Articolo 813 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Responsabilità degli arbitri

Dispositivo

Note

(1) Questo articolo è stato aggiunto dal D.Lgs.40/2006

(2) La norma in analisi riprende il previgente II comma dell'art. 813, estendendo agli arbitri la disciplina prevista per i magistrati dall'art. 2 della l. n.117/1988. Di conseguenza la responsabilità degli arbitri viene in rilievo nei soli casi di condotte compiute con dolo o colpa grave.Si precisa che al fine di evitare un uso pretestuoso dell'azione di responsabilità degli arbitri, la legge ammette l'esperibilità di tale azione in pendenza della procedura arbitrale, solo in caso di omissione o ritardo di atti dovuti posta in essere con dolo o colpa grave, per il quale l'arbitro sia stato decaduto.