Articolo 708 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente

Dispositivo

Note

(1) Con la sent. 30-6-1971, n. 151 la Consulta era intervenuta dichiarando l'illegittimità dei previgenti artt. 707, comma 1 e 708 «nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al Presidente del tribunale e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori». L'effetto di tale pronuncia è stato quello di consentire alle parti di farsi assistere dai difensori, anche se, nella prassi, il Presidente del tribunale convoca i coniugi per un colloquio personale riservato, incontrandoli prima singolarmente e poi congiuntamente, all'udienza fissata per il rituale tentativo di conciliazione. Infatti, si precisa che il comma in analisi indica come l'assistenza del difensore debba essere intesa quale mera facoltà di ciascun coniuge in ragione del fatto che questi in sede di udienza presidenziale non sono chiamati a compiere atti di natura processuale, potendo quindi comparire senza il difensore.

(2) Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca il Presidente, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti provvisori ed urgenti necessari per tutelare l'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione. Se tale ordinanza è pronunciata fuori udienza deve essere comunicata alle parti.

(3) La legge 80/2005 e la successiva l. 54/2006 hanno modificato il presente articolo prevedendo un duplice strumento di controllo, prima inesistente, dell'ordinanza presidenziale avente ad oggetto i provvedimenti temporanei e urgenti dettati nell'interesse della prole e dei coniugi. Infatti, da un lato l'ordinanza può essere reclamata innanzi alla Corte d'appello entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento e dall'altro è prevista la possibilità per il giudice istruttore di modificare o revocare l'ordinanza presidenziale. Anche se la norma non dispone nulla in materia di coordinamento dei due rimedi, si ritiene che una volta promosso il reclamo non sia più possibile proporre istanza di revoca o modifica, se non in presenza di di un mutamento nelle circostanze.

Massime giurisprudenziali (40)

1Cass. civ. n. 3206/2019

2Cass. civ. n. 13912/2017

3Cass. civ. n. 4860/2017

4Cass. civ. n. 18196/2015

5Cass. civ. n. 19309/2013

6Cass. civ. n. 324/2012

7Cass. civ. n. 4543/2011

8Cass. civ. n. 1841/2011

9Cass. civ. n. 23402/2008

10Cass. civ. n. 11488/2008

11Cass. civ. n. 5441/2008

12Cass. civ. n. 20419/2006

13Cass. civ. n. 13593/2006

14Cass. civ. n. 15165/2004

15Cass. civ. n. 3390/2001

16Cass. civ. n. 3388/2001

17Cass. civ. n. 11029/1999

18Cass. civ. n. 3374/1998

19Cass. civ. n. 8495/1997

20Cass. civ. n. 8317/1997

21Cass. civ. n. 2652/1995

22Cass. civ. n. 8871/1993

23Cass. civ. n. 8712/1990

24Cass. civ. n. 4613/1990

25Cass. civ. n. 5696/1984

26Cass. civ. n. 1199/1984

27Cass. civ. n. 6389/1983

28Cass. civ. n. 4889/1981

29Cass. civ. n. 3129/1981

30Cass. civ. n. 3532/1980

31Cass. civ. n. 2510/1980

32Cass. civ. n. 2411/1980

33Cass. civ. n. 1128/1979

34Cass. civ. n. 2025/1977

35Cass. civ. n. 1435/1975

36Cass. civ. n. 1050/1974

37Cass. civ. n. 2302/1971

38Cass. civ. n. 453/1969

39Cass. civ. n. 410/1967

40Cass. civ. n. 2564/1960