Articolo 747 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

Dispositivo

L'autorizzazione a vendere (1) beni ereditari [c.c. [460] 2, [499], [531], [694], [703] 4, [719] (2) si chiede con ricorso diretto [per i mobili al pretore e per gli immobili] al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [c.c. 456] (3).

Nel caso in cui i beni appartengono a incapaci (4) deve essere sentito il giudice tutelare [c.c. [344] (5).

Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo [739] (6).

Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario [c.c. [649] ss.] (7).

Note

(1) Al fine di salvaguardare l'integrità del patrimonio ereditario è prevista l'autorizzazione del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione non soltanto per la vendita, unica operazione espressamente prevista dalla norma in esame, ma per tutti gli altri atti di disposizione e di straordinaria amministrazione, come ad una permuta, una datio in solutum, la costituzione di diritti reali o un'eventuale divisione ereditaria, che sono idonei ad incidere sulla capienza dell'asse ereditario.

(2) Rientrano nell'ambito di applicazione della norma gli atti di disposizione relativi ai beni di un'eredità non ancora accettata ed amministrata dal chiamato, possessore o non possessore (460), o dal curatore dell'eredità giacente (531) ovvero i beni di eredità accettata con beneficio d'inventario (490 ss.), i beni oggetto di sostituzione fedecommissaria (692), nonché quelli amministrati dall'esecutore testamentario (703). Inoltre, si precisa che l'articolo in commento trova applicazione anche in relazione ai beni devoluti in eredità o in legato oggetto di condizione sospensiva o in favore di nascituri e per i quali sia nominato un amministratore ai sensi degli artt.641 ss. c.c.

(3) In seguito alla riforma apportata dal d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, gli atti di disposizione che hanno ad oggetto beni ereditari mobili sono autorizzati dal Tribunale in composizione monocratica mentre quelli che hanno ad oggetto beni immobili sono di competenza del Tribunale in composizione collegiale.

(4) Si precisa che l'eredità devoluta ad incapaci, ovvero minori, anche emancipati, interdetti o inabilitati, deve essere accettata con beneficio d'inventario ai sensi degli artt.471 e472 c.c..

(5) Nel caso degli atti di disposizione che hanno ad oggetto beni immobili del minore soggetto alla potestà dei genitori è necessario specificare che sarà il giudice tutelare del luogo di residenza del minore ai sensi dell'art. 320 c.c. a dover autorizzare la vendita dei beni che sono definitivamente acquisiti nel patrimonio del minore in seguito alla chiusura del procedimento di accettazione dell'eredità cono beneficio di inventario. Mentre sarà il Tribunale del luogo dell'apertura della successione come previsto al primo comma della norma in esame ad avere la competenza per autorizzare gli atti di disposizione quando il procedimento di acquisto non si sia ancora perfezionato essendo ancora pendente la procedura di accettazione con beneficio di inventario.

(6) Il decreto con cui viene autorizzata la vendita può essere impugnato con il reclamo alla Corte d'appello se è stato pronunciato dal Tribunale in composizione collegiale ed ha oggetto i beni immobili, mentre se si tratta di un provvedimento pronunciato dal Tribunale in composizione monocratica ed ha oggetto beni mobili, il reclamo dovrà essere presentato al Tribunale in composizione collegiale.

(7) Al fine di tutelare la posizione dei creditori ereditari e in osservanza del principio "nemo liberalis nisi liberatus", la norma prevede la vendita del bene ereditario oggetto di legato, anche se il bene non risulta più ereditario visto che il legato, ai sensi dell'art. 649 c.c., si acquista automaticamente senza bisogno di accettazione al momento dell'apertura della successione. Per tale motivo, in tali casi, la norma richiede che il ricorso per l'autorizzazione alla vendita del bene legato, venga notificato a colui che ne risulta titolare, ossia al legatario.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 30051/2019

