Articolo 772 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Avviso dell'inizio dell'inventario
Dispositivo
L'ufficiale che procede all'inventario (1) deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno ed ora in cui darà inizio alle operazioni (2).
L'avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato con decreto del giudice (3) per rappresentarli [766] (4).
Note
(1) Il cancelliere o il notaio incaricato di redigere l'inventario devono comunicare alle persone indicate dalla norma precedente almeno tre giorni prima, il giorno e l'ora in cui avranno inizio le operazioni di inventario e devono ripetere l'avviso nel caso in cui la redazione dell'inventario debba essere effettuata in più sedute. La mancanza dell'avviso determina la nullità dell'inventario, con la conseguenza che, nel procedimento di accettazione con beneficio di inventario, gli eredi dovranno essere considerati quali eredi puri e semplici.
(2) Generalmente devono essere avvertiti tutti i soggetti che potrebbero essere interessati all'esatta formazione dell'inventario, e che come tali, hanno diritto di assistervi (771).
(3) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.
(4) Come espressamente previsto dalla norma, nel caso in cui vi sono perse che non hanno residenza nè domicilio nella circoscrizione del Tribunale nella quale si procede all'inventario, il cancelliere o il notaio procedente può inviare l'avviso di inizio delle operazioni di inventario presso la loro residenza o domicilio. Diversamente, il tribunale deve nominare un notaio che rappresenti tali soggetti e al quale deve essere inviato l'avviso.