Articolo 757 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Conservazione di testamenti e di carte

Dispositivo

Note

(1) Anche in tal caso la parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.

(2) Nelle ipotesi descritte dalla norma in esame , giudice assume i provvedimenti necessari alla conservazione di documenti come la nomina di un custode o la consegna del testamento ad un notaio per la pubblicazione sotto forma di decreto.