Articolo 740 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Reclami del pubblico ministero

Dispositivo

Note

(1) Secondo l'opinione prevalente in dottrina, il pubblico ministero è legittimato a proporre reclamo, mediante la forma del ricorso, avverso i provvedimenti pronunciati dal giudice tutelare o nei quali è previsto il suo parere è obbligatorio. Inoltre, il pubblico ministero può impugnare il provvedimento anche quando questo sia conforme al parere espresso. Infine, si precisa che la giurisprudenza è per lo più concorde nel ritenere che il pubblico ministero possa rinunciare al reclamo pur dopo averlo proposto.

(2) Si tratta del decreto del presidente sul ricorso per interdizione o inabilitazione (713); dei decreti conservativi nell'interesse dello scomparso (48,721 c.c.); del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione nel procedimento di assenza o morte presunta (723,728); del decreto di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente (725); dei provvedimenti del tribunale relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati (732) ed infine degli atti di omologazione in materia di società (2330 c.c.).

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 21748/2007

2Cass. civ. n. 10886/2004

3Cass. civ. n. 2619/1973

4Cass. civ. n. 2239/1964