Articolo 760 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Apposizione dei sigilli durante e dopo l'inventario
Dispositivo
L'apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l'inventario [769] ss.] può avere luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.
Esaurito l'inventario, non si fa luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato (1).
Note
(1) L'apposizione dei sigilli chiesta durante l'inventario può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati: effettuato l'inventario, non si fa luogo all'apposizione dei sigilli. La norma si spiega tenendo in considerazione il fatto che con la redazione dell'inventario viene meno il pericolo della sottrazione dei beni mobili, in ragione del fatto che questi sono già stati individuati ed è già stato nominato un custode. Infatti, l'articolo in esame conferma l'autonomia del procedimento di apposizione dei sigilli rispetto a quello di inventario, in ragione del fatto che se nella prassi si procede prima all'apposizione dei sigilli e poi all'inventario dei beni ereditari, al fine di preservare questi ultimi prima della loro individuazione tramite inventario, può accadere che vengano inventariati beni non sigillati. Invece, possono essere sigillati solamente beni non inventariati, oppure già inventariati nel caso in cui l'inventario sia stato impugnato.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 15532/2006
In tema di imposta di successione, l'osservanza delle forme e dei termini per la redazione dell'inventario prescritto dall'art. 9, comma secondo, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, non risponde alla finalità di limitare la responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti del "de cuius", ma a quella di fissare un sistema probatorio per la ricostruzione della consistenza dell'eredità devoluta: avuto riguardo a tale esigenza, nonché all'espresso richiamo degli artt. 769 e ss. cod. proc. civ. da parte della norma in esame, l'inventario, per poter vincere la presunzione di esistenza di denaro, gioielli e mobilia nell'attivo ereditario, dev'essere quindi valido sostanzialmente e formalmente, e cioè dev'essere completo (ossia comprendere realmente tutti i beni facenti parte dell'attivo relitto), nonchè redatto secondo il regime formale dettato in via generale per tutti gli inventari, ed in particolare per quelli del corrispondente tipo, onde quello afferente all'accettazione beneficiata dell'eredità dev'essere stato preceduto dall'adempimento della preventiva sigillazione, quando questa sia prescritta a pena d'invalidità dell'inventario. (Cassa e decide nel merito,Comm.Trib.Reg.Firenze,15 Febbraio 2000).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 15532 del 7 luglio 2006)
2Cass. civ. n. 11993/2006
In tema di imposta di successione, l'apposizione dei sigilli, costituendo una fase indispensabile della procedura di formazione dell'inventario ed un requisito di validità del documento che lo incorpora soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge (art. 705 cod. civ., art. 754 cod. proc. civ.), non rappresenta, al di fuori delle predette ipotesi, un adempimento necessario ai fini della correttezza dell'inventario, e quindi del superamento della presunzione di cui all'art. 9, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, essendo normalmente sufficiente, affinchè l'inventario risulti idoneo a vincere la predetta presunzione, che esso sia stato redatto in conformità degli artt. 769 e ss. cod. proc. civ. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Venezia, 27 Luglio 1999).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 11993 del 22 maggio 2006)
3Cass. civ. n. 8345/2006
In tema d'imposta di successione, la presunzione di cui all'art. 9, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, trovando fondamento nella facile occultabilità di denaro contante, gioielli e mobilia, normalmente presenti nel patrimonio di ogni individuo, in tanto può essere superata dall'inventario redatto ai sensi degli artt. 769 e ss. cod. proc. civ., in quanto quest'ultimo rappresenti, per quanto possibile, la situazione reale esistente al momento dell'apertura della successione, e quindi costituisca il momento conclusivo di un procedimento volto a garantire innanzitutto che la consistenza del patrimonio del "de cuius" non subisca alterazioni; a tal fine, non è pertanto sufficiente che l'inventario sia stato redatto da un notaio o da un cancelliere, cioè da un pubblico ufficiale abilitato ad attribuire certezza in ordine ai beni rinvenuti ed attendibilità alla loro valutazione, ma occorre anche l'osservanza del procedimento descritto negli artt. 752 - 777 cod. proc. civ., il quale garantisce, attraverso l'apposizione dei sigilli, che i beni inventariati esauriscano quelli posseduti dal "de cuius". (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Torino, 13 Maggio 1999).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 8345 del 10 aprile 2006)