice del luogo dell'ultima residenza dei coniugi o, in mancanza, del luogo nel quale il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Se quest'ultimo risiede all'estero, la competenza spetta al giudice del luogo dell'ultima residenza o domicilio del ricorrente, mentre se entrambi i coniugi sono residenti all'estero sarà competente qualunque Tribunale della Repubblica.Il ricorso va depositato nella cancelleria del giudice e deve l'esposizione dei fatti fondanti la domanda di separazione e l'indicazione della eventuale prole affinché il Presidente possa assumere i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli. Inoltre, al ricorso deve essere allegata la dichiarazione dei redditi necessaria per l'adozione dei provvedimenti di carattere fiscale.

(3) Comma così sostituito dal D. L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

Massime giurisprudenziali (18)

1Cass. civ. n. 13912/2017

2Cass. civ. n. 4109/2017

3Cass. civ. n. 1161/2017

4Cass. civ. n. 18870/2014

5Cass. civ. n. 16957/2011

6Cass. civ. n. 3680/2010

7Cass. civ. n. 25618/2007

8Cass. civ. n. 18448/2004

9Cass. civ. n. 9884/2001

10Cass. civ. n. 5729/2001

11Cass. civ. n. 4686/2001

12Cass. civ. n. 8427/1990

13Cass. civ. n. 5773/1989

14Cass. civ. n. 5293/1989

15Cass. civ. n. 3095/1989

16Cass. civ. n. 2658/1989

17Cass. civ. n. 1013/1982

18Cass. civ. n. 2989/1973