Articolo 767 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Alterazioni nello stato dei sigilli

Dispositivo

Note

(1) E' onere del pubblico ufficiale verificare prima della rimozione dei sigilli che i beni sigillati non abbiano subito alterazioni, ovvero che non abbiano subito mutamenti non autorizzati dall'autorità giudiziaria in ordine allo stato di sigillazione. Infatti, nel caso in cui riscontri che i sigilli siano stati alterati o manomessi, dovrà immediatamente darne notizia al giudice e si dovrà poi procedere penalmente ai sensi dell'art. 349 del c.p..

(2) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.