Articolo 786 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Direzione delle operazioni

Dispositivo

Note

(1) Le operazioni di divisione si suddividono in diverse fasi: nella prima avviene la determinazione della massa da dividersi, nella seconda si verifica l'individuazione delle quote e nell'ultima avviene l'estrazione e l'assegnazione delle stesse agli aventi diritto.

(2) Il giudice può disporre anche d'ufficio la delega al notaio, in quanto non si richiede il consenso delle parti.

(3) Si precisa che nel caso in cui il giudice attribuisca al notaio la delega alle operazioni, la natura della divisione resta sempre giudiziale.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 1665/2017

2Cass. civ. n. 1910/1958