Articolo 731 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Comunicazione all'ufficio di stato civile
Dispositivo
[Il cancelliere dà notizia (1), a norma dell'articolo [133] secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta (2).]
Note
(1) E' compito del cancelliere comunicare la sentenza dichiarativa della morte presunta mediante biglietto di cancelleria contenente il dispositivo della sentenza e l'annotazione dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 729 del c.p.c.e l'attestazione del passaggio in giudicato.
(2) Si precisa che la sentenza dichiarativa della morte presunta deve essere passata in giudicato per poter essere trascritta nei registri di morte.