Articolo 727 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Pubblicazione della domanda

Dispositivo

Note

(1) In seguito al deposito del ricorso, il presidente del Tribunale pronuncia un decreto con cui nomina il giudice che deve istruire la causa e ordina le modalità con cui il ricorrente deve procedere alla pubblicazione della domanda. Il mancato rispetto delle modalità fissate nel decreto determina l'inefficacia della domanda.

(2) La modalità di pubblicazione della domanda di cui al presente articolo in esame rappresenta un esempio di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 del c.p.c..

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 16219/2008