Il decreto reso dal presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 745 c.p.c., sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza, non è impugnabile per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione, adottato sulla base dell'audizione di detto cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia, e che, pertanto, non si traduce in statuizioni sul diritto stesso, non ravvisabili in valutazioni di tipo meramente delibativo, le quali lasciano impregiudicato quel diritto e la sua tutelabilità in sede contenziosa nel rapporto con l'amministrazione depositaria del documento.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 30051 del 19 novembre 2019)

2Cass. civ. n. 39/2015

Il curatore dell'eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è legittimato attivamente e passivamente, ai sensi dell'art. 529 cod. civ., in tutte le cause che riguardano l'eredità medesima.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 39 del 8 gennaio 2015)

3Cass. civ. n. 13520/2012

La competenza ad autorizzare la vendita di immobili ereditati dal minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del primo, a norma dell'art. 320, terzo comma, c.c., unicamente per quei beni che, provenendo da una successione ereditaria, si possono considerare acquisiti al suo patrimonio. Ne consegue che, ai sensi del primo comma dell'art. 747 c.p.c., la competenza spetta, sentito il giudice tutelare, al tribunale del luogo di apertura della successione, ove il procedimento dell'acquisto "iure hereditario" non si sia ancora esaurito per essere pendente la procedura di accettazione con beneficio di inventario, in quanto, in tale ipotesi, l'indagine del giudice non è circoscritta soltanto alla tutela del minore, ai sensi dell'art. 320 c.c., ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità, così evitandosi una disparità di trattamento fra minori "in potestate" e minori sotto tutela, con riguardo alla diversa competenza a provvedere per i primi (giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.) e i secondi (tribunale quale giudice delle successioni, in base all'art. 747 c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13520 del 27 luglio 2012)

4Cass. civ. n. 14182/2011

L'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi; con la conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado promosso dall'altro coerede, gli eredi di entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo giudizio, chiedendo l'estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14182 del 27 giugno 2011)

5Cass. civ. n. 5274/2006

Il giudice competente a provvedere sull'eredità giacente, ai sensi dell'art. 105 del d. lgs. n. 51 del 1998, è il tribunale in composizione monocratica, i provvedimenti del quale sono reclamabili in Corte d'Appello in applicazione della norma, di carattere generale, stabilità dall'art. 747 comma terzo cod. proc. civ.; ne consegue che, ove il tribunale disponga la cessazione della curatela a seguito della decadenza di un erede - genitore di figli minorenni - dalla rinunzia all'eredità, il relativo provvedimento, ancorchè adottato dal Tribunale "quale giudice tutelare" e non quale giudice funzionalmente competente per l'eredità giacente, è soggetto al reclamo sopraindicato e non a quello (ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ.) al tribunale in composizione collegiale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il tribunale, così adito, si dichiari incompetente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5274 del 10 marzo 2006)

6Cass. civ. n. 1593/1981

Anche dopo la riforma del diritto di famiglia, la competenza ad autorizzare la vendita di beni immobili ereditari del minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del minore, a norma del terzo comma dell'art. 320 c.c., unicamente per i beni che, provenendo da una successione ereditaria, si possano considerare acquisiti definitivamente al patrimonio del minore; l'autorizzazione spetta invece — sentito il giudice tutelare — al tribunale del luogo dell'apertura della successione, in virtù del primo comma dell'art. 747 c.p.c., tutte le volte in cui il procedimento dell'acquisto iure hereditario non si sia ancora esaurito, come quando sia pendente la procedura di accettazione con il beneficio dell'inventario, e ciò sia perché in tal caso l'indagine del giudice non è limitata alla tutela del minore, alla quale soltanto è circoscritta dall'art. 320 citato, ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità, sia perché altrimenti si determinerebbe una disparità di trattamento tra minori in potestate e minori sotto tutela, sotto il profilo della diversa competenza a provvedere in detta ipotesi per i primi (giudice tutelare, ai sensi dell'art. 320 c.c.) e per i secondi (tribunale quale giudice delle successioni, in base all'art. 747 c.p.c.).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 1593 del 18 marzo 1981)