Articolo 804 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Atti pubblici ricevuti all'estero
Dispositivo
[L'efficacia esecutiva nella Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero è dichiarata con sentenza della corte d'appello del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo accertamento che l'atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale è stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.]