Articolo 725 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Immissione in possesso temporaneo

Dispositivo

Note

(1) Si precisa che i soggetti legittimati a chiedere l'apertura degli atti di ultima volontà e di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente sono tutti i soggetti interessati al patrimonio dell'assente, tra cui anche i creditori dell'assente, e coloro che ritengono ragionevolmente di vantare diritti sui beni dell'assente, nonché il pubblico ministero.

(2) Se la domanda è proposta dagli eredi legittimi, il giudizio si svolge davanti al tribunale in camera di consiglio e termina con la pronuncia di un decreto soggetto a reclamo in Corte d'appello e revocabile oltre che modificabile in ogni tempo, restando però salvi i diritti dei terzi acquistati in buona fede anteriormente alla modificazione o alla revoca.

(3) Diversamente, se la domanda è proposta dai presunti eredi testamentari o dai loro eredi, il procedimento si svolge davanti al tribunale nelle forme ordinarie e in contraddittorio con coloro che sarebbero gli eredi legittimi e termina con sentenza, con la quale viene ordinato il rilascio di una cauzione e le cautele di cui all'art. 50 del c.c.e all'art. 53 del c.c..

(4) Il provvedimento con cui il tribunale autorizza l'immissione temporanea nei beni dell'assente è sottoposto alla condizione risolutiva del ritorno dell'assente, o della prova della sua esistenza in vita. Verificandosi tali eventi infatti, gli effetti del provvedimento decadono automaticamente senza che sia necessario un altro provvedimento giurisdizionale.