Articolo 711 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Separazione consensuale

Dispositivo

Note

(1) La norma descrive le due fasi tramite cui si sviluppa il procedimento di separazione consensuale. La prima è quella che si svolge di fronte al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o domicilio di entrambi i coniugi se il ricorso viene proposto congiuntamente e se risiedono nello stesso luogo; diversamente, quando il ricorso viene presentato da uno solo, sarà competente il giudice del luogo di residenza dell'altro. Il Presidente ascolta le parti e tenta la conciliazione. Se il tentativo di conciliazione conciliazione fallisce, si da atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni relative ai coniugi stessi e alla prole. La seconda fase è quella dell'omologazione che si svolge secondo le modalità del rito camerale ai sensi dell'art. 737 del c.p.c.e ss..

(2) L'accordo di separazione deve contenere elementi essenziali quali il consenso a vivere separati e le pattuizioni relative al mantenimento dei coniugi e della prole, oltre alla loro educazione. Tale accordo ha carattere negoziale e, pertanto, consiste in un atto di autonomia privata, che il Tribunale non può modificare. Infatti, il ruolo dell'organo giudiziario è limitato al solo controllo di legalità e di opportunità, e alla verifica che le clausole pattuite non siano nulle per contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico e valutando la convenienza delle pattuizioni per l'interesse morale e materiale della prole. Il tribunale quindi può soltanto indicare le modificazioni da apportare in ordine al mantenimento ed ai diritti e doveri verso la prole nonché alla tutela degli interessi indisponibili delle stesse parti, rifiutando, ove i separandi non ottemperino, la omologazione.

(3) L'omologazione viene pronunciata con decreto e acquista efficacia di titolo esecutivo (si cfr.474). Pertanto, ciascuno dei coniugi in caso di inadempienza dell'altro, può chiedere al tribunale l'adozione delle misure cautelari di cui all'art. 156 comma 6 c.c. ovvero il sequestro di parte dei beni e l'ordine ai terzi di versare direttamente al coniuge avente diritto parte delle somme di cui sono debitori nei confronti del coniuge inadempiente.

(4) Una volta omologato l'accordo, le modifiche alle pattuizioni ivi contenute possono avvenire tramite il procedimento in camera di consiglio, previo ricorso di ciascuna parte, qualora sopraggiungano mutamenti della condizione personale o patrimoniale di uno di entrambi i coniugi ai sensi dell'art. 710.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 27409/2019

2Cass. civ. n. 19319/2014

3Cass. civ. n. 16677/2014

4Cass. civ. n. 2263/2014

5Cass. civ. n. 10932/2008

6Cass. civ. n. 11342/2004

7Cass. civ. n. 7774/1993

8Cass. civ. n. 14/1984

9Cass. civ. n. 69/1977

10Cass. civ. n. 343/1974