Articolo 801 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione

Dispositivo

[Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, è attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili.]

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 12703/2003

I provvedimenti di volontaria giurisdizione emanati da un giudice straniero, in virtù dell'art. 801, c.p.c. (applicabile nella specie ratione temporis, ex art. 73, legge n. 218 del 1995), devono essere fatti valere in Italia ai sensi degli artt. 796 e 797, c.p.c., salvo che la parte invochi il provvedimento non allo scopo di costituire nel nostro ordinamento la situazione giuridica che siffatto provvedimento ha determinato, bensì al solo fine di esercitare un diritto dallo stesso presupposto, in quanto in quest'ultimo caso si è al di fuori dell'ambito della delibazione, con conseguente inapplicabilità della disciplina recata dagli articoli 796 e ss. c.p.c. (Nella specie, in un giudizio di separazione personale, nel quale l'appellante aveva eccepito l'inammissibilità della domanda di separazione personale, in quanto tra le parti era stata già pronunciata la separazione consensuale, omologata con provvedimento dell'autorità giudiziaria filippina, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che non aveva preso in esame detto provvedimento, sia pure al fine di accertarne la possibile incidenza sull'ammissibilità della domanda di separazione).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12703 del 29 agosto 2003)