Articolo 786 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Direzione delle operazioni

Dispositivo

Le operazioni di divisione (1) sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne (2) la direzione a un notaio (3) [790]; disp. att. [194].

Note

(1) Le operazioni di divisione si suddividono in diverse fasi: nella prima avviene la determinazione della massa da dividersi, nella seconda si verifica l'individuazione delle quote e nell'ultima avviene l'estrazione e l'assegnazione delle stesse agli aventi diritto.

(2) Il giudice può disporre anche d'ufficio la delega al notaio, in quanto non si richiede il consenso delle parti.

(3) Si precisa che nel caso in cui il giudice attribuisca al notaio la delega alle operazioni, la natura della divisione resta sempre giudiziale.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 1665/2017

In tema di giudizio di scioglimento della comunione, il giudice, nel risolvere con sentenza gli incidenti cognitivi tipici (quali le contestazioni sul diritto alla divisione, le controversie sulla necessità della vendita e le contestazioni sul progetto di divisione), ben può regolarne anche le spese di lite, trattandosi di provvedimenti potenzialmente definitivi perché, diversamente da quanto accade nel processo dichiarativo, quello di scioglimento della comunione non è fisiologicamente destinato a chiudersi con una decisione di merito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1665 del 23 gennaio 2017)

2Cass. civ. n. 1910/1958

Per poter delegare ad un notaio la direzione delle operazioni materiali e tecniche della divisione, senza, peraltro, attribuirgli poteri decisori sulle questioni che eventualmente possono insorgere nel corso delle operazioni, non è richiesto il consenso delle parti interessate essendo riservata al giudice la facoltà di avvalersi e meno dell'opera del pubblico ufficiale. b) Non ogni questione, insorta nel corso delle operazioni di divisione, costituisce causa idonea di sospensione di esse, richiedendosi, a tal fine, una contestazione concreta ed effettiva in ordine al modus ed ai criteri delle operazioni, che non siano già stati determinati dal giudice. c) La disposizione, contenuta nell'art. 96 c.p.c., non restringe le ipotesi di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ad uno piuttosto che ad altro grado del giudizio, ma va applicata in ordine a qualsiasi grado di esso. Pertanto, deve ritenersi arbitraria un'interpretazione della citata disposizione, tendente a limitare l'applicazione di essa al solo giudizio di primo grado. d) Il principio, secondo cui le spese dei giudizi di divisione gravano sulla massa, con conseguente proporzionale incidenza sui singoli condividenti in ragione delle quote di ciascuno, va applicato soltanto in ordine alle operazioni di divisione condotte per il soddisfacimento del comune interesse dei condividenti. Viceversa, trova applicazione il principio della soccombenza in ordine alle contestazioni insorte nel particolare interesse di taluno dei condividendi ed in ordine alla risoluzione degli incidenti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1910 del 10 giugno 1958)